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PAS – ex TFA Speciale: ANIEF avvia al Tar Lazio i ricorsi per gli esclusi, necessario presentare la domanda

Al fine di essere ammesso al corso per maturazione del requisito 360 o 540 gg. entro l’a.s. 2012-2013, se docente di ruolo e/o sovrannumerario, idoneo ad altra abilitazione SSIS o TFA ordinario, dottore di ricerca, diplomato magistrale entro il 2002, e senza servizio specifico. Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per ricevere la modulistica e le istruzioni operative. Ricordati che è necessario presentare la domanda per ricorrere.

Il sindacato ANIEF intende impugnare le modifiche apportate all’art. 15, cc. 1bis, 1 ter e 16bis del D.M. 249/10 dal Regolamento n. 81 del 25 marzo 2013 pubblicato il 4 luglio 2013 in G. U. n. 155, così come saranno recepite dal prossimo decreto attuativo e autorizzatorio dei corsi PAS (ex TFA speciale), al fine di far ammettere già in sede cautelare con riserva, i ricorrenti esclusi, visti i numerosi profili di illegittimità manifesta riscontrati dal nostro ufficio legale in merito ai requisiti di ammissione richiesti. Alla luce della normativa esistente e dell’applicazione dei principi costituzionali di parità sostanziale, ragionevolezza e merito, infatti, si chiederà ai giudici amministrativi di far partecipare:
a) i docenti che hanno maturato il requisito di servizio di 540 gg., entro l’a.s. 2012-2013, e non già entro l’a.s. 2011-2012, come richiesto nella condizione al punto 4 della VII Commissione cultura della Camera dei Deputati (6 febbraio 2013), considerato che i corsi del PAS non sono partiti insieme a quelli del TFA ordinario come giustificato nelle premesse;
b) i docenti che hanno maturato il requisito di servizio di 360 gg., entro l’a.s. 2012-2013, in virtù di quanto già disciplinato in tema di requisiti di accesso ai corsi abilitanti speciali da norme di rango primario (leggi n. 124/99, 300/00, 143/04) e dai relativi decreti attuativi;
c) i docenti di ruolo nelle scuole statali al pari di quelli di ruolo nelle scuole paritarie il cui corpo insegnante è inserito nel sistema nazionale d’istruzione (legge 62/00) per l’evidente esigenza di parità trattamento, ancor più se sovrannumerari, considerato l’obbligo della partecipazione a corsi per il conseguimento di altra abilitazione (D.Lgs. 297/94) e il possibile licenziamento (Legge 183/11);
d) i docenti idonei alla selezione ad altri classi concorsuali presso le SSIS (Legge 143/04) o TFA ordinario, considerato che chi potrebbe partecipare a diversi corsi del PAS matura il diritto a completarli presso il futuro TFA ordinario;
e) i dottori di ricerca, spesso anche docenti a contratto presso le Università dove sono istituiti gli stessi corsi, in attuazione di una previsione normativa che voleva garantire la partecipazione persino ai concorsi per la dirigenza pubblica;
f) i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito negli anni 1999-2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 gg. nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 ed entro l’a. s. 2012-2013;
g) i docenti che non hanno prestato il servizio specifico di 180 gg. nella classe concorsuale per la quale intendono conseguire l’abilitazione, in virtù della normativa previgente già richiamata.

Si ricorda che dopo la pubblicazione del prossimo decreto organizzativo dei corsi del PAS e di presentazione delle domande, nel caso in cui non fosse possibile l’iscrizione attraverso il sistema ISTANZE online, su indicazioni perentorie dell’ANIEF, il ricorrente dovrà inviare una diffida e, comunque, successivamente una domanda cartacea entro i termini di scadenza. Pertanto, si consiglia di preaderire fin da subito al ricorso al Tar Lazio così da ricevere la documentazione e le istruzioni operative tempestivamente. Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando nome, cognome, mail e cellulare. Le istruzioni operative saranno inviate nei giorni successivi alla pubblicazione del decreto. Per info scrivi, invece, a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefona alla segreteria nazionale al n. 091.6598362.

Il comunicato precedente

I commi denunciati

1-bis. Fino all'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purche' sedi di dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter, nonche' i percorsi di cui al comma 16-bis relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.

1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneita' alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso e' valutato solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma e' valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in piu' anni e in piu' di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma e' valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.

16-bis. Sono ammessi al percorso di cui al comma 16, senza la necessita' di sostenere la prova di accesso, i soggetti ivi contemplati in possesso dei requisiti di servizio previsti dal comma 1-ter, relativi alla scuola dell'infanzia ovvero primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. L'aspirante opta per il percorso relativo alla scuola dell'infanzia o per quello relativo alla scuola primaria.