La stampa scrive

Decreto Scuola 104/13: approvati il 7 novembre dal Senato ordini del giorno su inserimento in Gae TFA, abilitati, idonei

Validità triennale delle graduatorie di merito per le assunzioni, ferie non godute dei precari nell’a.s. 2012/13, aggiornamento graduatorie d’istituto, potenziamento storia dell’arte e diritto alle superiori, formazione ABA per docenti, introduzione educazione fisica alle elementari. Quasi tutti accolti come raccomandazione o con la formula “valutare l’opportunità di”, attenzione bipartisan del Parlamento e apertura del Governo alle diverse iniziative promosse dall’Anief. Ancora dibattito sulle quattro aree di sostegno, un ordine del giorno promosso dai senatori all’opposizione vorrebbe ripristinarle.

La compressione del dibattito parlamentare, a causa dell’imminente scadenza del provvedimento, ha portato i senatori a trasformare il 7 novembre 2013, gli emendamenti in ordini del giorno e il Governo ad approvarli per lo più con la riformulazione sotto forma di raccomandazione o con una generica forma possibilista che lascia aperto il dibattito.

Tra gli ordini del giorno, si segnalano, coerenti con le iniziative giudiziarie intraprese dall’Anief:
- G.15.102 e G.16.101 del senatore Mazzoni (PdL) sull’inserimento in terza fascia delle Gae degli abilitati con il TFA ordinario, specie laddove le graduatorie sono esaurite;
- G.15.110 del senatore Ruta (PD) sull’inserimento in terza fascia delle Gae di tutti i docenti abilitati esclusi;
- G.15.104 della senatrice Orrù (PD) sull’inserimento in terza fascia delle Gae dei docenti idonei all’ultimo concorso ordinario e sull’utilizzo delle graduatorie di merito per le assunzioni valide nel triennio successivo e fino a nuovo concorso.

Da segnalare ancora gli inviti ad aprire le graduatorie d’istituto prima del previsto aggiornamento triennale già quest’anno scolastico per inserire gli abilitati con il TFA ordinario attraverso l’ordine del giorno G.16.100 della senatrice Orrù (PD) e G.15.112 della senatrice Puglisi (PD).

Sempre coerente con le diffide predisposte dall’Anief si segnala l’ordine del giorno G15.101 del senatore Bocchino (M5S) sul pagamento delle ferie non godute dai supplenti nell’a. s. 2012-2013 accolto con formula piena.

Ancora coerenti con le battaglie sostenute dall’Anief la necessità di potenziare lo studio della storia dell’arte nelle scuole superiori con l’ordine del giorno G.5.101 della senatrice Petraglia (SEL), del diritto con l’ordine del giorno G.5.102 del senatore Ruta (PD), e di educazione fisica nelle elementari con l’ordine del giorno G.4.100 della senatrice Puglisi (PD).

Interessante l’invito rivolto alla formazione dei docenti sul metodo ABA promosso con l’ordine del giorno G.5.22 del senatore Bocchino e altri (M5S) e Ranucci (PD), Buemi (Misto-Aut), Centinaio e i componenti del Gruppo LN-Aut, su cui l’Anief insieme ad Eurosofia e Casa delle Fate da due anni svolge corsi con il prof. T. Caffrey, Analista Comportamentale certificato presso il B.C.B.A. (Behavior Analyst Certification Board).

Infine, nuovo colpo di scena sull’area unica di sostegno: un ordine del giorno trasversale G.15.108 a firma dei senatori M5S e dei componenti del Gruppo LN-Aut Bignami, Blundo, Catalfo, De Pin, Gambaro, Candiani Puglia, Anitori invita il Governo a ripristinare le aree nella scuola superiore, segno che ancora la questione merita di essere affrontata in maniera seria e sistematica e non avventurosa, rispettosa di una seria riflessione sulle certificazioni e sull’esperienza maturata negli ultimi vent’anni d’integrazione scolastica, mai purtroppo effettuata dopo le ultime sperimentazioni dell’I.C.A.R.E. come rimarcato fin dall’inizio da Anief.

Gli ordini del giorno

G15.102
MAZZONI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»,
premesso che:
nella scuola italiana si registra una situazione paradossale, visto che nelle GAE (graduatorie ad esaurimento) alcune classi di concorso sono da tempo esaurite e sarebbe logico pensare che le cattedre vacanti in organico di diritto in queste materie, sarebbero state coperte con l'espletamento del c.d concorsone;
in realtà, ciò non è accaduto e le materie che richiedevano l'assunzione di personale non sono state bandite a concorso;
nonostante i posti disponibili nelle scuole siano numerosi, in base a tale sistema sono destinati a rimanere vacanti per molto tempo ancora;
ciò comporta che i ruoli che spetterebbero alle suddette classi di concorso escluse dalla vigente modalità di reclutamento, vengono distribuiti su altre materie. Tutto ciò potrebbe avere un senso solo se effettivamente non ci fossero insegnanti abilitati in queste materie;
invece, ai docenti abilitati viene negata la possibilità di spendere il titolo acquisito,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti volti a sanare al più presto la situazione di cui in premessa e a consentire che sulle cattedre sopra indicate - che non possono avere docenti, né da GAE né da concorsone -, possano essere immessi in ruolo i neo abilitati del TFA ordinario.
________________
(*) Accolto dal Governo


G16.101
MAZZONI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»,
premesso che:
l'attuale sistema di formazione dei nuovi insegnanti per la scuola secondaria, conosciuto come TFA (tirocinio formativo attivo), ha abilitato in quest'anno accademico quasi 11.000 docenti che, per accedervi, hanno dovuto superare tre dure prove, pagare una lauta tassa di iscrizione (circa 2600 euro in media), frequentare corsi disciplinari e pedagogico-didattici, affrontare un tirocinio di 475 ore e sostenere un esame finale;
l'accesso al TFA è stato articolato attraverso il superamento di tre prove, svoltesi fra il mese di luglio ed il mese di novembre 2012, così distinte:
a) preselettiva (composta da n.60 test a risposta multipla su argomenti disciplinari relativi alle diverse classi di concorso) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 21/trentesimi;
b) prova scritta (relativa a domande aperte concernenti la disciplina in esame) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 21/trentesimi;
c) prova orale (con domande inerenti argomenti riguardanti la disciplina in oggetto) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 15/ventesimi;
il percorso formativo ha poi contemplato la frequenza di corsi disciplinari e pedagogico-didattici e il superamento dei relativi esami, concludendosi con un esame finale di abilitazione concernente l'esposizione di un progetto didattico su un argomento disciplinare estratto a sorte da ciascun candidato e la discussione della relazione finale sul tirocinio svolto in classe;
sulla base del decreto ministeriale 249 del 2010, e dei successivi regolamenti ministeri ali ad esso connesso, l'abilitazione conseguita tramite la frequenza del TFA risulta declassata rispetto a quella conseguita in passato con i cicli della SSIS (Scuole di Specializzazione per l'insegnamento Secondario), ai cui abilitati era sempre spettato l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, unico canale utile per ottenere l'immissione in ruolo per scorrimento (legge 296 del 2006). A differenza di quanto avvenuto sempre in passato, quindi, al titolo conseguito con il TFA spetterebbe solamente l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto (GI), dalle quali è difficilmente ottenibile un incarico annuale, né si potrà mai ambire al posto di ruolo a tempo indeterminato;
con l'emanazione in data 27 giugno del decreto ministeriale 572 del 2013, poi, le graduatorie ad esaurimento (GaE) sono state integrate solo per chi ha conseguito il titolo di abilitazione all'estero e per chi ha congelato la SSIS dell'ultimo ciclo 2007-09 e, iscrittosi con riserva all'epoca, ha completato la formazione e ottenuto il titolo frequentando il nostro stesso corso di TFA appena concluso;
il suddetto decreto perpetra una discriminazione tra chi si è abilitato con il tirocinio formativo attivo (ai sensi del decreto ministeriale 249 del 2010) e chi ha conseguito il medesimo titolo equipollente presso gli altri Paesi UE o chi, dopo avere interrotto la SSIS, si è abilitato frequentando lo stesso corso di TFA durante questo anno accademico;
il vulnus del decreto ministeriale 572 del 2013 opera una disparità di trattamento tra titoli di abilitazione equipollenti, violando la Direttiva 2005/36/CE e sancendo il paradosso normativo per cui i docenti abilitati nei Paesi UE possano accedere alle GaE, e quindi, in prospettiva, al ruolo, mentre quei docenti che hanno conseguito lo stesso titolo entro i confini nazionali vengono relegati alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto, dalle quali è possibile ottenere supplenze saltuarie e temporanee, senza con ciò poter ambire ad una collocazione a tempo indeterminato;
è facile trarre dal decreto ministeriale 572 del 2013, infatti, l'implicita affermazione del principio di equivalenza legale tra i corsi SSIS e quelli del tirocinio formativo attivo, che risiede nell'attribuzione al TFA di quel valore giuridico che consente ai congelati SSIS di ottenere l'abilitazione mediante la sua frequenza;
il decreto ministeriale 249 del 2010, vieppiù, annoverava tra i suoi principi cardine la corrispondenza tra i posti messi in palio per l'accesso al TFA e il fabbisogno di personale scolastico calcolato sulla base dei futuri pensionamenti;
il ministro Profumo, nel corso degli ultimi mesi del suo mandato al Ministero della pubblica istruzione, ha stabilito nella bozza di modifica al regolamento del decreto ministeriale 249 del 2010 datata al 12 giugno del 2012, che i titoli di abilitazione conseguiti al termine del TFA costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali, che, come è ben noto, danno, in caso di superamento, diritto al ruolo, mentre diversamente non viene riconosciuta l'idoneità all'insegnamento, come per i vecchi concorsi, e quindi l'accesso alle graduatorie ad esaurimento;
si è così creata una disparità di trattamento, non conforme al dettato costituzionale; al contrario, il titolo conseguito tramite TFA dovrebbe essere equiparato giuridicamente a quello ottenuto nel periodo 1999-2009 dagli abilitati SSIS sulla base del medesimo riconoscimento di quel valore di prova concorsuale che spettava a questi ultimi (ai sensi dell'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306), in modo da ottemperare all'articolo 97 della Costituzione, che prevede l'assunzione previo concorso nella pubblica amministrazione;
il principio di valore concorsuale andrebbe attribuito, altresì, dal punto di vista della presente risoluzione, non solo all'esame finale di abilitazione che concludeva il percorso SSIS e ha concluso similmente quello del TFA, bensì dovrebbe essere esteso per legge alle tre prove di accesso sopraelencate, la cui valenza ai fini della selezione meritocratica pare essere perfino più significativa rispetto alle prove dell'ultimo concorso per l'insegnamento;
a differenza delle procedure e dei princìpi che governavano il sistema di reclutamento fino al 2009 con l'inserimento degli ultimi abilitati SSIS IX Ciclo, chi ora consegue l'abilitazione alla docenza con il TFA risulta essere fortemente penalizzato sotto qualsiasi punto di vista:
a) vincitore di un concorso che non ha alcuna ricaduta professionale ed occupazionale;
b) detentore di un titolo dal valore abilitante privo di riconoscimento che non risulta spendibile nel sistema scolastico nazionale;
l'ordine del giorno è perciò volto a conciliare la duplice finalità dell'equiparazione dei docenti abilitati si con merito e della distinzione giuridica di questi ultimi rispetto ai docenti che godranno di un percorso riservato basato sull'anzianità di servizio,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità d'intraprendere tutte le iniziative necessarie ad intervenire:
a) per la riapertura e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati tramite la frequenza del TFA ordinario, con un punteggio pari a quello conferito negli anni precedenti agli abilitati SSIS, in virtù della Direttiva 2005/36/CE che sancisce l'uguaglianza dei titoli abilitanti professionali nel territorio dell'Unione Europea e attribuendo al medesimo titolo quel valore di prova concorsuale che consente l'assunzione in ruolo ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione tramite il doppio canale di reclutamento tuttora vigente;
b) per l'inserimento contestuale nella prima fascia delle graduatorie d'istituto come da sempre conferito agli abilitati SSIS prima del decreto di riapertura del 2009 o, quanto meno, nella seconda fascia delle stesse, come previsto dalle note e dai regolamenti ministeriali, da attuare entro il prossimo anno scolastico 2013-14, in modo da rendere effettivamente usufruibile da subito il titolo di abilitazione del TFA come prescritto dalle note ministeriali del 29 aprile 2011 prot. n. 1065 e del 17 aprile 2013.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione


G15.110
RUTA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (A.S. 1150)
premesso che:
l'articolo 1 comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (GAE) «al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente»;
nelle graduatorie ad esaurimento sono stati inseriti, successivamente alla legge 296/06, tutti i docenti tranne coloro che, pur in possesso dell'abilitazione, e vincitori di concorso, non sono riusciti a far domanda per l'aggiornamento;
ci sono centinaia di docenti che, pur in possesso dell'abilitazione, non hanno provveduto, per motivate ragioni, a far domanda per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti nel biennio 2007/2009, trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi della legge n. 296 del 2006, recepita nel decreto ministeriale n. 27 del 2007 e D.D.G. 27/3/2007;
l'attivazione del TFA non favorisce questi docenti, abilitati e vincitori di concorso. Anzi non consente loro neppure di partecipare;
il bando di concorso per docenti indetto a settembre 2012, non facilita tali docenti ma li danneggia perché comporta l'abolizione delle graduatorie del concorso del '99;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di disporre provvedimenti che prevedano che i docenti che pur in possesso dell'abilitazione, non abbiano provveduto, per motivate ragioni, a far domanda per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti nel biennio 2007/2009, trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi della Legge n. 296 del 2006, recepita nel decreto ministeriale n. 27 del 15/03/2007 e relativo D.D.G. del 27/03/2007, siano iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie permanenti ad esaurimento e siano collocati nella posizione spettante in base ai punteggi ed ai titoli posseduti.
________________
(*) Accolto dal Governo

 

G16.100 (testo 2)
ORRÙ
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante interventi urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
premesso che:
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha a più riprese riconosciuto «la necessità di dare (...) il giusto riconoscimento ai docenti meritevoli costruendo un vero e proprio "cursus professionale" basato sul merito»;
i Tirocinii Formativi Attivi (TFA) recentemente conclusi, o in procinto di concludersi, hanno selezionato, fra circa 200 mila concorrenti, circa 11 mila docenti attraverso un'apposita prova d'accesso (articolata in un test preliminare a carattere nazionale, una prova scritta, una prova orale), vertente sulle conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di riabilitazione, secondo i programmi definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);
i TFA recentemente conclusi, o in procinto di concludersi, hanno specificatamente formato i suddetti docenti per svolgere l'attività di insegnamento;
il prossimo aggiornamento delle graduatorie di istituto è previsto per il 2014;
l'imminente approvazione dei TF A speciali, abiliterà, senza alcuna procedura di selezione, oltre 100 mila docenti (in numero notevolmente superiore alle necessità evidenziate nel DDG 82 del 24 settembre 2012 oltre che nei bandi relativi all'avvio delle selezioni per i TFA ordinari);
allo stato attuale della normativa, gli abilitati del TFA ordinario e speciale potranno accedere alla medesima II fascia delle graduatorie di istituto, senza distinzione fra chi ha superato una procedura fortemente selettiva e chi acquisirà lo stesso titolo senza selezione alcuna;
ai fini dell'acquisizione del punteggio utile in graduatoria di istituto gli abilitati tramite TFA ordinari rischiano di essere molto svantaggiati rispetto ai prossimi abilitati tramite TFA speciali: i primi potendo far valere 6 punti potenziali in più, ma i secondi potendo vantare diverse decine o centinaia di punti derivanti da titoli di servizio altrimenti posseduti;
l'istituzione del percorso speciale ha profondamente modificato le prospettive di spendibilità dell'abilitazione rispetto alla situazione com'era al momento di avvio della procedura selettiva del TFA ordinario;
impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
operare perché il titolo conseguito attraverso la frequenza e il superamento degli esami finali dei TFA ordinari sia valorizzato adeguatamente rispetto a quello conseguito attraverso i TFA speciali, così da determinare uni effettiva precedenza degli abilitati selezionati con il TFA ordinario nelle graduatorie di istituto;
individuare le modalità più idonee a tenere distinte e nel giusto rapporto gerarchico i due percorsi agendo sia sul titolo, sia sul calcolo del punteggio di graduatoria e sulla collocazione in graduatoria;
garantire l'apertura straordinaria delle graduatorie di istituto per l'anno 2013/2014 come extrema ratio al fine di far valere l'abilitazione nell'unico anno in cui il titolo risulta attualmente spendibile, affinché - per l'affidamento di incarichi durante il prossimo anno scolastico - molti docenti abilitati non si vedano di fatto preferiti colleghi non abilitati nel caso in cui le graduatorie di istituto restassero chiuse.
________________
(*) Accolto dal Governo

