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TFR: pubblicato in gazzetta il D.L. 185/2012, ma i conti non tornano

Il Governo sbaglia i conti seguendo una vecchia relazione tecnica: previsti 41 milioni per riportare la disciplina alle norme previgenti la legge 122/2010, ma non bastano a coprire le sole riliquidazioni dei precari della scuola. Mancano diversi miliardi per ricostituire la quota 9,60% per i dipendenti della P. A. prevista dalla legge 75/1980 e ricordata dalla Consulta.

Il Governo, per non restituire la quota del 2,5% trattenuta ai dipendenti pubblici, riporta la norma alla disciplina previgente ma sembra dimenticare che le amministrazioni dello Stato, in quanto datori di lavoro, dovrebbero versare - a detta dei giudici - la quota rimanente al netto della trattenuta, il 7,10% sull’80% della retribuzione come quantizzato al 31 dicembre 2010 rispetto al 4,41% pagato sull’intera retribuzione dal 1 gennaio 2011 (che dovrebbe corrispondere al 4.91% sull’80%).

L’intera questione, infatti, dal punto di vista normativo (artt. 37 e 38 del D. P. R. 1032/1973 per trattenuta del 2,5% e soglia dell’80% della retribuzione, art. 18, L. 75/80 per la quota del 9,60 dal 1° gennaio 1984) è stata ricostruita dai giudici del Tar Calabria che, con la sentenza n. 53/2012, hanno condannato l’amministrazione alla restituzione della trattenuta del 2,5% e al pagamento della quota dovuta in quanto datore di lavoro, prima ancora della sentenza n. 223/12 della Corte costituzionale.

Ora, se con decreto legge il Governo ha annullato i processi in corso riportando la liquidazione e il calcolo per la costituzione del TFR/TFS allo status quo ante, è evidente che per i 3.000.000 di dipendenti pubblici ogni amministrazione dovrà versare-accantonare il 2,69% in più rispetto a prima sia per il biennio appena trascorso che per il futuro.

Ma i conti sembrano negare questa tesi sostenuta dalla magistratura visto che il Governo ha confermato i numeri della relazione tecnica allegata dal ministro Tremonti al D. L. 78 del 31 maggio 2010, che prevedeva nel passaggio alla nuova norma un risparmio di 1 milione di euro per il 2012 e di 7 milioni di euro per il 2013, aggiungendone a regime 33 milioni. Quanto sopra potrebbe anche essere considerato un ragionamento di “finanza creativa”, se l’attuale decreto legge non prevedesse anche di riliquidare, alla luce delle norme previgenti alla L. 122/2010, i TFR/TFS già liquidati. Come pagare, infatti, i soli 50 milioni da rivalutare per i 100.000 precari della Scuola che hanno lavorato negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, considerato che ognuno di essi aveva diritto con le vecchie regole a un TFR di quasi 1.000 euro ad anno, che negli ultimi due anni è stato decurtato di un quarto?

Gli uffici legislativi del Parlamento saranno chiamati a un’ardua verifica dei conti pubblici per evitare un buco all’erario. Anief, che nei mesi scorsi aveva fornito un modello di diffida per recuperare la trattenuta del 2,5% del TFR dal 1 gennaio 2011, seguirà con attenzione il dibattito parlamentare al cui termine darà precise istruzioni ai lavoratori per il ripristino dei diritti maturati, se necessario, attraverso un nuovo contenzioso. Di certo, il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dovrà pagare già la metà delle nuove spese, fino a 20 milioni su 41 dal fondo di riserva.

Si precisa, infine, che l'invio del modello di diffida già predisposto è temporaneamente sospeso, in attesa di conoscere se e quando il Governo disciplinerà il pagamento della quota di TFR mancante per il pregresso, come ricordato dai Giudici.

 

Il Testo del D.L. 185/2012

 

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2012, n. 185
Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. (12G0207) (GU n. 254 del 30-10-2012 )


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare misure
finalizzate a salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di
finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base
alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del
presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla
predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in
vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si
provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme
gia' erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente
comma valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di
euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e in 20
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per
l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno
2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere
dal 2014.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del
contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento
della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8
marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto;
l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze
eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in
giudicato, restano prive di effetti.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Grilli, Ministro dell'economia e delle
finanze

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino