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Ricorso contro la valutazione parziale dell'esperienza pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera.

 

DESCRIZIONE: Ricorso per ottenere la valutazione per intero di tutto il periodo pre-ruolo oggi illegittimamente valutato per intero solo fino a 4 anni, con la parte eccedente valutata per soli 2/3 ai fini giuridici e il restante 1/3 ai soli fini economici.

REQUISITI: Docenti e ATA di ruolo con più di 4 anni di servizio pre-ruolo.

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “PREADESIONE RICORSO RICOSTRUZIONE CARRIERA” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO – via, comune, provincia - della sede STATALE di attuale servizio).

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link 

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: € 150

 

L’USR del Veneto dà applicazione a quanto stabilito dai giudici: non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi ancora una disparità di trattamento tra lavoro a termine e quello svolto dopo l’assunzione in ruolo. L’ammontare dell’indennità da percepire si attribuisce “calcolando la differenza tra quanto effettivamente percepito dal lavoratore e quanto lo stesso avrebbe percepito qualora fosse stato da subito inquadrato quale lavoratore a tempo indeterminato”. Ora più che mai è giunto il momento di fare ricorso e vedersi attribuito quanto sinora impropriamente negato.

Grazie all’operato dell’Anief, per la prima volta un’amministrazione scolastica – nella fattispecie l’USR del Veneto – ammette che il personale di ruolo ricorrente ha diritto sia ad una ricostruzione di carriera comprendente per intero il conteggio di tutti gli anni pre-ruolo, sia al pagamento degli scatti di anzianità maturati per l’intero periodo di precariato. Si mette così fine a quanto è stato illegittimamente valutato fino ad oggi: per intero solo i primi 4 anni di pre-ruolo, con la parte eccedente valutata per soli 2/3 ai fini giuridici e il restante 1/3 ai soli fini economici.

In base a quanto è stato finalmente acclarato dai giudici italiani, che non potevano non tenere conto del pronunciamento favorevole da parte della Corte di giustizia europea, questo trattamento deve essere obbligatoriamente adottato. Perché non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi ancora una disparità di trattamento tra lavoro a termine e quello svolto dopo l’assunzione in ruolo.

È davvero significativo, in tal senso, che lo stesso Ufficio Scolastico Regionale del Veneto abbia fornito precise istruzioni ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali perché, ad esecuzione delle sentenze emanate dai giudici, siano liquidate tutte le competenze di stipendio relative al periodo pre-ruolo come se il ricorrente fosse inquadrato a tempo indeterminato. Specificando che il nuovo conteggio di anni di servizio svolti, comprendente tutti i periodi precedenti alla sottoscrizione del contratto di immissione in ruolo, è valido anche ai fini della ricostruzione di carriera.

Nelle indicazioni agli UU.SS.TT., l’USR del Veneto ricorda che l’ammontare del riconoscimento economico da assegnare ai lavoratori (docenti e Ata) che hanno presentato ricorso è stato stabilito “nelle sentenze dai Giudici” (…) “calcolando la differenza tra quanto effettivamente percepito dal lavoratore e quanto lo stesso avrebbe percepito qualora fosse stato da subito inquadrato quale lavoratore a tempo indeterminato”.

“In pratica – continua l’USR - , si dovrà operare come se fossero stati “di ruolo” fin dall’inizio, attribuendo le cosiddette “posizioni stipendiali” previste dal CCNL comparto scuola per il personale ATA e per il personale docente alle varie scadenze degli “scaglioni”, cioè ad anni 3, anni 9 ecc.”. Quindi, “la decorrenza iniziale del calcolo farà riferimento alla data di assunzione in servizio del primo contratto a tempo determinato”. Inoltre, “nell’individuazione dei periodi effettivamente lavorati si dovrà tener conto della valutazione giuridica dei mesi di luglio ed agosto, eventualmente riconosciuti a seguito delle procedure di conciliazione effettuate”.

