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Ricorso per ottenere l'inserimento "a pettine" nelle GaE 2009/2011.
PROSECUZIONE RICORSO TAR AL GDL

DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere il recupero del ruolo o il risarcimento del danno per mancata supplenza a causa dell'inserimento "in coda" nelle Graduatorie ad Esaurimento 2009/2011.

REQUISITI: Ricorrenti TAR Pettine 2009 e 2010 che, in virtù dell'inserimento "a pettine" nelle Graduatorie "di coda", possono vantare il diritto alla stipula di contratti a tempo indeterminato o il risarcimento del danno per mancata supplenza.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Pettine” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

CHIARIMENTI: I ricorrenti devono specificare nella mail il numero di ruolo TAR cui hanno aderito nel 2009 o nel 2010. 

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR 2009 e 2010

NEWS RICORSO PETTINE

In merito ai comunicati diramati dalle sezioni territoriali di alcune OO.SS. (per i quali rimandiamo alla sintesi di orizzontescuola.it disponibile a questo link), l'ANIEF intende sottolineare come sia soltanto una perdita di tempo per i ricorrenti e di denaro per i contribuenti ogni tentativo di non applicare le ordinanze di ottemperanza relative al commissariamento del MIUR. La giurisprudenza è chiara in materia e le sue procedure altrettanto: chi sbaglia paga. Pertanto qualsiasi richiesta di revoca della revoca della revoca alla fine si rileverà improcedibile.

I comunicati recenti di alcune OO. SS. a favore delle code della vergogna, sindacati di cui peraltro dopo il rinvio delle elezioni RSU non è più possibile misurare la rappresentatività, dimostrano l'arroganza, l'ignoranza e l'incapacità di chi colpevolmente omette di aver convinto il MIUR a eludere una sentenza del TAR Lazio confermata dal CdS prima dell'aggiornamento delle GaE nel 2009, a ignorare il commissariamento disposto dai giudici prima dell'emanazione di una legge di interpretazione autentica di cui si dimentica - guarda caso - l'immediata remissione alla Corte costituzionale per la violazione di sei articoli della nostra Carta. Questi finti sindacati - ancora tali per il favore del Governo e non per la libera scelta dei lavoratori - che non fanno niente per la stabilizzazione ma che anzi contrattano i soldi dei tagli sulla pelle dei precari per garantire gli scatti biennali ai docenti di ruolo, che vorrebbero negare la mobilità ai precari ma la garantiscono con le assegnazioni provvisorie a quelli di ruolo, che fanno sedere a volte nello stesso tavolo dei rinnovi dei contratti di istituto parte datoriale e dei lavoratori delle loro stesse organizzazioni, con questi comportamenti si presentano chiaramente come la causa dell'eterno precariato e del perenne clima di incertezza che hanno causato nella gestione delle graduatorie con la loro cattiva concertazione. Appena potremo votare liberamente le RSU sentiremo la voce dei lavoratori. Nel frattempo, non vi sono incertezze perché il diritto è uno e se cambia la legge deve rispettare la Costituzione a cui neanche il sindacato, pur essendo soggetto privato, può sottrarsi. Le regole vanno rispettate e i precari non possono essere illusi da chi usa la parola soltanto per fini personali e contro chi giornalmente dimostra di saper interpretare e rispettare la normativa nella difesa dei diritti del personale docente e ata della scuola.

 

Revocate le ordinanze di II grado che sospendevano il commissariamento del Ministro Gelmini, in attesa del parere della Corte costituzionale. Ora più di 5.000 ricorrenti iscritti al sindacato ANIEF e assistiti dagli avv. Ganci e Miceli devono essere inseriti a pettine all’atto della nuova pubblicazione delle graduatorie.