G15.101 (testo 2)
BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI, CATALFO, BLUNDO, PUGLIA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),
premesso che:
All'articolo 15, comma 1, si fa esplicito riferimento a una «specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola»;
considerato che:
nel Cenl scuola 29/11/2007, tuttora vigente, le ferie dei supplenti sono regolate dall'articolo 19, comma 2 che recita: «Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
Quindi sino a giugno 2012 era regolare prassi, al termine di ogni supplenza, la liquidazione al supplente delle ferie maturate e non godute.
il 7 luglio 2012 viene pubblicato il D.L. n.95 (c.d. spending review) che introduce all'art. 5, comma 8, il divieto di «monetizzazione» delle ferie per i dipendenti pubblici e successivamente il 29/12/2012 viene pubblicata la L.228 («Stabilità» 2013) che nell'art. 1 comma 55 afferma specificatamente che all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Inoltre il successivo comma, cioè il 56, prevede chiaramente che le clausole contrattuali contrastanti i commi 54 e 55, relativi alle modalità di fruizione delle ferie dei precari, sono disapplicate dallo settembre 2013. Per quanto scritto nel comma 56 si rende evidente, quindi, che le ferie dei precari riferite all'anno scolastico 2013-2014, non saranno più definite, come è accaduto fino ad oggi, dall'art. 19 del CCNL scuola 2006-2009, ma verrà applicato il comma 55 della legge n. 228 del 2012.
considerato inoltre che:
l'interpretazione letterale delle norme suesposte induce a sostenere che l'intero anno scolastico 2012/2013 sia ancora regolato dalle «vecchie» norme contrattuali e che quindi tutte le ferie maturate debbano ancora essere liquidate ai supplenti che non avevano, in realtà, nessun obbligo a richiederle nei giorni di sospensione delle lezioni e che non possono quindi vedersele assegnate d'ufficio.
A giugno 2013 , al termine delle lezioni, il MIUR pubblica l'informativa sindacale prot. n. 3753 del 13/06/2013 a firma del dotto Filisetti, direttore generale - ufficio Bilancio- che recita: «La direzione Generale per le politiche finanziarie e per il bilancio comunica l'avvenuta assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie per il pagamento delle supplenze brevi comprese quelle necessarie per il pagamento delle ferie, nella misura definita dal Ccnl cioè 30/360 per i giorni previsti dal contratto. Analogamente, la liquidazione ed il compenso sostitutivo per le ferie non fruite dal personale docente ed Ata, titolare di contratti di .lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, è effettuata dal ministero dell'economia e delle Finanze, ragionerie dello Stato, al quale i dirigenti scolastici trasmetteranno gli atti necessari».
A tale informativa MIUR fa seguito, quindi, il pagamento da parte delle scuole delle ferie dei supplenti brevi che non ne avevano espressamente richiesto la fruizione, somme da liquidare entro giugno 2013.
Le scuole, a questo punto, attendevano indicazioni dalle ragionerie territoriali circa le modalità tecniche di analoga liquidazione per i supplenti annuali
In tale contesto si inserisce la nota del 4 settembre 2013 n. 72696 del Mef che smentisce l'informativa sindacale MIUR di giugno affermando che la favorevole previsione contrattuale contenuta nell'art. 19 del Cenl era stata già disapplicata dall'entrata in vigore della spending review e pertanto già da allora non apparteneva più all'ordinamento scolastico.
Indi per cui, conseguenza di tale confusione tra quanto affermato dal Miur e quanto dal Mef è che si delineano diverse linee interpretative da parte dei dirigenti scolastici che distinguono periodi non monetizzabili in assoluto e periodi monetizzabili solo in parte.
Chiarificatrice sarebbe dovuta essere l'ulteriore nota del MIUR del 6 settembre 2013 n. 1204, 2 soli giorni dopo la nota MEF, che nel sollecitare le scuole a terminare i pagamenti dei supplenti brevi ribadisce che «la risorsa finanziaria assegnata alle istituzioni scolastiche per il pagamento delle supplenze brevi è comprensiva di quella necessaria per il pagamento delle ferie dovute in base alla normativa vigente, nella misura cioè 30/360 per i giorni previsti dal contratto », riproponendo di fatto lo stesso testo di giugno 2013 e non tenendo in nessun conto la nota MEF.
Tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:
a intervenire con sollecitudine per chiarire d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze l'esatta applicazione della norma contrattuale, consentendo il pagamento delle ferie non fruite dai supplenti che hanno prestato servizio nell'anno scolastico 2012/2013;
a intervenire, anche normativamente, al fine di ripristinare lo status quo ante spending review, per consentire l'applicazione dell'art. 19 del vigente ccnl anche al fine di tutelare soggetti quali i precari della scuola già pesantemente penalizzati dalle politiche del lavoro perpetrate in questo ultimo decennio.
________________
(*) Accolto dal Governo

 

G15.104 (testo 2)
ORRÙ
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (A.S. 1150),
premesso che:
gli articoli 399 e 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, disciplinano l'organizzazione dei concorsi a cattedra sulla base di una previsione triennale dei posti vacanti e disponibili e prescrivono la pubblicazione di una graduatoria di merito dove sono inseriti i candidati che hanno superato tutte le prove e a cui è riconosciuta l'abilitazione se sprovvisti, ai fini dell'assunzione per il 50 per cento dei posti annualmente autorizzati;
la sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011 della Corte costituzionale ricorda come i docenti idonei al concorso ordinario siano stati sempre inseriti nella terza fascia delle graduatorie permanenti trasformate ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini delle assunzioni;
considerato che:
l'alticolo 13 del decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 relativo al bando dell'ultimo concorso a cattedra, nel prevedere la pubblicazione delle graduatorie di merito, non ne ha specificato né la validità né l'utilizzo ai fini delle immissioni in ruolo degli idonei negli anni successivi all'aano scolastico 2014/2015, riconoscendo l'abilitazione conseguita soltanto ai vincitori;
l'allegato A alla Circolare Miur n. 21 del 21 agosto 2013 nelle istruzioni operative l'elative alle immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2013/2014 disponeva la cessazione dell'utilizzo delle graduatorie di merito dei precedenti concorsi laddove pubblicate le nuove graduatorie di merito previste dal decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 e l'utilizzo delle nuove graduatorie di merito per l'assunzione dei vincitori anche negli anni successivi;
tutto ciò premesso e considerato,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di approvare le opportune determinazioni perché le graduatorie di merito siano utilizzate per le assunzioni da disporre negli anni scolastici successivi all'anno scolastico 2014-2015, anche per gli idonei e a riconoscere agli idonei l'abilitazione conseguita al termine del superamento della fase concorsuale ai fIni dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento prima del prossimo aggiornamento tIiennale attraverso uno specifico intervento normativo.
________________
(*) Accolto dal Governo


