Parlamento

Bocciati gli emendamenti Anief che avrebbero introdotto con continuità all’insegnamento candidati meritevoli. Pacifico: una decisione grave, se l’Aula non sana questa ingiustizia rimane solo la strada del ricorso al Tar.

La presidenza della VII Commissione Camera lascia fuori dalle graduatorie provinciali oltre 10mila aspiranti docenti abilitati e idonei vincitori di concorso, in larga parte giovani che avrebbero contribuito a ridurre l’altissima età media del corpo insegnante italiano ormai superiore ai 50 anni: secondo il presidente Giancarlo Galan (Pdl) gli emendamenti al Decreto Legge sulla Scuola n. 101, proposti dall’Anief e presentati da tre deputati del Pd (Folino, Antezza, Ascani) e uno del Gruppo Misto (Di Lello) non è infatti possibile riunificare la fascia aggiuntiva alla terza delle GaE.

Ma sono stati inspiegabilmente reputati inammissibili, costringendo tanti docenti selezionati e meritevoli, abilitati con il TFA ordinario e reputati idonei nel concorso ordinario (cui nei prossimi mesi si sarebbero aggiunti gli iscritti ai Percorsi abilitanti speciali, inizialmente collocati con riserva), a lavorare nella scuola solo attraverso le supplenze periodi brevi conferite direttamente dai dirigenti scolastici.

“Si tratta di una decisione grave – dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – perché contravviene a quanto stabilito con il decreto ministeriale 249 del 2010 che regola l’attuale reclutamento, con cui lo Stato ha bandito dei corsi abilitanti e dei concorsi pubblici sulla base di contingenti di posti liberi e pronti ad essere assegnati”.

Ora però si dice a quei laureati, che per abilitarsi hanno speso tra i 3 e i 4mila euro, che non possono inserirsi nelle graduatorie. E lo stesso discorso vale per tanti vincitori del ‘concorsone’, che dopo aver superato selezione iniziale, scritti e orali, vengono lasciati ai margini dell’insegnamento pubblico italiano.

“È inammissibile – continua Pacifico – che lo Stato spenda e faccia spendere tanti soldi per decidere chi è meritevole di insegnare alle nuove generazioni. Ma poi debba alzare i muri contro chi ha reputato essere in grado di fare ciò. A questo punto, solo l’Aula della Camera può sovvertire questa scelta irragionevole del presidente Giancarlo Galan, riportando le norme su dei binari di buon senso e di salvaguardia della giustizia. In caso contrario, se l’Aula non sanerà questa bocciatura, l’unica strada percorribile sarà quella di ricorrere al Tar Lazio. Atto che l’Anief si appresta cautelativamente a realizzare, depositando nei prossimi giorni l’impugnazione al tribunale amministrativo”.

Questi gli emendamenti dichiarati inammissibili:
- 15.32 (Folino, Antezza-PD): per l'inserimento degli abilitati del TFA/SFP e degli Idonei del Concorso nella terza fascia delle GaE, l’inserimento nella fascia aggiuntiva dei futuri abilitati con il PAS, la validità delle graduatorie di merito fino a concorso successivo.
- 15.13 (Di Lello-Misto): per l'inserimento degli abilitati del TFA/SFP e degli Idonei del Concorso nella terza fascia delle GaE e la validità delle graduatorie di merito fino a concorso successivo.
- 15.43 (Ascani-PD): per l’inserimento nella terza fascia degli abilitati del TFA e con riserva del PAS. 

Fuori gli abilitati con il TFA ordinario e gli idonei del concorso ordinario per una scelta della Presidenza rispetto all’emendamento presentato da tre deputati del Pd (Folino, Antezza, Ascani) e uno del Gruppo Misto (Di Lello). Unica strada ora il ricorso Anief al Tar Lazio che sarà depositato nei prossimi giorni. Mentre saranno posti in votazione tutti gli altri emendamenti (12.3/12.9, 15.87/15.88, 15.55, 15.16, 15.33, 15.83, 19.1, 19.14). Ultimo appello del sindacato al buon senso e al senso della giustizia.

L’emendamento proposto dall’Anief avrebbe consentito la riunificazione della fascia aggiuntiva alla terza delle GaE, l’inserimento degli abilitati con il TFA ordinario e il concorso ordinario, quello con riserva per gli iscritti al PAS speciale; ma il Parlamento, pur cosciente di aver dimenticato di istituire un nuovo sistema di reclutamento, lascia inspiegabilmente e irrazionalmente nell’oblio migliaia di insegnanti formati per formare le future generazioni.