Ancora una volta la sagra pettine-coda si arricchisce di un nuovo colpo di scena. L’avvocatura dello Stato aveva chiesto l’annullamento di alcuni dei decreti di ottemperanza ottenuti dai legali dell’ANIEF, per via della lex superveniens (L. 167/09) e aveva ottenuto la sospensione dei giudizi cautelari nel marzo scorso, dopo che i giudici del Tar avevano rinviato la questione di legittimità costituzionale della norma al giudice delle leggi (ruolo 186/2010). Il problema è che l’Avvocatura dello Stato non ha rispettato i termini processuali, non ha notificato l’atto d’appello ai legali dell’ANIEF e ha richiesto un giudizio senza notificarlo alla controparte. Per i giudici del Consiglio di Stato (ordinanza n. 207/2010) sono state violate le più elementari regole di un processo, pertanto, l’Amministrazione appellante è stata condannata e il commissariamento disposto dai giudici di primo grado è stato confermato. Ora l’ANIEF si prepara a inviare una nota al commissario ad acta, al Direttore generale del MIUR, e a tutti i Dirigenti territoriali degli Uffici scolastici regionali per richiedere l’inserimento a pettine dei ricorrenti. Il Direttore generale, infatti, con una nota dello scorso febbraio aveva comunicato agli Uffici scolastici regionali l’accoglimento degli appelli del MIUR; ma adesso, è stata disposta la revocazione delle ordinanze oggetto di gravame favorevoli al MIUR, con conseguente declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le ordinanze di commissariamento del TAR emesse in data 6 novembre 2009. La mancata attuazione di un ordine disposto dell’autorità giudiziaria, peraltro, è passibile di denuncia per omissione di atti di ufficio. Si attende nelle prossime ore l’altra ordinanza per le altre analoghe sei richieste di revocazione dei legali Ganci e Miceli discusse lo stesso giorno e per le medesime ragioni dall’avv. D’Andrea. Ancora una volta - dichiara il presidente Pacifico - la giustizia dà ragione alla condotta di un Sindacato che vuole soltanto il rispetto di quelle regole che ogni giorno vogliamo insegnare ai nostri studenti: il merito, il lavoro, la professionalità. Al termine di tutta questa tormentata vicenda, che il Ministro Gelmini ha voluto prolungare con l’emanazione di una legge subito trasmessa alla Corte costituzionale per l’esame dei suoi presunti aspetti incostituzionali, migliaia di docenti iscritti al nostro Sindacato potranno ottenere il mancato punteggio e stipendio percepito mentre tutti potranno scegliere una nuova provincia all’atto del nuovo aggiornamento delle graduatorie. Se il MIUR non vuole far pagare ai cittadini due stipendi per un solo posto anche per il prossimo anno scolastico, deve rispettare le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo. In caso contrario, i suoi dirigenti devono rispondere del cattivo andamento e della cattiva gestione della pubblica amministrazione.

 

Estratto ordinanza 207/2010 CdS

per la riforma

quanto al ricorso n. 992 del 2010:

della ordinanza sospensiva del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III-bis, n. 05142/2009, resa tra le parti, concernente INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO BIENNIO 2009-2011.

quanto al ricorso n. 994 del 2010:

della ordinanza sospensiva del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III-bis n. 05145/2009, resa tra le parti, concernente INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO BIENNIO 2009-2011.

quanto al ricorso n. 995 del 2010:

della ordinanza sospensiva del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III-bis n. 05144/2009, resa tra le parti, concernente INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO BIENNIO 2009-2011.

quanto al ricorso n. 998 del 2010:

della ordinanza sospensiva del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III-bis n. 05149/2009, resa tra le parti, concernente INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO BIENNIO 2009-2011..

quanto al ricorso n. 999 del 2010:

della ordinanza sospensiva del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III-bis, resa tra le parti, concernente INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO BIENNIO 2009-2011..

quanto al ricorso n. 1000 del 2010:

della ordinanza sospensiva del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III-bis n. 05140/2009, resa tra le parti, concernente INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO BIENNIO 2009-2011.

