Parlamento

Prima, forte della sua autorità, il Relatore dichiara inammissibili gli emendamenti sui precari, poi fa i capricci.

Dovrebbe dimettersi da parlamentare e spendere 3.000 euro per pagare un’abilitazione che ha conquistato grazie al merito. E se avesse un figlio disabile dovrebbe lottare per la stabilizzazione degli organici di sostegno, non favorire chi sforna master. Le coperture c’erano, forse le poltrone no.

 

Per i 90.000 neo-assunti dal 2011, grazie a un emendamento del PD. Rimane l’amarezza per una possibile riformulazione del testo che avrebbe consentito l’assegnazione provvisoria fin dopo il primo anno di servizio, come previsto dalla legge 124/99. Merito al sindacato che fin dall’introduzione della norma voluta dalla Lega nel maggio 2011 ha denunciato l’irragionevolezza di un testo che ha soltanto dissuaso migliaia di precari nella scelta di una provincia dove trasferirsi lontano da casa, dopo la sentenza della Consulta ottenuta dall’Anief sul diritto al trasferimento dei precari.

La modifica è stata proposta dai deputati PD, cui va un ringraziamento da estendere a tutti i deputati della VII Commissione che l’hanno votata, con l’auspicio che possa essere ancora migliorata in aula.

Sul tema del ricongiungimento familiare dei docenti neo-assunti dal 1° settembre 2011, era ancora intervenuto il presidente Anief e segretario Organizzativo Confedir, Marcello Pacifico, nella recente audizione informale durante l’esame del provvedimento, mentre sono in corso di deposito diversi ricorsi presso il tribunale del lavoro per la violazione anche della CEDU nonché di diversi articoli della Costituzione.

Il testo dell’emendamento

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

11. Sostituire il comma 21, articolo 9, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 con il seguente:
21. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

15. 33. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Coscia, Palmieri.

 

Respinti o dichiarati inammissibili gli emendamenti tesi a inserire nelle graduatorie i docenti idonei dell’ultimo concorso ordinario, abilitati con il TFA ordinario a numero chiuso o prossimi all’abilitazione con i percorsi abilitanti riservati.

All’On. Vacca (M5S) che “ritiene, quali possibili soluzioni, la riapertura delle graduatorie esistenti”, risponde l’on. Coscia (PD) che “sottolinea la necessità di non creare aspettative per tutti quegli insegnanti non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento”. Pasticcio pure sui precari AFAM inserite nelle GaE ma solo per i contratti a termine, per i neo-assunti ritornati all’obbligo triennale ma purtroppo anche per le assegnazioni provvisorie. Opera tragico-comica sul sostegno con le aree AD01-AD02-AD03-AD04 che si fondono e rinascono come fenici nelle GI ma non in GaE. Con il master in pedagogia speciale si può insegnare, parola del Relatore Galan (PdL).

Lo diceva Guicciardini sui corsi e ricorsi ma mai ci saremmo immaginati che l’on. Coscia del PD potesse utilizzare le stesse argomentazioni degli ex ministri Gelmini (PdL) e Profumo quando si opposero, vanamente, a inizio e fine XVI legislatura, agli emendamenti del PD sull’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati con il IX ciclo SSIS a numero chiuso o presso le Facoltà di scienze della formazione primaria. Anche allora non si volevano illudere i precari. E se è vero che l’on. Coscia come gli ex ministri citati, a fine intervento ieri sull’argomento, “segnala infine che è assolutamente necessario che il Parlamento e il Governo analizzino in modo organico con un futuro provvedimento l'intera problematica del reclutamento degli insegnanti”, forse qualcuno si dovrebbe ricordare che la colpa non è dei docenti che hanno pagato fino a 3.000 euro per abilitarsi in classi concorsuali, alcune persino esaurite come l’arabo o il cinese, bandite sulla base di posti vacanti e disponibili ma non occupabili, ma di chi oggi ha la responsabilità di non aver attuato quella riforma prevista proprio dal PD nella XV legislatura quando il Parlamento (L. 296/2006, L. 244/2007) aveva delegato il ministro a emanare un regolamento sulla formazione iniziale legato al reclutamento, non quello pubblicato dal ministro Gelmini, riscritto dal ministro Profumo e pubblicato sotto l’attuale ministro Carrozza (PD) che, peraltro, dichiara di non volere più concorsi, visti i problemi con gli stessi vincitori e idonei.

