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Ricorso per ottenere l'inserimento "a pettine" nelle GaE 2009/2011.
PROSECUZIONE RICORSO TAR AL GDL

DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere il recupero del ruolo o il risarcimento del danno per mancata supplenza a causa dell'inserimento "in coda" nelle Graduatorie ad Esaurimento 2009/2011.

REQUISITI: Ricorrenti TAR Pettine 2009 e 2010 che, in virtù dell'inserimento "a pettine" nelle Graduatorie "di coda", possono vantare il diritto alla stipula di contratti a tempo indeterminato o il risarcimento del danno per mancata supplenza.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Pettine” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

CHIARIMENTI: I ricorrenti devono specificare nella mail il numero di ruolo TAR cui hanno aderito nel 2009 o nel 2010. 

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR 2009 e 2010

NEWS RICORSO PETTINE

Rimangono commissariati il Miur e le graduatorie pettinate. Fatti salvi gli effetti processuali, l’instaurazione del contraddittorio e le misure cautelari. L’amministrazione va verso la condanna per lite temeraria. Nei prossimi giorni, attesa per le altre ordinanze.

È evidente che di fronte ai proclami di tanti azzeccagarbugli sulla questione coda-pettine, i giudici del lavoro di Milano, Verona, Biella non possono fare altro che confermare l’inserimento a pettine dei ricorrenti, disporre l’inserimento a pettine se ancora non avvenuto, oggetto del gravame, e alla luce del contraddittorio già illo tempore attivato, prendere tutte le determinazioni conseguenti, ovvero chiedere al Miur l’assegnazione di un contratto a tempo determinato o indeterminato in base alla collocazione del ricorrente secondo il nuovo punteggio spettante, tutte richieste già formulate dal commissario ad acta.

E così è successo ancora una volta a Biella, perché i ricorrenti che hanno riassunto il ricorso dal Tar Lazio al giudice del Lavoro rivendicano un diritto riconosciuto dalla corte costituzionale e perché è l’Amministrazione che espone lo Stato a una condanna per lite temeraria visto che a distanza di due anni continua a non pettinare le graduatorie e a non autorizzare posti in surroga per i ricorrenti che dimostrano di avere diritto a quel posto. I diritti si rivendicano nei processi come ogni avvocato sa o in sede di contrattazione proprio come i sindacalisti anche della Gilda Unams non sanno, visto che si sono riuniti tra il gennaio e il febbraio 2009, avallando il famoso D. M. 42/09 delle code della vergogna.

Estratto n. 72/2012

 

 

 

I giudici del lavoro di Milano e di Verona sconfessano la nota della CISL scuola sui ricorsi riassunti dall’Anief entro i termini stabiliti dalla legge e ordinano, inaudita altera parte, il mantenimento dell’inserimento a pettine e la stipula dei contratti a tempo indeterminato. Attese nei prossimi giorni altre migliaia di ordinanze. Inutile e dispendiosa l’opposizione della Gilda.

Ecco che finalmente, come aveva scritto sempre l’Anief, giunge alla fine della sua storia la partita sull’inserimento a pettine, per il biennio 2009-2011, nelle graduatorie di coda, riassunta nelle Corti territoriali del lavoro, dopo il difetto di giurisdizione del Tar Lazio richiesto dalla Gilda-Unams che si era costituita ad opponendum controi ricorsi presentati dall’Anief. I giudici del lavoro salvano gli effetti cautelari e sostanziali delle decisioni già prese dalla magistratura amministrativa (ordinanze nn. 5142/09, 5150/09) e dal commissario ad acta (nota 14.03.11), come la legge prevede (art. 11, c. 7, d.lgs. 104/10), e vista l’abbondante ed evidente giurisprudenza in materia e la costituzione del contraddittorio a suo tempo definita, ordinano anche la stipula dei contratti ai ricorrenti, prima ancora della decisione di merito nel processo. L’inserimento a pettine deve essere disposto o mantenuto, subito con urgenza, “senza alcuna riserva e pleno iure, fatti salvi tutti gli effetti giuridici ed eventualmente economici e come tali utili alla stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato”.