Per comprendere la rilevanza del provvedimento, particolarmente vantaggiosa per coloro che hanno un congruo numero di anni di supplenze alle spalle, sempre l’USR Veneto ha realizzato un esempio pratico riguardante “un collaboratore scolastico che ha fruito di contratti a tempo determinato successivi, la prima volta a partire dall’1.9.2003 e che ha avuto un provvedimento favorevole del giudice a maggio 2010. Costui, alla data dell’ 1.9.2006, cioè al compimento del 3° anno, - spiega la struttura regionale del Miur - dovrà passare allo scaglione “da 3 a 8”. Si rideterminerà quindi il corrispondente stipendio, che rimarrà tale fino a maggio 2010, dato che lo scaglione successivo sarebbe stato al compimento del nono anno. La differenza mensile tra questo stipendio (scaglione da 3 a 8) e quello iniziale realmente percepito (moltiplicato per tutti i mesi considerati) costituirà l’ammontare del danno da quantificare, come stabilito dal giudice”.

Tutto il personale di ruolo che intende ricorrere per ottenere la corretta ricostruzione di carriera, quindi ottenendo per intero il periodo pre-ruolo e la liquidazione delle relative spettanze, può aderire al ricorso da questo link.

La nota dell'USR Veneto

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna blocca i decreti per la progressione economica e invita l’amministrazione scolastica a sospenderne l’inquadramento economico. Quella di Bari conferma la validità del servizio prestato negli anni 2011, 2012, 2013 ai soli fini giuridici. Unica strada per recuperare i soldi, il ricorso alla Consulta per ottenere quanto già ottenuto dai giudici nella sentenza n. 223/12. Per richiedere le istruzioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Fino al 2014, infatti, i neo-assunti a partire dal 1 settembre 2010 percepiranno lo stesso stipendio che da precari, in quanto laddove anche ottengano un decreto di ricostruzione di carriera - che per legge deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla domanda protocollata - questo varrà ai soli fini giuridici e non economici, nonostante - per alcuni sindacati - siano state trovate le risorse per pagare gli scatti a chi li avrebbe maturati nel 2010 o nel 2011.

Anche chi a partire dal 1 settembre 2010 ha ottenuto un passaggio di ruolo continuerà a percepire lo stesso stipendio ricevuto l’anno precedente. D’altronde, l’una tantum - come ribattezzata da Anief - erogata nel 2011 per il 2010 e quella che nel 2013 dovrebbe essere erogata per il 2011, fino a quando non cambierà la norma non potrà essere utile alla progressione stipendiale di tutto il personale a tempo indeterminato, ragion per cui permane nella busta paga quello scivolo di due anni per la maturazione dello scatto stipendiale disposto coattivamente dal Mef nel cedolino del gennaio 2011.

L’unica strada per i neo-assunti o per chi è passato di ruolo dopo il settembre 2010 per recuperare l’anzianità retributiva dovuta e l’aumento di stipendio ed evitare di ritrovarsi tutta la carriera lavorativa ritardata di quattro anni ai fini economici, rimane il ricorso al tribunale del lavoro per sollevare questione di legittimità costituzionale dei commi 21 e 23 dell’art. 9 della legge 122/2010, sulla scia di quanto hanno fatto e ottenuto i magistrati con la sentenza n. 223/12 della Consulta per la parte in cui bloccava i loro automatismi di stipendio.

Si ricorda, infine, che nel rispetto della sentenza richiamata e della direttiva comunitaria 1999/70, è possibile anche richiedere la restituzione della trattenuta del 2,5% operata negli ultimi dieci anni sullo stipendio ai fini della costituzione del TFR, il pagamento degli scatti di stipendio per il periodo di pre-ruolo a partire dal 2003 e il riconoscimento da subito, per intero, dello stesso servizio di pre-ruolo svolto oltre i quattro anni, anche ai fini economici.