(*) Accolto dal Governo
G15.112
DI GIORGI, PUGLISI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
premesso che;
Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA), istituito ai sensi del decreto ministeriale 249 del 2010, nasce come perfezionamento delle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, il precedente percorso abilitante a numero chiuso esaurito si al compimento del IX ciclo del biennio 2007-09;
Il TFA eredita la stessa funzione di formazione didattica del personale docente, contemperando in maniera ottimale l'ambito teorico con quello pratico del tirocinio;
esclusa qualsiasi proposta di riapertura delle Graduatorie ad esaurimento - riteniamo, al contempo, coerente dare un giusto riconoscimento a tutti coloro che si sono sottoposti alle prove previste dal TFA ordinario, che hanno partecipato a lezioni. frontali anche molto impegnative e che hanno sostenuto esami finali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di disporre - già dall'anno scolastico in corso - atti di propria competenza che prevedano, attraverso la riapertura straordinaria delle graduatorie d'istituto, l'inserimento in seconda fascia e riconoscendo il punteggio corrispondente alle prove sostenute, di coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249.
________________
(*) Accolto dal Governo

G5.101 (testo 2)
PETRAGLIA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge reca disposizioni volte al potenziamento dell'offerta formativa. In particolare, il comma 1 introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, un'ora settimanale di insegnamento di «geografia generale ed economica» in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e professionali, per la cui copertura sono stanziati 3,3 milioni di euro per il 2014 e 9,9 a decorrere dal 2015;
tra le discipline scolastiche le cui ore di insegnamento sono state eliminate o ridotte negli ultimi anni in diversi indirizzi delle scuole secondarie superiori, una è particolarmente grave per un Paese come l'Italia: ci si riferisce alla storia dell'arte;
nel Paese dei Beni Culturali per eccellenza, impedire ai ragazzi di maturare una adeguata conoscenza del proprio patrimonio storico-artistico significa non garantirgli una formazione culturale degna di questo nome, ma anche impedire la formazione di quel senso civico che tutti noi auspichiamo e che si sviluppa a partire dalla conoscenza e dal conseguente rispetto per quell'insieme di valori territoriali, ambientali, storici e artistici che chiamiamo cultura. Imparare la storia dei luoghi e dei monumenti che ci circondano, contribuisce a far comprendere chi siamo e a maturare quel valore imprescindibile del rispetto per il patrimonio e i beni comuni;
la storia dell'arte ha anche una importanza rilevante con riferimento alle ricadute economiche che il suo insegnamento può generare, aiutando i giovani a sviluppare una sensibilità per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale italiano che, con oltre 3.400 musei, circa 2.100 aree e parchi archeologici e 43 siti Unesco, è il più ampio a livello mondiale;
la storia dell'arte è nel settore dell'istruzione, una componente indispensabile e fondamentale per la crescita della cultura che può contribuire efficacemente alla formazione di una forza lavoro qualificata, in grado di produrre innovazione non tecnologica per l'intera economia, nonché servizi e beni competitivi e di alta qualità;
la Strategia Europa 2020, riconosce che i settori della cultura e quello creativo costituiscono un'importante fonte potenziale di occupazione. Negli ultimi dieci anni l'occupazione complessiva in tali settori è cresciuta in misura tre volte superiore rispetto alla crescita occupazionale registrata dall'economia dell'Unione europea nel suo insieme;
eppure il RAC, l'indice che analizza il ritorno economico degli asset culturali sui siti Unesco, è per il nostro Paese 16 volte inferiore a quello degli Stati Uniti (che hanno la metà dei siti rispetto all'Italia), 4 volte inferiore rispetto alla Francia e 7 inferiore rispetto al Regno Unito. Tali dati sono contenuti in un rapporto di PricewaterhouseCoopers (PwC) che indica che l'economia turistica e il settore culturale e creativo contribuiscono al Pii dei principali paesi europei in media per il 14 per cento. L'Italia, con il suo 13 per cento (circa 203 miliardi di euro), è ben lontana dal 21 per cento del best performer Spagna (225 miliardi) ed è ultima per valore assoluto di Pii generato da turismo arte e cultura;
i dati ci dicono che il nostro Paese sconta una cronica incapacità di generare valore economico dal suo straordinario patrimonio artistico e culturale. Da questo punto di vista l'Italia è paragonabile ad un Paese ricco di materie prime che non è in grado di sfruttare, nonostante i ritorni economici che potrebbe assicurare, perché gli mancano la capacità estrattiva e gli strumenti per farlo;
un atto non solo fortemente simbolico ed emblematico, ma necessario in un Paese come il nostro, sarebbe proprio quello di porre rimedio a tale scempio reintroducendo l'insegnamento della storia dell'arte e potenziando ulteriormente la possibilità di studio del nostro patrimonio artistico;
pochi giorni fa, è stata presentata una petizione, sottoscritta da oltre 15 mila persone, che chiede il ripristino della storia dell'arte nelle scuole superiori. Gli insegnanti di storia dell'arte, promotori dell'iniziativa, sono stati affiancati nel loro importante progetto anche da Italia Nostra che, insieme, hanno rivolto l'appello al Ministro dell'istruzione affinché proceda alla reintroduzione delle ore di insegnamento eliminate;
il Ministro dei beni culturali Massimo Bray ha contribuito in prima persona alla diffusione della petizione, che è stata firmata, tra gli altri, dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del MIBACT Anna Maria Buzzi, dal Direttore degli Uffizi Antonio Natali e da Salvatore Settis,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di reintrodurre e a potenziare l'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria, in quanto fondamentale per la formazione degli studenti e per l'economia del Paese.
________________
(*) Accolto dal Governo