Le decisioni dei giudici di Milano (2269/12, 2232/12) e di Verona (412/2012), prese inaudita altera parte, vista la gravità del periculum e l’evidenza del fumus, escono proprio quando con maliziosa ostinazione la CISL scuola (27 febbraio 2011) chiede al Miur di assegnare i 1.500 posti accantonati ai non aventi diritto, tanto immemore della sentenza n. 41/11 della Corte costituzionale che ha definito illegale assumere i docenti dalle graduatorie non pettinate, quanto ansiosa di assegnare dei posti illegittimamente prima che i nuovi giudici ne sconfessino le richieste nelle aule dei tribunali. A questo punto, si rende vana anche l’azione perpetrata quest’estate dal senatore Pittoni (Lega nord), tesa a congelare alcune immissioni in ruolo per favorire i residenziali piuttosto che i meritevoli.

L’unico rimpianto dopo questo contenzioso – dichiara Marcello Pacifico, Presidente dell’Anief – “è avere preso atto che l’azione politica-sindacale di chi ha avversato l’Anief in questi tre lunghi anni ha portato all’introduzione della tassa del contributo unificato per ottenere giustizia e alla parcellizzazione del contenzioso nei tribunali del lavoro, in materia di graduatorie del personale docente, in luogo del canonico ricorso collettivo al Tar Lazio, più economico e dagli esiti vincolanti per tutto il territorio nazionale. Ma il trionfo del diritto ripaga, comunque, gli sforzi di chi si è battuto sempre per il rispetto della legalità e delle regole, nella vita lavorativa del personale della scuola. Adesso chiedo soltanto al Miur di evitare pesanti condanne alle spese e di ottemperare a quanto disposto dalla magistratura, perché i cittadini italiani non meritano di pagare con le proprie tasche le errate scelte della politica o le indebite pressioni di qualche sindacalista”.

A pochi giorni dalle elezioni RSU, l’Anief si conferma come il solo sindacato baluardo della Costituzione.

Il comunicato della CISL

Ma salva gli effetti processuali e sostanziali (ordinanze cautelari e commissariali) se il ricorso sarà riproposto al giudice del lavoro entro tre mesi, quando sarà emesso un giudizio che dovrà tenere contro della sentenza del giudice delle leggi in subiecta materia.

Tutti i ricorsi 4340/09, 4341/09, 4342/09, 5065/09, 5067/09, 5068/09 5069/09, 5070/09, 5071/09, 5072/09, 5073/09, 5074/09, 5075/09, oggetto delle decisioni prese il 24 gennaio 2012 dai giudici del Tar Lazio, saranno depositati nei prossimi giorni presso il giudice ordinario su istanza dei ricorrenti che sono stati già convocati per la firma del mandato da parte dei legali Anief individuati nel territorio.

Come avevamo preannunciato, i giudici del Tar Lazio si sono privati, con sentenza semplificata, della giurisdizione in sede di decisione di merito dei ricorsi seriali presentati dall’Anief, preso atto delle recenti decisioni dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato e delle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione. Tuttavia, nel solco di quanto sempre dichiarato dall’Anief, hanno ricordato nella premessa come sia intervenuto già il giudice delle leggi nella decisione di merito sulla questione del mancato trasferimento a pettine dei ricorrenti nelle tre province di coda, e nel dispositivo finale come i provvedimenti cautelari e commissariali presi da loro stessi in questi due anni rimangano attuali e vigenti, nel caso in cui, entro tre mesi, gli stessi ricorsi saranno ripresentati al Giudice del lavoro.

I ricorrenti Anief, pertanto, rimangono inseriti a pettine come rimane commissariata l’amministrazione che deve subito ottemperare a quanto disposto dalla magistratura.

Considerati i possibili elevati costi a carico dello Stato per i ricorsi che, per mero scrupolo difensivo, Anief notificherà già entro un mese richiedendo la conferma dei provvedimenti ottenuti, invitiamo il Miur a sbloccare nei prossimi giorni, subito, i posti accantonati e, in auto-tutela, ad accettare una proposta conciliativa per i ricorrenti patrocinati, al fine di evitare non soltanto una condanna certa alle spese, per ogni singolo ricorrente, ma anche una dura condanna per lite temeraria, essendo la questione definita giuridicamente e per legge.

Proprio in un momento di crisi economica, non è più comprensibile scaricare sulle tasche dei contribuenti le colpe di una cattiva amministrazione che ha seguito in passato scellerate trattative sindacali, motivate dall’interesse di un solo partito politico che ha agito in contrasto con la Costituzione e l’Europa.

