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Mobilità: ricorsi Anief avverso la tabella di valutazione dei titoli

Per valutare tutte le abilitazioni diverse da quella ordinaria (punti 12), il titolo SSIS (punti 5), la specializzazione universitaria di sostegno (punti 5), il servizio pre-ruolo al pari di quello prestato dopo la nomina (punti 6), il titolo di supervisore di tirocinio (punti 12). Scadenza adesioni 30 marzo 2012. Validi anche per le dichiarazioni delle graduatorie interne d’istituto (sovrannumerari).

L’Anief considera la nuova ordinanza sulla mobilità seguita alla contrattazione integrativa non soltanto illegittima perché vieta l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione e il trasferimento ai soli 20.000 docenti neo-immessi in ruolo nell’a. s. 2011-2012, ma perché reca una tabella di valutazione dei titoli vecchia, irrazionale e interpretata in maniera sbagliata. E poiché questi errori, applicati alla valutazione dei punteggi dei singoli docenti, portano anche a una collocazione sbagliata nella graduatoria interna d’istituto e all’individuazione dei sovrannumerari che potrebbero essere collocati in altro ramo dell’amministrazione o cassa-integrati e licenziati, è evidente che è necessario ricorrere per vedere riconosciuti i propri diritti.

Per ricorrere, è necessario dichiarare all’atto

- sia della domanda di mobilità – on line

- sia della dichiarazione dei titoli richiesta per la compilazione delle graduatorie interne d’istituto - cartacea

i titoli di cui si chiede la corretta valutazione, specificandone l’esatta dizione:

  • abilitazione diversa da quella del concorso ordinario (punti 12)
  • diploma universitario di specializzazione SSIS e/o di sostegno (punti 5)
  • titolo di supervisore di tirocinio (punti 12)
  • servizio pre-ruolo (punti 6 per ogni anno)

Nel caso probabile in cui suddetti titoli non siano valutati e/o nel caso della valutazione del servizio pre-ruolo la metà di quello post-ruolo, è necessario, ai fini della presentazione del ricorso, produrre

-  reclamo

-  tentativo obbligatorio di conciliazione

Nel caso in cui sia stata già prodotta la dichiarazione dei titoli per le graduatorie interne d’istituto, senza aver denunciato i titoli suddetti, è possibile sostituire entro il 30 marzo la precedente dichiarazione con una nuova.

Anief invierà entro il 31 marzo a chi ha inviato la pre-adesione ai ricorsi la modulistica per proporre formale reclamo e tentativo obbligatorio di conciliazione con una legenda sulla tempistica e le procedure da attivare, contestualmente alle istruzioni per perfezionale l’adesione al ricorso.

È importante conservare copia di ogni documento prodotto ai fini del deposito durante il processo. Il tentativo di conciliazione sarà esperito gratuitamente dai consulenti dell’Anief.

Per pre-aderire ai ricorsi, è necessario essere in regola con l’iscrizione all’Anief o iscriversi alla stessa (seguendo le istruzioni al seguente link) e inviare per e-mail come allegato a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. la seguente domanda di pre-adesione entro il 30 marzo 2012. La pre-adesione come la presentazione del reclamo o del tentativo di conciliazione non sono vincolanti per l’adesione al ricorso, ma propedeutici.

Valutazione abilitazioni diverse da quella del concorso ordinario

Non si comprende perché l’abilitazione del concorso ordinario debba essere valutata punti 12, in quanto non è considerata titolo di accesso alla professione, mentre l’abilitazione conseguita presso l’università (SSIS, ex-lege 143/04) o a seguito di frequenza di corsi riservati, pur avente natura concorsuale, non debba essere valutata in quanto considerata titolo di accesso alla professione. Il titolo di accesso, infatti, è la laurea o titolo equipollente validato dal Miur ai fini dell’accesso all’esame di stato finale. D’altronde, specialmente chi è entrato di ruolo dalla terza fascia delle graduatorie ex-permanenti, ha dichiarato di aver superato una prova concorsuale ai sensi della stessa legge 124/99.

Valutazione del diploma di specializzazione SSIS o su sostegno.

Non si comprende perché il contratto preveda la specifica valutazione del diploma di specializzazione rilasciato dalle SSIS istituite proprio dalle legge 341/90, art. 4, eppure il titolo SSIS o di specializzazione (800 ore o 400 ore) rilasciato non sia valutato perché è sempre considerato come titolo di accesso.

Valutazione del servizio pre-ruolo uguale a quello post-ruolo

Non si comprende perché una direttiva comunitaria (1999/70/CE) recepita nel 2001 (d.lgs. 368) nel nostro ordinamento imponga la parità di trattamento tra servizio prestato a tempo determinato e servizio prestato a tempo indeterminato, a meno della rilevanza di ragione oggettive, eppure nel contratto si continui a valutare come doppio (punti 6) il servizio prestato dopo il ruolo rispetto a quello pre-ruolo (punti 3). Come se il servizio prestato da precario sia stato meno qualificante del servizio prestato dopo la nomina in ruolo.

Valutazione del titolo di supervisore di tirocinio

Non si comprende perché l’unico concorso riservato ai docenti di ruolo degli ultimi dieci anni, non debba essere valutato al pari degli altri concorsi, come se l’aver svolto l’attività di supervisore di tirocinio per la formazione di 100.000 insegnanti non sia meritevole di una valutazione positiva.  

 

Scarica la domanda di pre-adesione