G5.102 (testo 2)
RUTA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (A.S. 1150);
premesso che:
tutti gli osservatori e le istituzioni nazionali ed europee segnalano da tempo la necessità di garantire alle nuove generazioni una più adeguata formazione generale e specializzante in linea anche con l'esigenza di maggiore cultura nel senso di più ampia conoscenza e miglioramento delle competenze, per affrontare le sfide della modernità, della globalizzazione e della concorrenza nel mondo del lavoro;
sarebbe opportuno innalzare l'obbligo scolastico fino al raggiungimento della maggiore età e prevedere di conseguenza che l'istruzione obbligatoria venga impartita per almeno dodici anni;
occorre valorizzare le potenzialità formative della cultura giuridico-economica per dare agli studenti strumenti di conoscenze e di competenze idonee ad aumentare la capacità critica e che li metta in grado di comprendere le dinamiche della realtà e di operare nella stessa in modo più consapevole;
è importante in una società complessa, post-moderna e post-industriale, garantire la conoscenza dei principi e dei valori che sono stati i fondamenti della convivenza civile nel corso dei secoli fino ai giorni d'oggi, per consentire agli studenti di avere una migliore comprensione della realtà sociale e politica odierna e metterli in condizioni di partecipare in maniera responsabile alla vita dello Stato di cui sono parte integrante, offrendo anche gli elementi cognitivi relativi alle regole che sono alla base del libero scambio di beni e servizi, dell'attività d'impresa, del libero mercato e del sistema economico-finanziario, indispensabili nell'era che ha visto l'avvento prorompente della società globale, della new economy, dei nuovi mezzi di comunicazione e dei social network;
è necessaria l'introduzione dell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado;
l'introduzione dell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado risponde ad una esigenza reale, non più rinviabile, di formazione dell'uomo-cittadino del mondo l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, garantito per qualità dai docenti abilitati della classe di concorso apposita (A 019), è da iscriversi tra le materie umanistiche in grado di completare la preparazione e la formazione dei futuri cittadini improntata sul sistema valoriale proprio della Carta costituzionale italiana e dei suoi principi fondamentali;
impegna il Governo a valutare l'opportunità di provvedere, con le dovute modifiche legislative e regolamentari, ad innalzare l'obbligo scolastico da dieci a dodici anni e ad introdurre, nei piani degli studi di tutte le scuole secondarie superiori, l'insegnamento delle discipline giuridico economiche per il primo biennio, in linea con quanto avviene in altri paesi europei affidando l'insegnamento di tali discipline al personale docente specializzato, della classe di concorso A 019.
________________
(*) Accolto dal Governo

G15.108 (testo 2)
BIGNAMI, PUGLIA (*)
Non posto in votazione (**)
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»),
premesso che:
la Camera dei deputati ha accolto un emendamento all'a.c. 1574, che unifica le aree disciplinari di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado: «le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD 03), psicomotoria (AD 04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministero della pubblica amministrazione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate;
tenuto conto che:
la legge 104 del 1992 afferma che «l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata: 1) nell'apprendimento, 2) nella comunicazione, 3) nelle relazioni, 4) nella socializzazione. L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap»;
l'attività formativa del docente specializzato non può prescindere dalle sue competenze e conoscenze di base, dalla sua formazione scientifica, umanistica o tecnica, sebbene il corso di sostegno frequentato abbia fornito a tutti indistintamente le medesime competenze di legislazione, didattica e pedagogia speciale;
il principio sopra richiamato è sancito anche da una recente sentenza del Consiglio di Stato, che accogliendo il ricorso del genitore di una studentessa disabile di un liceo scientifico stabilisce che: «Vista la gravità della patologia documentata in considerazione della rilevanza che assume a livello costituzionale e internazionale il diritto all'istruzione del disabile, alla minore deve essere assicurata un'ora di sostegno per ogni ora di frequenza scolastica e che tale attività deve essere svolta da docenti appartenenti all'area umanistico-linguistica e all'area scientifico-fisico-matematica ... »; tale sentenza sancisce due principi fondamentali: il diritto all'istruzione del disabile e quello di avere insegnanti di sostegno con competenze specifiche;
considerato che:
le competenze di base sono imprescindibili, ancor di più nella scuola secondaria di secondo grado; se un alunno ha un deficit nell'area logico matematica, ha diritto ad un docente che provenga da tale area;
unificare le aree significherebbe inoltre sganciare l'attività di sostegno dalla professionalità del docente;
impegna il Governo a valutare l'opportunità di riconsiderare in un successivo provvedimento la divisione delle 4 aree disciplinari di sostegno previste dall'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di rispondere più adeguatamente alle esigenze formative e di apprendimento degli alunni aventi diritto al sostegno.
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Anitori, Blundo, Catalfo, De Pin, Gambaro, Candiani e i componenti del Gruppo LN-Aut
(**) Accolto dal Governo