Il comunicato Anief

Il testo della sentenze breve


 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale … del …, integrato da motivi aggiunti, proposto da…:

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Giuseppina Scala, Rama Laura e Rizzi Paola, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Ivella, Maria Astuto, con domicilio eletto presso Francesco Saverio Ivella in Roma, via Ugo Bartolomei,23; Chiara Nocentini, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Americo, Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio eletto presso Francesco Americo in Roma, viale Angelico n. 45; Fabiola Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Fortunato, con domicilio eletto presso Giuseppe Fortunato in Roma, via F. Coletti, 39 Sc. C;

per l'annullamento

del D.M. del 08//04/2009 avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto il ricorso per Regolamento preventivo di giurisdizione;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Giuseppina Scala e di Rama Laura e Rizzi Paola e di Chiara Nocentini e di Fabiola Fortunato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2011 il dott. Evasio Speranza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che parte ricorrente – nel proporre il predetto Regolamento preventivo di giurisdizione – in subiecta materia deduce la elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 10809 del 2008 di questo Tribunale che avrebbe conseguito forza di giudicato a seguito della sentenza confermativa del Consiglio di Stato n. 2486/2011;

Visto l’art. 367 c.p.c. che recita: “Una copia del ricorso per Cassazione a norma dell’art. 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata”;

Considerato che la presente contestazione sulla giurisdizione nel senso che essa spetterebbe al giudice amministrativo, è manifestamente infondata;

Difatti va considerato quanto segue.

Premesso che con il ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente impugna le graduatorie in epigrafe nonché il D.M. n. 42/2009 che in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento consentono l’inserimento del personale docente in tre ulteriori province, rispetto a quella di provenienza, ma sempre “in posizione subordinata (in coda”);

Considerato che il ricorso, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale ( Cassazione e Consiglio di Stato) risulta inammissibile per difetto di giurisdizione;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: “Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata” e che, quanto alla motivazione essa può consistere, “se del caso a un precedente conforme”;

Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con decisione n. 09 febbraio 2011, n.41) uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite civili n.22805 del 12 ottobre 2010 (cfr. anche CASS:, S.U., 28.7.2009, n. 17466);

- che nel riferito contesto e nelle more del giudizio interveniva:

- il comma 4-ter, adottato in sede di legge di conversione del decreto legge del 25 settembre 2009, n. 134 che avrebbereso inefficace, in quanto norma (asseritamente) interpretativa, l’indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza di questa Sezione ( Tar lazio Sez.III bis) n. 10809 in data 27 novembre 2008;

- l’ordinanza n. 00230/2010 di questa Sezione sollevante questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione;

- l’accoglimento da parte della Corte costituzionale,con sentenza 09 febbraio 2011, n.41 della sollevata questione di legittimità costituzionale con declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4 ter d.l. 25 settembre 2009 n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009 n. 167, per violazione dell'art. 3 cost., “ posto che introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto a un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma anche in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione..”, evidenziando in via preliminare che il contrasto di giurisprudenza in merito alla giurisdizione in subiecta materia “….preclude una pronuncia di inammissibilità della questione perché sollevata da un giudice privo di giurisdizione, avendo questa Corte affermato che il relativo difetto per essere rilevabile deve emergere in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi (sentenze n. 81 del 2010 e n. 34 del 2010) …”.

Tenuto conto che la suindicata decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale surrichiamato ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che:

- “la questione sottoposta …. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni …. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale….”

Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico ….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo….”.

Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i D M disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti “.. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato …….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione”.

Va quindi confermata la mancanza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in subiecta materia.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 che “fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia” medesima.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone quanto segue:

a) dichiara manifestamente infondata la contestazione sulla giurisdizione rappresentata nel ricorso proposto per il regolamento preventivo di giurisdizione;

b) decide nel merito il ricorso indicato in epigrafe ai sensi dell’art. 74 c.p.a. dichiarandolo inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali secondo la modalità di cui in parte motiva ex art. 11, secondo comma, del c.p.a. ex D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente, Estensore

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2012
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

La tassa sui ricorsi in tribunale è un’invenzione del Governo Berlusconi e della Lega Nord introdotta per difendere gli interessi di una parte dei candidati docenti. Ora, anziché ironizzare sulla sorte dei precari, dovrebbero essere loro a pagare quella tassa ingiusta. L’Anief non sa fare sindacato? Parlano i fatti: la Corte Costituzionale ha vinto per tutti gli italiani, sventando il tentativo di un partito politico di alzare barricate tra i cittadini di questo nostro grande Paese dalla storia millenaria e multiculturale.