Giustizia piena sarebbe stata fatta anche per quelle docenti-madri di bambini sopra gli otto anni di età se fosse stato pienamente accolto il suggerimento dell’Anief di rimandare la materia intera dei trasferimenti alla legge previgente (L. 124/99) l’intervento dissuasivo voluto dalla Lega nella scorsa legislatura (L. 106/11), appoggiato da diverse OO.SS., per evitare il trasferimento dei docenti meridionali all’atto dell’aggiornamento delle Gae. Ma meglio poco che niente, così con l’emendamento 15.33 si riduce da cinque a tre anni l’obbligo della permanenza nella provincia di titolarità, incluso il divieto di assegnazione provvisoria che non ha niente a che fare con la continuità didattica da garantire a livello provinciale prima che le stesse province vengano cancellate.

Pasticcio ancora nella riformulazione dell’emendamento volto a risolvere il problema dei mille precari AFAM da anni supplenti nelle graduatorie d’istituto. Rispetto ai suggerimenti dell’Anief di creare una graduatoria aggiuntiva valida per le assunzioni in ruolo, l’emendamento 19.15 cambia poco perché crea una nuova graduatoria soltanto per essere assunti a tempo determinato come prima. Ma era tanto difficile prevedere la loro immissione in ruolo, fermo restando il regime autorizzatorio?

Sul sostegno, infine, scoppia il caos e grazie a una maggioranza trasversale: il master o perfezionamento in pedagogia speciale potrà essere utilizzato per l’attribuzione di incarichi da graduatorie di istituto (15.91) mentre le aree per la scuola superiore saranno unificate per la II-III fascia delle graduatorie d’istituto da subito, e per la I fascia dal 2017 (dal 2014 se sono esaurite) mentre nelle GaE rimangono separate (15.2). Vai ai capire i gusti, speriamo che piaccia almeno alle famiglie. Ci sarà un equilibrio regionale (15.83), anch’esso riformulato rispetto all’esigenza di rispettare gli organici regionali del 2005/2006, perché quello provinciale è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 70/2010. Le riformulazioni servono specialmente quando tengono conto delle certificazioni degli alunni.

Che dire: in attesa di questo fantomatico nuovo provvedimento del Governo sul reclutamento, potranno inserirsi nelle graduatorie sempre i docenti abilitati all’estero mentre quelli abilitati dallo Stato italiano rimarranno tranquilli a casa per non farsi illusioni, a guardare la cornice intorno al proprio certificato di abilitazione o di idoneità all’insegnamento. Forse potrebbero candidarsi come parlamentari…

Gli emendamenti approvati giovedì 24 ottobre 2013 in VII Commissione, Camera dei Deputati

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. Sostituire il comma 21, articolo 9, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 con il seguente:
21. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
15. 33. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Coscia, Palmieri.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
19. 15. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante, Antezza. 
Al comma 2 è aggiunto il seguente periodo:
A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014 ai TFA, ai Master e ai Corsi di perfezionamento sulla pedagogia speciale, conseguiti a livello universitario, vengono riconosciuti dei crediti formativi afferenti la didattica speciale o al tirocinio sulla disabilità utili ai fini della precedenza nel conferimento degli incarichi di sostegno rispetto alle graduatorie di istituto incrociate del personale docente non in possesso del titolo di specializzazione e di quello in possesso del titolo di specializzazione non inserito in nessuna graduatoria.
15. 91. Relatore.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dall'anno scolastico 2014-15 il riparto di cui al precedente comma viene assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori».
15. 83. (Nuova formulazione) Santerini, Capua, Molea, Vezzali.
Al comma 3, aggiungere, i seguenti commi:
3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (ADDI), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all'ordinanza ministeriale 23 marzo 1997, n. 78, sono unificate. Allo stesso comma 5 del suddetto articolo 13, le parole «nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente Pag. 82piano educativo individualizzato» sono cancellate. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le aree di cui al comma 3-bis, sono, pertanto, per le predette graduatorie, unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie d'istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all'atto dell'aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017 di cui sopra, sono unificati all'atto dell'aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.
15. 2. (Nuova formulazione) Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga, Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Santerini.