 

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anief Associazione Professionale Sindacale e di Costantino Faraone e di Silvia Dentico e di Anief - Associazione Professionale e Sindacale e di Anief Associazione Professionale e Sindacale e di Alessandra Cannizzaro e di Daniela Rosano e di Anief Associazione Professionale e Sindacale e di Anief Associazione Professionale Sindacale e di Antonio Abbagnato e di Anief Associazione Professionale Sindacale e di Maria Concetta Spina;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati l' Avv. dello Stato Coaccioli e D' Andrea;

 

I ricorrenti in epigrafe indicati agiscono in sede di giudizio per revocazione ordinaria per la riforma delle ordinanze di questo Consiglio rese all’esito della Camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 con cui sono stati sospesi gli effetti delle ordinanze del TAR del Lazio numm. 5140, 5142, 5143, 5144, 5145 e 5149 del 2009

Le ordinanze da ultimo richiamate erano state rese in sede di giudizio per la corretta esecuzione di altrettante precedenti ordinanze del medesimo Tribunale le quali avevano disposto la sospensione degli effetti del D.M. 42 del 2009, avente ad oggetto l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011.

Con le ordinanze oggetto del presente ricorso per revocazione, questo Consiglio aveva accolto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti delle pronunce di ottemperanza del TAR, osservando che “ [l’]oggetto del giudizio sfociato nell’ordinanza della quale il TAR ha disposto l’esecuzione è unicamente il D.M. 42 del 2009, mentre l’ordinanza impugnata incide sulle graduatorie, che non sono state oggetto del giudizio (con conseguente mancata emersione delle posizioni dei controinteressati)”.

Tuttavia, i ricorrenti in epigrafe osservano che le richiamate ordinanze di questo Consiglio risulterebbero affette da un errore di fatto revocatorio (art. 395, n. 4), c.p.c.), espressamente risultante dagli atti della causa, per non essersi i Giudici di appello avveduti (a causa di una sorta di ‘abbaglio dei sensi’) dell’inesistenza della notifica avverso le ordinanze del T.A.R. oggetto di impugnativa.

Al riguardo, gli odierni ricorrenti non negano che l’Avvocatura dello Stato abbia disposto la notifica degli appelli presso il domicilio eletto dai propri difensori nel ricorso introduttivo dei ricorsi al T.A.R. proposti avverso il richiamato D.M. 42 del 2009 (Via Crescenzio n. 9, Roma).

Tuttavia, essi osservano che l’Avvocatura abbia omesso di rilevare che il proprio domicilio eletto fosse medio tempore variato e che l’intervenuta modifica fosse facilmente percepibile dagli atti della causa, per essere stata indicata nell’ambito del ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado, in relazione al quale il TAR aveva autorizzato la notifica per pubblici proclami.

Ed ancora, gli odierni ricorrenti osservano che l’Avvocatura abbia colpevolmente omesso di rendersi parte attiva nell’individuazione del corretto domicilio del proprio difensore (coincidente, a seguito della variazione, con quello risultante dal pertinente Albo professionale), atteso che l’accertamento di tali luoghi, in quanto essenziale alla validità ed all’astratta efficacia della richiesta di notifica, costituirebbe un adempimento preliminare, gravante ad esclusivo carico del notificante, il quale potrà dirsi effettivamente soddisfatto solo con il previo riscontro presso l’Albo professionale territorialmente competente.

Nella tesi dei ricorrenti, dunque, a prescindere dal fatto che l’Avvocatura avesse tentato la notifica dell’appello presso il domicilio del difensore evincibile dall’originario ricorso in primo grado, detta circostanza non rileverebbe in alcun modo (neppure nel senso del carattere scusabile dell’errore nella notifica) atteso che all’onere di verificare anteriormente alla notifica dell’impugnazione presso l’Albo professionale il domicilio del Procuratore presso cui notificare l’impugnazione, corrisponderebbe l’assunzione da parte del notificante del rischio dell’esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo (pag. 8, seg. dei ricorsi introduttivi).

Alla Camera di consiglio del 25 giugno 2010 i Procuratori delle Parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni e il ricorso veniva trattenuto in decisione.

I ricorsi per revocazione ordinaria in epigrafe (che possono essere riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva) sono fondati.