Questi gli emendamenti dichiarati inammissibili:

- 15.32 (Folino, Antezza-PD): per l'inserimento degli abilitati del TFA/SFP e degli Idonei del Concorso nella terza fascia delle GaE, l’inserimento nella fascia aggiuntiva dei futuri abilitati con il PAS, la validità delle graduatorie di merito fino a concorso successivo.

- 15.13 (Di Lello-Misto): per l'inserimento degli abilitati del TFA/SFP e degli Idonei del Concorso nella terza fascia delle GaE e la validità delle graduatorie di merito fino a concorso successivo.

- 15.43 (Ascani-PD): per l’inserimento nella terza fascia degli abilitati del TFA e con riserva del PAS. 

Il sindacato chiede al Governo e ai Deputati della VII Commissione di votare gli emendamenti 12.3/12.9, 15.87/15.88, 15.32, 15.55, 15.14, 15,16, 15.83, 15.33, 16.14, 19.1 e in subordine 19.15/19.19/19.23/19.50/19.32. Un’eventuale inammissibilità sarebbe inconcepibile ed equivalente a un voto contrario. È giunto il momento che la politica si assuma le sue responsabilità e ristabilisca le regole del diritto senza più demandare tale compito ai tribunali. La sensibilità mostrata da quasi tutti gli schieramenti al dibattito animato dall’Anief in audizione dimostra che c’è una maggioranza in Parlamento sensibile al mondo della scuola.

Sull’articolo 12 relativo al dimensionamento scolastico
- 12.3 (Di Lello-Misto) e 12.9 (Brescia, L. Gallo, Marzana, Vacca-M5S)
Tutela la deroga esistente per l’assegnazione del dirigente scolastico e del dsga con 300 alunni per le scuole situate in piccole isole, comunità montane, specificità linguistiche prevista dal DPR 233/98
- 12.10 (Brescia, L. Gallo, Marzana-M5S)
Ripristina l’autonomia scolastica delle 1.700 scuole elementari, materne e medie sottodimensionate a causa della legge 111/11 dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 147/12.

Sull’articolo 15 relativo al personale scolastico
- 15.87, 15.88 (Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino-SEL) e 12.47 (Brescia, L. Gallo, Marzana, Vacca-M5S)
Elimina l’invarianza finanziaria e quindi il congelamento della progressione di carriera per i neo-assunti, nel primo caso prevedendo una nuova copertura finanziaria.
- 15.32 (Folino, Antezza-PD) e 15.13 (Di Lello-Misto), 15.43 (Ascani-PD)
Prevede inserimento degli abilitati del TFA/SFP e degli Idonei del Concorso nella terza fascia delle GaE e l’inserimento nella fascia aggiuntiva dei futuri abilitati con il PAS (solo nel 15.32), la validità delle graduatorie di merito fino a concorso successivo. Nell’ultimo emendamento (15.43) si parla soltanto dell’inserimento nella terza fascia degli abilitati del TFA e con riserva del PAS.
- 15.55 (Chimienti, L. Gallo, Marzana, Vacca-M5S), 15.58 (Di Benedetto, Battelli, Simone Valente-M5S),
Unifica le graduatorie aggiuntive alla terza fascia delle Gae e permette l’inserimento dei laureati SFP anche dopo il 2008. Nel secondo emendamento (15.58) si parla soltanto degli abilitati in A77.
- 15.14 (Di Lello-Misto)
Elimina il divieto del trasferimento del punteggio di servizio già dichiarato nelle Gae, unico intervento del legislatore dopo la delegificazione della tabella, e la cancellazione dei docenti di ruolo attualmente al vaglio della Consulta.
- 15.16 (Di Lello-Misto)
Ripristina la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative alle graduatorie ad esaurimento
- 15.83 (Santerini, Capua, Molea, Vezzali-Scelta civica)
Garantisce la distribuzione degli organici di sostegno entro il 2015/2016 nel rispetto degli organici attivati a livello regionale nell’a.s. 2005/2006.
- 15.33 (Malpezzi, Rocchi, Carocci-PD) e 15.44 (Battelli, Brescia, Chimienti, Di Benedetto, D’Uva, L. Gallo, Marzana, Vacca-M5S)
Riduce a tre anni il termine per poter chiedere trasferimenti o assegnazioni provvisorie per i neo-assunti in altra provincia.