 

La VII Commissione vota l’emendamento del PD 12.11 sull’accordo in Conferenza unificata per i criteri di determinazione degli organici dei dirigenti-dsga e reputa assorbiti gli emendamenti 12.3/12.9 che avrebbero salvato le scuole montane o nelle piccole isole. Respinto anche il ripristino dell’autonomia cancellata a 1.700 scuole da una norma (art. 19, c. 4, L. 111/11) a sua volta cancellata dall’ordinamento (sentenza n. 147/12 Consulta). I restanti emendamenti per personale scolastico e AFAM (artt. 15 e 17) in votazione la prossima settimana. Anief chiede ai parlamentari di presentare in Aula emendamento riformulato su inserimento in Gae di abilitati TFA e idonei Concorso.

 

Emendamento approvato sul dimensionamento scolastico

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

5-ter. I criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, in vigore sino all'anno scolastico 2013/2014. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis.
12. 11. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, D'Ottavio, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

 

Emendamento Anief riformulato da poter ripresentare in Aula su GaE e neo-assunti

AC 1574

Emendamento

Al comma 1, alla fine inserire le seguente parole:

Articolo 15
(Personale scolastico)
“L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria ha luogo attingendo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, alle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università valido per il triennio 2014-2017, si provvede ad unificare alle graduatorie di terza fascia le graduatorie aggiuntive previste dall’art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14, e si consente la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell’espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, ai docenti che si sono laureati presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria o sono comunque in possesso di un’abilitazione. Gli studenti iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per il conseguimento dell’abilitazione possono essere inseriti con riserva. Il conseguimento del titolo abilitante da diritto allo scioglimento della riserva, le cui modalità saranno fissate dal decreto emesso dal Ministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università in sede di aggiornamento. E’ abrogato, pertanto, il comma 21, dell’articolo 9, della legge 12 luglio 2011, n. 106.”


Relazione tecnica
La norma intende aggiornare la procedura di reclutamento in vista delle assunzioni previste, tenuto conto della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e della formazione delle nuove graduatorie di merito dell’ultimo concorso a cattedra, ripristinando le previgenti disposizioni in tema di mobilità del personale neo-assunto (L. 124/09), cancellando le novità introdotte dall’art. 9, comma 21 della legge 106/2011. Considerato il prossimo aggiornamento triennale delle graduatorie previsto nel 2014, preso atto dell’assenza di un nuovo sistema di reclutamento nel Regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla formazione iniziale (D.M. 249/10 e successive modificazioni) a cui era stata legata dal legislatore la previsione della chiusura delle graduatorie ad esaurimento (L. 296/06, L. 244/07), del precedente intervento derogatorio in favore dei docenti specializzandi del IX ciclo SSIS (L. 169/08) e del decreto ministeriale n. 572/13 sullo scioglimento della riserva per i docenti inseriti in terza fascia che hanno congelato la SSIS e si sono abilitati con il TFA ordinario, la norma intende garantire la parità di accesso alla professione docente, consentendo l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento anche al personale inserito nella fascia aggiuntiva disposta dalla legge 14/2012, che ha conseguito l’abilitazione attraverso il TFA ordinario o l’idoneità all’ultimo concorso a cattedra, e l’inserimento con riserva al personale che frequenterà i PAS attivati presso le università per il conseguimento dell’abilitazione, con scioglimento della riserva all’atto del conseguimento dell’abilitazione, nel rispetto dell’aggiornamento triennale. Dall’entrata in vigore delle nuove norme non sono previsti oneri aggiuntivi o ulteriori aggravi alla spesa pubblica.

 

Sui trasferimenti dei neo-assunti, unificazione delle graduatorie alla terza fascia, organici di sostegno regionali, giurisdizione del tribunale amministrativo sulle GaE, spostamenti dei punteggi, clausola di salvaguardia per il dimensionamento delle piccole isole e comunità montane, precari Afam.

Sindacato pronto a far riproporre in aula l’emendamento per inserimento abilitati TFA e idonei concorso ordinario nelle GaE.

Il precedente comunicato