MODALITA' DI PREADESIONE al Ricorso:

Inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “preadesione ricorso ricostruzione carriera neo-assunto” e per testo i propri dati anagrafici completi (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail e telefonici) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO – via, comune, provincia - della sede STATALE di attuale servizio).

 

Approfondimenti

Ragioneria territoriale dello Stato, Bologna, 12 dicembre 2012

In seguito all’aggiornamento del sistema di elaborazione delle ricostruzioni di carriera – SIDI si è potuto osservare che la normativa prevista dall’art. 9, comma 23, del D. L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, viene applicata in maniera diversa dal SIDI rispetto al sistema operativo del MEF, SPT. In attesa di un chiarimento da parte delle Amministrazioni interessate circa la corretta valutazione degli anni 2011 e 2012 ai fini della progressione di carriera si consiglia di attendere prima di predisporre l’inquadramento dei neo immessi in ruolo a partire dall’a. s. 2010/11 o in caso di passaggio di ruolo in data successiva all’1/9/2010. I suddetti provvedimenti dovranno essere inviati al controllo di regolarità amministrativa e contabile solo dopo la corretta interpretazione della normativa già citata.

 

Ragioneria territoriale dello Stato, Bari-Bat, Prot. Nr. 89952/11, 26 settembre 2012 

Il disposto dell’art. 9 commi 1 e 21, decreto legge n.78 del 31/05/2010, deve essere applicato anche al personale scolastico, in quanto fruisce di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi.
OGGETTO: decreti di ricostruzioni di carriera per il personale scolastico, art. 9, commi 1 e 21, D.L. 78/2010.
Attualmente stanno pervenendo a questa RTS molti decreti di ricostruzione di carriera che, pur riconoscendo il passaggio ad una fascia stipendiale più elevata per gli anni 2011 e 2012, non predispongono il rinvio degli effetti economici in applicazione della norma suddetta. Si fa presente che, la scrivente, per motivi di correntezza sta apponendo il visto di regolarità su tali decreti e, di fatto, sta provvedendo all’applicazione della norma in questione. Tanto premesso, nelle more di un aggiornamento del sistema applicativo utilizzato per predisporre i provvedimenti, si invitano le Istituzioni Scolastiche a inserire manualmente, nelle premesse del decreto, gli estremi della norma e, nel dispositivo, una dicitura del tipo “...le progressioni disposte negli anni 2011-2012-2013 hanno effetto per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”. Infine, si invitano i dirigenti scolastici ad informare opportunamente il personale
destinatario dei provvedimenti mancanti del riferimento normativo in questione e già vistati dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.

 

Articolo 9, Legge 122/2010

c. 21 “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”

c. 23 “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.”

 

Ai fini giuridici ed economici per i dipendenti pubblici italiani. La sentenza n. 314 del 18 ottobre 2012 fa chiarezza dopo il rinvio del Consiglio di Stato. Esulta l’Anief che sta patrocinando i ricorsi al giudice del lavoro per il personale della Scuola dove sono riconosciuti attualmente per intero i soli primi quattro anni. Possibile ottenere il passaggio a una fascia stipendiale più favorevole e andare in pensione prima. Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. al fine di ricevere le istruzioni operative.

Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir alla Scuola e alte professionalità, spiega che “non esistono ragioni oggettive per non valutare per intero gli anni di precariato (superiori al quarto) svolti dal personale della scuola assunto dopo l’emanazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE”.

“La Suprema Corte europea – continua Pacifico - ricorda come il giudice nazionale debba valutare se le mansioni svolte da precario siano state diverse da quelle svolte da neo-assunto, e soltanto in caso di obiettiva diversità della funzione svolta apprezzare la diversa normativa introdotta dal legislatore. In caso contrario, il dipendente assunto in ruolo ancorché attraverso procedure non concorsuali deve avere riconosciuto per intero il servizio pregresso ai fini della progressione di carriera e della pensione”.

Il caso calza a pennello per il personale della scuola dove la norma interna (la legge 576/1970, il D.P.R. 399/88, il D.Lgs. 297/94) recepita nei contratti collettivi di lavoro ancora vigenti anche se scaduti (CCNL 2006-2009) senza alcuna protesta o indicazione o denuncia dei sindacati rappresentativi, riconosce per intero soltanto i primi quattro anni di precariato, mentre i restanti vengono valutati per 1/3 ai fini economici e per 2/3 ai fini giuridici. Soltanto l’Anief ha denunciato nei mesi scorsi la palese discriminazione e violazione della direttiva comunitaria annunciando dei ricorsi al giudici del lavoro per ottenere un trattamento economico e pensionistico più favorevole (grazie al riconoscimento pieno dell’anzianità maturata). Per aderire, basta semplicemente scrivere una mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. al fine di ricevere le istruzioni operative.

Ancora una conferma, pertanto per l’Anief, organizzazione sindacale che dovrebbe risultare la prima tra i sindacati non rappresentativi alle ultime elezioni RSU, ormai specializzata nello studio della normativa e del diritto interno e comunitario. Dopo la denuncia d’incostituzionalità sulla trattenuta del 2,5% per il TFR, sul blocco del contratto, sul divieto del trasferimento dei precari da una graduatoria all’altra, il sindacato manda a segno un’altra sua battaglia sul rispetto del diritto comunitario invocato l’anno scorso proprio per consentire ai precari la partecipazione al concorso a dirigente scolastico.

Il comunicato sul ricorso

La notizia della sentenza

Si ricorda che la domanda si può produrre dal 1 settembre 2012 e deve essere esaminata entro un mese. Si dovrà ricorrere, comunque, per ottenere il calcolo per intero degli anni di pre-ruolo superiori ai cinque, lo stesso aumento di stipendio degli altri colleghi con meno di dieci anni, i soldi per gli scatti di anzianità maturati ogni due anni durante il precariato.
I 65.000 docenti e Ata neo-immessi in ruolo l’anno scorso, superato l’anno di prova, possono dal 1 settembre 2012 consegnare con la documentazione allegata la domanda di ricostruzione di carriera che a differenza degli anni passati dovrà essere esaminata entro un mese, pena la messa in mora dell’amministrazione scolastica al netto degli interessi maturati.
Il sindacato, però, avverte che il decreto ottenuto sarà illegittimo nella misura in cui non riconoscerà il servizio prestato e discriminerà i nuovi lavoratori assunti. Pertanto, dovrà essere impugnato in tribunale. Anief, infatti, ricorda come la vigente normativa che valuta, soltanto 1/3 ai fini economici e 2/3 ai fini giuridici, il servizio prestato pre-ruolo superiore ai cinque anni, viola apertamente la direttiva 1999/70/CE nel disporre un diverso trattamento del personale tra servizio svolto a tempo determinato e a tempo indeterminato. Inoltre, il recente contratto del 4 agosto 2011, che elimina il primo gradone stipendiale, bloccando, di fatto, gli aumenti di stipendio a chi ha meno di dieci di servizio alla fine riconosciuti, è illegittimo perché è stato firmato in palese violazione delle leggi vigenti che garantiscono lo trattamento economico ai lavoratori dello stesso ramo del pubblico impiego.
Infine, rimane aperta la possibilità di recuperare gli aumenti di stipendio dovuti ogni due anni durante i periodi di precariato come i giudici del lavoro continuano a riconoscere ai nostri ricorrenti negli ultimi sei mesi. Non dimenticare che dal 1 gennaio 2011, la trattenuta per la costituzione del TFR ti è stata presa illegittimamente come il Tar ha chiarito.

Ricostruzione entro un mese e modello di diffida
Ricorso per la ricostruzione di carriera
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Ricorso scatti biennali
Ricorso per trattenuta TFR

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