Sull’articolo 16 relativo alla formazione del personale scolastico
- 16.14 (Brescia, Chimienti, D’Uva, L. Gallo, Marzana, Vacca-M5S)
Abroga la formazione obbligatoria

Sull’articolo 19 relativo all’AFAM
- 19.1 (Di Lello-Misto)
Inserisce nelle graduatorie ad esaurimento i precari con 360 giorni di servizio a decorrere dal 2004/2005 già inseriti nelle graduatorie d’istituto
- 19.15 (Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafé, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante, Antezza-PD), 19.10 (Folino-PD), 19.23 (Brescia, D’Uva, L. Gallo, Marzana, Vacca-M5S), 19.50 (Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pellegrino-SEL), 19.32 (Vezzali-Scelta Civica)
Inserisce una fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento istituite dal decreto legge dove collocare i precari con tre anni di servizio già inseriti nelle graduatorie d’istituto.

Il resoconto della VII Commissone

Assunzioni a costo zero: ‘ti pago da supplente’, ma per Anief violate normativa europea e Costituzione. Il Governo pensa a future assunzioni con il congelamento del primo gradone stipendiale, ma non per i docenti di sostegno. In V Commissione ricorda come sia stato possibile realizzare l’invarianza finanziaria già nel CCNL del 4 agosto 2011 firmato da CISL, UIL, GILDA e SNALS. Arbitraria per il sindacato la distinzione tra organico di diritto e di fatto che discriminerebbe i neo-assunti. Anief pronta a una nuova stagione di ricorsi.

Secondo la relazione tecnica allegata, sembra che saranno assunti di ‘serie A’, grazie allo stanziamento di risorse aggiuntive specifiche, i docenti di sostegno perché sul nuovo organico di diritto stabilito dal legislatore; mentre saranno assunti di ‘serie B’ tutti gli altri docenti a invarianza finanziaria su posti relativi a un organico che il Miur considera di fatto, sol perché affidato in supplenza, ma che può essere trasformato in diritto a condizione che sia pagato lo stesso stipendio all’ex supplente neo-assunto in ruolo. E qui si consuma l’inganno perché, per legge, l’organico di diritto si distingue dall’organico di fatto per la vacanza del posto, ovvero per l’assenza annuale di un titolare, mentre oggi diventa un aggettivo scelto dal decisore politico per sfuggire all’obbligo della sanzione per mancata stabilizzazione imposto dall’Europa (direttiva 1999/70/CE) e per giustificare un trattamento diverso tra lavoratori assunti contro una precisa previsione legislativa (D.Lgs. 29/93, D.Lgs.165/09) e costituzionale (artt. 3, 36, 51) alla base delle regole generali relative alla contrattazione dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego.

Per il Governo, l’assunzione ordinaria consegue al nuovo organico di sostegno stabilito dal legislatore, al contrario di un’assunzione straordinaria derivante pure da un nuovo piano triennale sempre voluto dal legislatore. Le due tipologie giustificherebbero un trattamento economico diverso che, nel secondo caso, bloccherà la progressione di carriera per un decennio, portando a un risparmio di almeno 10.000 € a neo-assunto. Ma come è possibile discriminare insegnanti che svolgono lo stesso lavoro con questa fictio, quando i giudici proprio per il periodo di precariato anche in Corte di appello confermano le condanne al pagamento degli scatti biennali di anzianità? Il sindacato ricorda come i neo-assunti dal 1° settembre 2013 con la carriera congelata possono ricorrere al giudice del lavoro, chiedendo istruzioni a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

I precedenti comunicati Anief sui ricorsi:

index.php?option=com_content&view=article&id=2345:65-000-neo-immessi-in-ruolo-il-primo-scatto-nel-2015-per-chi-ha-11-o-piu-anni-di-pre-ruolo

http://www.anief.org/content.php?sez=5&cat=145&sid=

 

CAMERA DEI DEPUTATI, Venerdì 4 ottobre 2013, 96. XVII LEGISLATURABOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI. Bilancio, tesoro e programmazione (V). ALLEGATO. DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo, approvato dal Senato. DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO


Con riferimento alle osservazioni del Servizio Bilancio della Camera in merito alla verifica delle quantificazioni sull'A.C. 1574 «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», si rappresenta quanto segue.

