L’amministrazione alza bandiera bianca: nella ricostruzione di carriera vanno inclusi tutti gli anni di pre-ruolo

L’USR del Veneto dà applicazione a quanto stabilito dai giudici: non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi ancora una disparità di trattamento tra lavoro a termine e quello svolto dopo l’assunzione in ruolo. L’ammontare dell’indennità da percepire si attribuisce “calcolando la differenza tra quanto effettivamente percepito dal lavoratore e quanto lo stesso avrebbe percepito qualora fosse stato da subito inquadrato quale lavoratore a tempo indeterminato”. Ora più che mai è giunto il momento di fare ricorso e vedersi attribuito quanto sinora impropriamente negato.

Grazie all’operato dell’Anief, per la prima volta un’amministrazione scolastica – nella fattispecie l’USR del Veneto – ammette che il personale di ruolo ricorrente ha diritto sia ad una ricostruzione di carriera comprendente per intero il conteggio di tutti gli anni pre-ruolo, sia al pagamento degli scatti di anzianità maturati per l’intero periodo di precariato. Si mette così fine a quanto è stato illegittimamente valutato fino ad oggi: per intero solo i primi 4 anni di pre-ruolo, con la parte eccedente valutata per soli 2/3 ai fini giuridici e il restante 1/3 ai soli fini economici.

In base a quanto è stato finalmente acclarato dai giudici italiani, che non potevano non tenere conto del pronunciamento favorevole da parte della Corte di giustizia europea, questo trattamento deve essere obbligatoriamente adottato. Perché non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi ancora una disparità di trattamento tra lavoro a termine e quello svolto dopo l’assunzione in ruolo.

È davvero significativo, in tal senso, che lo stesso Ufficio Scolastico Regionale del Veneto abbia fornito precise istruzioni ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali perché, ad esecuzione delle sentenze emanate dai giudici, siano liquidate tutte le competenze di stipendio relative al periodo pre-ruolo come se il ricorrente fosse inquadrato a tempo indeterminato. Specificando che il nuovo conteggio di anni di servizio svolti, comprendente tutti i periodi precedenti alla sottoscrizione del contratto di immissione in ruolo, è valido anche ai fini della ricostruzione di carriera.

Nelle indicazioni agli UU.SS.TT., l’USR del Veneto ricorda che l’ammontare del riconoscimento economico da assegnare ai lavoratori (docenti e Ata) che hanno presentato ricorso è stato stabilito “nelle sentenze dai Giudici” (…) “calcolando la differenza tra quanto effettivamente percepito dal lavoratore e quanto lo stesso avrebbe percepito qualora fosse stato da subito inquadrato quale lavoratore a tempo indeterminato”.

“In pratica – continua l’USR - , si dovrà operare come se fossero stati “di ruolo” fin dall’inizio, attribuendo le cosiddette “posizioni stipendiali” previste dal CCNL comparto scuola per il personale ATA e per il personale docente alle varie scadenze degli “scaglioni”, cioè ad anni 3, anni 9 ecc.”. Quindi, “la decorrenza iniziale del calcolo farà riferimento alla data di assunzione in servizio del primo contratto a tempo determinato”. Inoltre, “nell’individuazione dei periodi effettivamente lavorati si dovrà tener conto della valutazione giuridica dei mesi di luglio ed agosto, eventualmente riconosciuti a seguito delle procedure di conciliazione effettuate”.

Per comprendere la rilevanza del provvedimento, particolarmente vantaggiosa per coloro che hanno un congruo numero di anni di supplenze alle spalle, sempre l’USR Veneto ha realizzato un esempio pratico riguardante “un collaboratore scolastico che ha fruito di contratti a tempo determinato successivi, la prima volta a partire dall’1.9.2003 e che ha avuto un provvedimento favorevole del giudice a maggio 2010. Costui, alla data dell’ 1.9.2006, cioè al compimento del 3° anno, - spiega la struttura regionale del Miur - dovrà passare allo scaglione “da 3 a 8”. Si rideterminerà quindi il corrispondente stipendio, che rimarrà tale fino a maggio 2010, dato che lo scaglione successivo sarebbe stato al compimento del nono anno. La differenza mensile tra questo stipendio (scaglione da 3 a 8) e quello iniziale realmente percepito (moltiplicato per tutti i mesi considerati) costituirà l’ammontare del danno da quantificare, come stabilito dal giudice”.

Tutto il personale di ruolo che intende ricorrere per ottenere la corretta ricostruzione di carriera, quindi ottenendo per intero il periodo pre-ruolo e la liquidazione delle relative spettanze, può aderire al ricorso da questo link.

La nota dell'USR Veneto