L’Anief ritiene del tutto gratuite e prive di fondamento le dichiarazioni rilasciate dal senatore leghista Mario Pittoni a proposito dei pagamenti che l’associazione sindacale intenderebbe chiedere ai propri iscritti ricorrenti: secondo il Presidente, Marcello Pacifico, “Pittoni forse dimentica che è stato il Governo composto anche dalla Lega Nord a proporre ed approvare una tassa per chiedere ai giudici di intervenire: al posto di Pittoni – continua il Presidente dell’Anief – mi vergognerei di aver inventato questo ‘paletto’ economico, dal momento che ricorrere contro un regolamento o una norma ingiusta dovrebbe essere uno strumento accessibile gratuitamente a tutti i cittadini che reclamano il rispetto del diritto”.

Pacifico ritiene, inoltre, che anziché condurre crociate a favore esclusivamente di una parte di candidati docenti, Pittoni e il suo partito farebbero bene a fare un passo indietro e mettersi dalla parte di tutti i precari: “per come sono andate le cose – dichiara il rappresentante dell’Anief – piuttosto che fare dell’ironia dovrebbero essere proprio Pittoni e la Lega Nord a pagare il contributo unificato per tutti coloro che ricorrono oggi in tribunale essendo stati gli artefici di questa insensata tassa. Gli italiani dovrebbero sapere che grazie al partito di Pittoni e alla maggioranza dell’ultimo Governo Berlusconi oggi per fare un ricorso al Presidente della Repubblica bisogna pagare ben 600 euro, mentre fino a qualche mese fa non erano previste spese”.

Il Presidente dell’Anief ritiene, quindi, che il senatore della Lega “abbia perso l’occasione, ancora una volta, di evitare una brutta figura”. A proposito, infine, della supposta incapacità dell’Anief di fare sindacato e di difendere i propri iscritti, Pacifico ritiene che “la Corte Costituzionale ha vinto non solo per i docenti difesi dall’Anief ma per tutti gli italiani, sventando il tentativo di un partito politico di alzare barricate e divisioni tra i cittadini di questo nostro grande Paese dalla storia millenaria, solidale e multiculturale”.

Risarcimenti per migliaia di euro, sblocco dei posti accantonati e autorizzazione di nuove migliaia di immissioni in ruolo. Tutto questo si chiederà ai Giudici del lavoro dopo aver ottenuto lo sblocco della mobilità e le 30.000 immissioni in ruolo per il personale precario.

Soltanto per correttezza d’informazione e rispetto per il diritto ci troviamo costretti a rispondere al senatore Pittoni, che non perde occasione per riprendere l’argomento su una battaglia che ha perso sia in Parlamento sia nelle aule giudiziarie. È noto, infatti, come la sua ex maggioranza di Governo, dopo aver votato una norma che la Corte costituzionale ha annullato grazie ai ricorsi dell’Anief, ha deciso di consentire lo spostamento dei precari da una provincia all’altra, eppure ancora si perde in vane parole, racchiuse in cinque punti.

L’Anief, infatti, non solo sta riassumendo in maniera pressoché gratuita i ricorsi al Giudice del lavoro, ma li sta riassumendo individualmente con richieste di risarcimento ben diverse da quelle di 5.000 euro di condanna alle spese che il Tar Lazio ha imputato all’amministrazione per ricorsi che comprendevano centinaia di ricorrenti. Ogni ricorso individuale, in cui si richiede anche la condanna per lite temeraria del Miur, frutterà ai ricorrenti migliaia di euro. Vogliamo tranquillizzare il senatore che i ricorsi, ovviamente, saranno depositati seconda la procedura prevista dal codice nel rito del lavoro, ovvero sulla base delle sedi di lavoro attuale o dell’ultima sede di lavoro del ricorrente; inoltre, richiederemo la conferma della procedura cautelare secondo quanto previsto dalla norma, perché il processo sarà riassunto in tutta la sua storia (comprese le notifiche a contro-interessati o altro). Ed è evidente che i risarcimenti danni saranno cospicui anche per le mancate supplenze oltre che per le immissioni in ruolo.

A volte sarebbe opportuno meditare piuttosto che parlare a sproposito, sebbene comprendiamo l’imbarazzo di chi ha legato il suo successo politico a una battaglia perduta. Comunque, attendiamo con ansia di vedere alla fine di questa storia processuale il risultato, dopo aver politicamente raggiunto l’obiettivo di aver permesso a 30.000 docenti di spostarsi di provincia all’atto dello scorso aggiornamento e dopo aver costretto il precedente Governo a autorizzare le ultime 30.000 immissioni in ruolo grazie ai ricorsi sulla stabilizzazione.

Il comunicato del Sen. Pittoni