Scuola: Aggiornamenti in progress - venerdì 18 giugno 2010

Il personale scolastico è il più penalizzato dal d.l. dello scorso 31 maggio

TuttoscuolaNews così riassume il tributo da pagare al vacillante bilancio italiano

1) no rinnovo contrattuale per il triennio 2010-12 (si contratterà, si spera, il CCNL 2013-2015;

2) no scatti di anzianità per il triennio 2010/12 (la metà del personale lo avrebbe maturato);

3) il corrispettivo dei suddetti scatti (mediamente, 2 mila euro all'anno) si perde per sempre;

4) no riconoscimento di qualità ai meritevoli (era stabilito nel 30% dei risparmi ottenuti);

5) niente progressione giuridica di carriera (il triennio 2010-12 è come cancellato dal calendario). Si spera nella resipiscenza del parlamento, che approvi qualche emendamento.

(Fonte: TuttoscuolaNEWS n. 444 del 14 giugno 2010)

 

Il cancro della mafiosità attacca le scuole, perché sia definitivamente chiaro che toglierà il futuro ai nostri ragazzi (figli dei mafiosi, compresi).

Lo scorso 29 maggio, le autorità scolastiche di Castelvetrano (TP) segnalarono con un comunicato che la disonorata società non gradiva manifestazioni della scuola per ricordare la strage di Capaci. Adesso, la seconda puntata di quella che purtroppo non è una fiction, è merda autentica: il 10 giugno un bossolo di cartuccia è stato recapitato, dentro a una busta chiusa, a Francesco Fiordaliso, dirigente scolastico del Liceo Classico “G. Pantaleo” e del Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile”.

La Sicilia è messa in ginocchio dal prezzo che deve pagare alla mafia, e chi non lavora vive da parassita del lavoro degli onesti. E non basta: dinanzi alle aule che da ragazzi frequentarono inutilmente, i criminali spacciano e minacciano pure. E’ cancro da operare. Manifestiamo solidarietà al d.s., unendoci al sindaco di Castelvetrano, al gruppo consiliare PD, al Circolo G.Impastato, al Presidio Libera Castelvetrano e a quanti altri, studenti, cittadini lo hanno fatto.

 

O.M. n.44/2010 recante istruzioni e modalità dell’esame di Stato a.s. 2009/10

Il prossimo 21 giugno si insedieranno le 12.695 commissioni per l’esame di Stato di oltre 500mila candidati della secondaria superiore. Concludiamo la sintesi dell’O.M.

ART. 19 VERBALIZZAZIONE (Omissis). ART. 20 VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI. La commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione dei colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100… Per l’a.s. 2009/2010, la Commissione può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che: abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art.11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323; abbiano riportato negli scrutini finali relativi all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, compresa la valutazione del comportamento…La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione…Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente… I presidenti delle commissioni, prima della chiusura dei lavori e sentiti i commissari, hanno l’onere di predisporre la relazione prevista dal comma 2 dell’art. 14 del Regolamento e compilare l’apposito modello (modulo ES3) da prelevare dal sito internet dell’INVALSI…che, in attuazione dell’art. 3 della legge 10 dicembre 1997 n. 425, così come modificato dall’art. 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in cui è previsto che “l’Istituto provvede altresì alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dell’istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità”- procederà alla definizione di un apposito campione di candidati, selezionando le scuole ….alle quali verrà inviato il materiale di supporto…Nel concludere i lavori, i presidenti di commissione affidano all’istituto scolastico, fuori dal plico sigillato contenente gli atti di esame, una scheda da trasmettere, tramite il competente Ufficio Scolastico Regionale, all’Ispettore tecnico di vigilanza, nella quale sono riportati i criteri adottati dalle singole classe-commissioni per l’attribuzione della lode e le motivazioni…. Ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere… Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente D.G. dell’U.S.R….A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai d.s. degli II.SS. paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l’iscrizione all’Università, purché successivamente sostituiti…con il diploma originale…..

ART. 21 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI L'esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell’esame stesso…..Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame. Per i candidati di cui all’articolo 17, comma 4, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni...

ART. 22 TASSA ERARIALE E CONTRIBUTO ART. 23 VALIDITA’ DIPLOMI ART. 24 ACCESSO AI DOCUMENTI (omissis)