Dall’esame degli atti di causa emerge, infatti:

a) che nel notificare i motivi aggiunti in data 12 ottobre 2009 (atto sul quale erano intervenute le ordinanze del TAR in data 6 novembre 2009, riformate da questo Consiglio con le pronunce oggetto del presente giudizio di revocazione), i Difensori degli appellanti avevano indicato il proprio domicilio presso l’Avvocato Lucio Stile in Roma, Via Attilio Regolo, 12/D (mentre nell’ambito dei ricorsi introduttivi del primo giudizio il domicilio dell’Avv. Lucio Stile era stato indicato in Roma, Via Crescenzio, 9);

b) che, nonostante l’indicazione contenuta nei richiamati atti per motivi aggiunti, l’Avvocatura dello Stato aveva comunque notificato gli atti di appello presso il precedente domicilio (Via Crescenzio, 9);

c) che, dall’esame delle relate di notifica (in atti), emerge che l’Ufficiale giudiziario avesse dato atto dell’impossibilità di effettuare la notifica per l’avvenuto trasferimento dell’Avv. Lucio Stile (del quale veniva puntualmente indicato il nuovo indirizzo) e che, ciononostante, l’Avvocatura dello Stato non avesse proceduto a richiedere una nuova notifica;

d) che, alla luce di quanto esposto sub a) – c), non può essere riconosciuto all’Avvocatura appellante il beneficio dell’errore scusabile, con la conseguenza che il ricorso introduttivo non possa essere considerato come correttamente notificato e che non possa essere ammessa alcuna forma di remissione in termini.

Per le ragioni sin qui esposte, deve necessariamente concludersi nel senso della radicale carenza di notifica degli atti di appello conclusisi con le ordinanze oggetto del presente giudizio di revocazione.

Sotto tale aspetto, deve riconoscersi la fondatezza dei ricorsi in epigrafe per la parte in cui vi si osserva che il Collegio di appello, per una mera svista materiale, non abbia rilevato la radicale carenza della notifica dell’appello cautelare e la conseguente, mancata costituzione del rapporto processuale.

Per le ragione esposte i ricorsi in epigrafe devono essere accolti e per l’effetto deve essere disposta la revocazione delle ordinanze oggetto di gravame, con conseguente declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le ordinanze del TAR in data 6 novembre 2009.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sui ricorsi per revocazione in epigrafe, li accoglie e per l’effetto dispone la revocazione delle ordinanze gravate, con conseguente declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le ordinanze del TAR in data 6 novembre 2009.

 
 

 

Per la prima volta si esprime il C.d.S. (sez. V) sulla coda e rimette alla Corte Costituzionale la legge della provincia di Trento sull’aggiornamento delle graduatorie. Per i giudici l’art. 92, c. 2-bis, della L. p. n. 5/06 è in contrasto con gli artt. 3, 4, 16, 51, 97 della Costituzione.

Esulta l’ANIEF che aveva avvertito l’assessore all’istruzione, on. Dalmaso, all’indomani della pubblicazione dell’ordinanza di aggiornamento/inserimento nelle graduatorie di Trento per l’a. s. 2009/2010: questa pronuncia del  C.d.S. è quanto mai opportuna - dichiara il pres. Marcello Pacifico - viste le recenti proposte avanzate dai parlamentari della Lega su graduatorie regionali e punteggi di residenza, perché chiarisce come anche nelle regioni-province autonome con competenza esclusiva nel settore della Scuola non sia possibile inserire in coda i docenti provenienti da altre regioni o attribuire un punteggio diverso da quello obiettivo valutabile su tutto il territorio nazionale, neanche in presenza di un’invocata quanto mai falsa continuità didattica. Mentre rimane assicurato il diritto del ricorrente alla domanda risarcitoria in termini di immissioni in ruolo, punteggio di servizio non maturato e stipendio non percepito, e penso alle migliaia di docenti che hanno ricorso con l’ANIEF al Tar Lazio e al Presidente della Repubblica e attendono fiduciosi l’esito della sentenza della Corte Costituzionale sul c. 4-ter della L. 167/09.

