Anche il precario della scuola ha diritto a percepire gli scatti di anzianità: non può essere fermo per anni, se non per decenni, sempre allo stipendio base. L’indicazione arriva dal tribunale di Modena, sezione Lavoro, che nell’esaminare un ricorso prodotto nel giugno 2020 dai legali operanti per Anief in difesa di una “docente abilitata della scuola primaria, ancora precaria”, ha esaminato il caso per giungere al riconoscimento degli anni di precariato dal 2015 e quindi il “riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, in relazione ai servizi non di ruolo prestati, con applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL del 4 agosto del 2011”; inoltre, il giudice del lavoro ha condannato “il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca a corrispondere a favore della ricorrente le differenze retributive dovute sulla base del calcolo dell’anzianità di servizio che sarebbe maturata in costanza dei rapporti di lavoro a termine allo stesso modo di quella riconosciuta, in relazione ai medesimi periodi, al corrispondente personale di ruolo” e che sono state “maturate dal giorno 26.11.2015 sino al 30.06.2020, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo”; infine, è stata condannato “l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3513,00 per compensi oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.