Varie

Milleproroghe 2016 A.C. 3513 Emendamenti

A.C. 3513

All’articolo 1, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al decreto legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni dalla Legge 24 Febbraio 2012, n. 14 sostituire il comma 2 - ter con il seguente :

2-ter. "I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 possono inserirsi nelle fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006 , n. 296 e successive modificazioni . Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio."


A.C. 3513

All’articolo 1, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Alla Legge 13 luglio 2015, n.107, al comma 108 le parole: "Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015" sono sostituite dalle seguenti "Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016"


A.C. 3513

All’articolo 1, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Alla Legge 13 luglio 2015, n.107, al comma 107 le parole: "2016/2017" sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021".


La copertura dopo la legge di stabilità 2016 risulta ancora capiente.

Atto A.C.3513

All’articolo 1, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1 della legge 23 Dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 332 le parole : "1 Settembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "1 Settembre 2017";

b) al comma 333 le parole: "1 Settembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "1 Settembre 2017";

c) al comma 334 le parole: " dall'anno scolastico 2015/2016" OVUNQUE RICORRANO sono sostituite con le seguenti: "dall'anno scolastico 2017/2018"

Conseguentemente:

A decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2015 ed in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al comma 5-bis, dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento». In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: 

- all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle

seguenti: «nella misura del 89 per cento»; 

- all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle

seguenti: «nella misura del 89 per cento»;

- all’articolo 7, comma 2, le parole:«nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento».


Atto A.C. 3513

All’articolo 1, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 131, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "1 Settembre 2016" sono sostituite con le seguenti: "1 Settembre 2018".