 

Accolte le tesi dell’ANIEF che aveva denunciato l’incostituzionalità della norma blinda-graduatorie trentine un anno fa dalle pagine dell’Adige, tanto che la Provincia con la L. 2/2009 si era affrettata a garantire per il 2010/11 eccezionalmente l’aggiornamento delle graduatorie di Trento (previsto ogni 4 anni), e a inserire a pettine i docenti che nel 2008/09 si erano cancellati dalle graduatorie di altra provincia e avevano chiesto l’inserimento nella graduatorie di Trento. I due ricorsi al TAR Lazio erano stati respinti in nome delle prerogative della provincia autonoma di Trento in tema di graduatorie e personale scolastico e della continuità didattica. Ma nemmeno il federalismo può mettere in discussione il criterio di assunzione nella pubblica amministrazione: il merito prima di tutto, del certificato di residenza o di nascita.

L’ordinanza collegiale n. 106/10 dei giudici di Palazzo Spada ribadisce l’illogicità e l’irragionevolezza della norma che dispone l’inserimento in coda per i docenti provenienti da altra provincia perché penalizza lo stesso buon andamento del sistema scolastico, determinando la preferenza - anche a parità di fascia – per i docenti aventi un minore punteggio di merito (minori requisiti attitudinali), rispetto a chi pur avendo un punteggio anche sensibilmente superiore proviene da altra graduatoria, porta una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti con i medesimi requisiti, non tutela la continuità didattica in relazione ad incarichi annuali, dispone il reclutamento non su fondati criteri obiettivi di scelta dei docenti assicurati dal merito di ciascun candidato, si ispira ad una logica “protezionistica” dei docenti inseriti nelle graduatorie trentine, al fine di ostacolare l’arrivo di docenti da altre graduatorie, lede il diritto al lavoro dei docenti provenienti da altra provincia, a stabilire la residenza sul territorio nazionale, fortemente ostacolato dalla descritta difficoltà di continuare la propria attività lavorativa e il diritto di tutti i cittadini ad accedere ai pubblici uffici “in condizioni di uguaglianza, secondo requisiti stabiliti dalla legge” e questi devono logicamente essere collegati – soprattutto quando è imposto un accesso concorsuale (art. 97, comma 3, della Costituzione)- con profili attitudinali o di maggiore o minore idoneità all’impiego o ufficio ovvero di capacità, tra i quali non rientra certamente la provenienza da stessa o altra graduatoria o di diversa provincia. “Né può essere escluso il dubbio di costituzionalità in base al fatto che con la modifica della L.P. n. 2/2009 l’impatto della norma sia stato limitato al primo anno, essendo poi possibile l’inserimento in base al punteggio di merito a partire dal successivo aggiornamento.” Perché “per essere correttamente inseriti nelle graduatorie trentine il sacrificio che la norma provinciale impone è quindi la perdita di un anno di lavoro e del relativo punteggio”.

Un duro colpo per il fai da te della Giunta provinciale che potrebbe avere ricadute anche sui ricorsi presentati recentemente dall’Associazione professionale e sindacale al Tar di Trento contro l’inserimento in coda nelle graduatorie di Trento dei nuovi aspiranti e l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di punti 40 per ogni anno di supplenza prestato nelle graduatorie trentine, indipendentemente dall’ordine di scuola, ma anche al Tar di Bolzano per l’analoga norma lì vigente.

L’ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale è tanto più rilevante se si pensa alle ultime dichiarazioni di una parte politica orientate a imporre un criterio di residenza alla selezione meritocratica con la scusa della continuità didattica. Basterebbe studiare un po’ di Costituzione, e leggersi le ordinanze dei tribunali. L’ANIEF, nel frattempo, attende fiduciosa la decisione della corte costituzionale sul c. 4-ter della L. 167/09.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno il numero di ruolo n. 186/10 del ricorso promosso dai giudici del TAR Lazio, su richiesta dei legali Ganci e Miceli dell’ANIEF, alla Corte Costituzionale in merito alla costituzionalità del c. 4-ter dell’art. 1 della L. 167/09.

Si attende ora l’udienza camerale in vista della quale i legali dell’ANIEF depositeranno nei prossimi giorni una memoria suppletiva, gratuitamente per conto delle migliaia di ricorrenti iscritti all’Associazione professionale e sindacale, che tenga conto anche dei rilievi mossi dal Consiglio di Stato sulla costituzionalità e quindi sulla legittimità di norme di legge atte a inserire gli aspiranti docenti in coda, e non a pettine secondo i punteggi valutati, nelle graduatorie del personale docente, ai fini dell’assunzione nella pubblica amministrazione.