G5.22 (già em. 5.22)
BOCCHINO (*)
Non posto in votazione (**)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1150,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una specifica formazione dei docenti finalizzata alle problematiche dei disturbi pervasivi dello sviluppo e, in particolare, dei disturbi dello spettro autistico, con particolare riferimento all'ABA (Applied Behaviour Intervention), alla TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children), a terapie cognitivo-comportamentali e a modelli integrati di trattamento psicoeducativo o di adeguata organizzazione dei contesti socializzanti e degli spazi vitali.
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Ranucci, Buemi, Centinaio e i componenti del Gruppo LN-Aut
(**) Accolto dal Governo


G4.100
IDEM, PUGLISI, DI GIORGI, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
premesso che,
l'articolo 4 del provvedimento in esame dispone alcune norme a tutela della salute nelle scuole;
da anni ormai, la comunità scientifica riconosce nella mancanza di attività fisica una delle cause primarie di sovrappeso e obesità, nonché di una serie di disturbi cronici quali le malattie cardiovascolari o il diabete, che riducono la qualità della vita degli individui, mettendo così a rischio la vita delle persone, e costituendo anche un pesante onere per i bilanci sanitari e per l'economia di uno Stato;
l'aumento considerevole del fenomeno dell'obesità in molti Paesi europei, che colpisce in misura consistente le giovani generazioni, rappresenta un fenomeno allarmante che interessa la salute di tutti i cittadini, soprattutto se la prima causa di tali patologie non è l'assunzione di quantità elevate di calorie bensì la mancanza di movimento;
l'attività motoria rappresenta, quindi, un elemento fondamentale per la tutela del benessere psico-fisico di tutti gli individui ed in particolare dei bambini;
in Europa prevale un modello di scuola che contempla l'educazione fisica e motoria fin dalle scuole primarie;
l'Italia rappresenta uno dei Paesi che fa eccezione, prevedendo di fatto l'educazione fisica come materia di insegnamento obbligatoria solo a partire dalla scuola secondaria di 1º grado;
inoltre l'educazione motoria nelle scuole primarie è un importante strumento di prevenzione sanitaria ma anche di educazione al rispetto dell'altro, di abitudine al confronto, di educazione al rispetto delle regole,
impegna il Governo a valutare l'opportunità - rispondente alle esigenze educativi - di avvalersi, anche nella scuola primaria, all'interno delle ore curriculari di scienze motorie, della figura professionale di un docente laureato in scienze motorie o diplomato ISEF e di inserirlo a pieno titolo nelle graduatorie.
________________
(*) Accolto dal Governo

(*) Accolto dal Governo
G15.112
DI GIORGI, PUGLISI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
premesso che;
Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA), istituito ai sensi del decreto ministeriale 249 del 2010, nasce come perfezionamento delle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, il precedente percorso abilitante a numero chiuso esaurito si al compimento del IX ciclo del biennio 2007-09;
Il TFA eredita la stessa funzione di formazione didattica del personale docente, contemperando in maniera ottimale l'ambito teorico con quello pratico del tirocinio;
esclusa qualsiasi proposta di riapertura delle Graduatorie ad esaurimento - riteniamo, al contempo, coerente dare un giusto riconoscimento a tutti coloro che si sono sottoposti alle prove previste dal TFA ordinario, che hanno partecipato a lezioni. frontali anche molto impegnative e che hanno sostenuto esami finali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di disporre - già dall'anno scolastico in corso - atti di propria competenza che prevedano, attraverso la riapertura straordinaria delle graduatorie d'istituto, l'inserimento in seconda fascia e riconoscendo il punteggio corrispondente alle prove sostenute, di coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249.
________________
(*) Accolto dal Governo