La questione è tanto più importante visto che nei mesi scorsi si sono ventilate ipotesi di provvedimenti da parte del Governo e dell’attuale maggioranza atti a introdurre un nuovo canale di reclutamento che prevede un nuovo concorso, albi regionali, la scelta di un domicilio professionale valido per il triennio successivo, la chiamata diretta, tutto al fine di vanificare la possibilità di poter scegliere una provincia diversa all’atto del prossimo aggiornamento nel 2011-2013 come richiesto e ottenuto dall’ANIEF in Parlamento.

Nel frattempo, anche se dovessero approvate nuove norme palesemente incostituzionali, i docenti iscritti al Sindacato e ricorrenti al TAR Lazio, nel caso di accoglimento da parte dei giudici costituzionali dell’atto di promovimento dei giudici amministrativi, potranno sempre vantare le mancate immissioni in ruolo, i mancati punteggi e stipendi non percepiti per il biennio 2009-2011, per le graduatorie di coda dove dovevano essere inseriti a pettine.

N. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 2010

Ordinanza del 5 febbraio 2010 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Fiore Giovanni Antonio ed altri contro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed altri. Istruzione pubblica - Docenti gia’ iscritti nelle graduatorie a esaurimento, di cui all’art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali - Aggiornamento e integrazione delle graduatorie - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica della possibilità per i docenti inseriti nelle predette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 di essere inseriti, a domanda, anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili dell’irragionevolezza e del diverso trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto di azione e di difesa in giudizio - Violazione del principio di uguaglianza nell’accesso ai pubblici impieghi nonché dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e di tutela giurisdizionale - Violazione dei vincoli derivanti dalla CEDU. - Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, art. 1, comma 4-ter, aggiunto dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, commi primo e secondo, 51, primo comma, 97, primo comma, 113, primo comma, e 117, primo comma, in relazione all’art. 6 della convenzione per la salvaguardia diritti dell’uomo e libertà fondamentali. (GU n. 25 del 23-6-2010 )

 

Il Consiglio di Stato con parere interlocutorio reso in data 21 aprile 2010, n. 426/2009 e trasmesso il 17 maggio 2010 accoglie la richiesta di sospensione cautelare del D. M. 42/2010, laddove si richiedeva l’inserimento a pettine e non in coda nelle altre tre province scelte dal docente all’atto dell’ultimo aggiornamento.

Ovviamente questo primo parere interlocutorio su ricorso presentato dall’avv. Ferreri direttamente alla segreteria del Consiglio di Stato, su memoria predisposta gratuitamente dagli altri legali dell’ANIEF, avv. Ganci e Miceli - che avevano patrocinato i ricorsi al TAR e avevano ottenuto il commissariamento del MIUR - anche per le altre migliaia di ricorrenti - iscritti all’ANIEF - al Presidente della Repubblica, conferma la legittimità della tesi rivendicata e difesa dall’ANIEF da tre anni, e infonde fiducia nella ricerca di un diritto che costerà gravi danni all’erario per colpa di un’ostinata resistenza dell’amministrazione. Tutti i docenti iscritti all’ANIEF, infatti, ricorrenti al tribunale amministrativo e al Presidente della Repubblica, nel caso di esito positivo del ricorso che è in questo momento pendente alla corte costituzionale, potranno successivamente vantare il diritto all’immissione in ruolo o al mancato stipendio o punteggio percepito.

Questo giudizio conferma ancora una volta come il legislatore sia intervenuto illegittimamente per condizionare l’esito di un processo in corso e come l’ipotesi di introduzione di un sistema di reclutamento penalizzante la mobilità professionale - come di recente ancora richiesto dalla regione Piemonte - sia contro l’interesse delle famiglie, contro il merito, contro il libero accesso al lavoro nella pubblica amministrazione, contro la nostra Costituzione.

Tutti i ricorrenti-soci ANIEF riceveranno presto nuove comunicazioni sullo stato dei ricorsi pettine contro le code incostituzionali. 

 

Leggi il parere del Consiglio di Stato