Articolo 15 – Personale scolastico.
Con riferimento all'osservazione concernente il comma 1, circa maggiori informazioni sul contenuto delle misure oggetto della sessione negoziale, non può che rimandarsi all'autonomia delle parti contraenti, fermo restando la garanzia derivante dalla previsione che tale sessione si svolga ad invarianza di spesa, tenuto conto che, in ogni caso, la stessa sessione è soggetta ai controlli inerenti il procedimento di certificazione della compatibilità finanziaria dell'accordo in questione, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001. Quanto poi all'osservazione in ordine ad una presunta incongruenza tra dettato normativo e relazione tecnica circa il fatto che il criterio di invarianza finanziaria si riferisca al complessivo procedimento di reclutamento e non soltanto alle assunzioni derivanti dalla necessaria copertura dei posti vacanti e disponibili, si osserva che, ferma restando la copertura delle ulteriori assunzioni di docenti di sostegno che fanno riferimento alle specifiche risorse indicate all'articolo 27, comma 2, lettera b (come risulta evidente dal contenuto della RT e dalla lettura dei valori finanziari contenuti nell'Allegato 3), le risorse derivanti dalla predetta sessione negoziale possono intendersi comunque come modalità di copertura ad adiuvandum del complessivo procedimento di assunzioni. Si rappresenta, inoltre, che l'articolo 9 comma 17 del decreto legge 70/2011 aveva già previsto un intervento del tutto simile a quello proposto con la norma di cui trattasi in merito ad un piano triennale di assunzioni nel comparto Scuola. In attuazione di detta norma è stato siglato il CCNL 4 agosto 2011, che ha provveduto a ridefinire la progressione economica del personale scolastico in funzione dell'anzianità di servizio sopprimendo lo scaglione di anzianità da 3 a 8 anni, così finanziando tutti gli oneri relativi il piano assunzionale, inclusi quelli conseguenti alla ricostruzione di carriera. Con riferimento all'osservazione concernente i commi da 2 a 3, circa la possibilità dell'esistenza di oneri derivanti dalla stabilizzazione di eventuali posti, compresi nell'organico di diritto formalizzato all'A.S. 2012/13 ma coperti da personale supplente, occorre ricordare che i relativi oneri, trattandosi di dotazione organica a legislazione vigente, risultano essere stati già coperti in occasione dell'approvazione della legislazione già vigente. Si rappresenta, altresì, che le nuove assunzioni si riferiscono unicamente al 30 per cento dei posti già in organico di fatto nell'anno 2007 che integrano l'organico di diritto con la norma in questione, ferme restando le regole soggiacenti la formazione dell'organico di fatto, Si rappresenta, in definitiva, che l'assunzione di docenti di sostegno in sostituzione dei cessati relativi all'organico di diritto a legislazione previgente è già consentita nell'ambito delle facoltà assunzionali ordinarie e che dunque non è da conteggiare tra gli oneri recati dalla nuova norma. Circa la ricostruzione di carriera, si rappresenta che la stessa avviene nel caso dei docenti non prima di un anno dall'assunzione, cioè al termine del periodo di prova, e spesso avviene nei fatti a distanza di oltre un anno. L'onere indicato nella RT per ricostruzioni di carriera comprende, oltre gli arretrati da riconoscere, anche l'onere per il nuovo, maggiore, stipendio, per l'anno considerato. La voce «scatti anzianità» comprende invece l'onere conseguente al nuovo stipendio a decorrere dall'anno successivo a quello di ricostruzione.
ILLUSTRAZIONE RELATIVA ALL’ARTICOLO 15 (PERSONALE SCOLASTICO)
La norma contiene diverse disposizioni in materia di personale scolastico, che mirano a garantire continuità e programmazione alla provvista di personale e a migliorare nell'immediato le dotazioni del personale nelle scuole, con particolare riferimento agli studenti con disabilità.
Il comma 1 ripropone una programmazione nel reclutamento che è già stata prevista, per il triennio scorso, dall'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. La norma non autorizza assunzioni a tempo indeterminato nell'immediato, ma consente di programmarle nel triennio 2014/2016, conciliando le esigenze del reclutamento con quelle di contenimento della spesa pubblica, prevedendo il coinvolgimento dei sindacati, attraverso una specifica sessione negoziale, che tenga conto dei posti vacanti e disponibili in ciascuno degli anni, delle cessazioni intervenute e degli effetti dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.
I commi 2-3 riguardano i docenti di sostegno per gli alunni con disabilità, il cui numero, definito da norme che la Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2010 ha giudicato illegittime, è risultato inadeguato. Si prevede quindi un graduale aumento del loro numero. In particolare, la legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008) all'articolo 2, commi 413 e 414, ha stabilito nuovi criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo dei posti di sostegno istituibili a livello nazionale e di quelli attivabili in organico di diritto, utili per le nomine in ruolo. Il comma 413 è stato annullato dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010, mentre il comma 414, ritenuto non illegittimo dalla citata sentenza della Corte nella parte in cui stabilisce le quantità dei docenti di ruolo da nominare, prevedeva che la dotazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno debba essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008/2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, pari a 90.032. Sulla base di tale consistenza, alla fine del triennio di riferimento, la consistenza dell'organico di diritto di sostegno si è stabilizzata in 63.348 posti (anno scolastico 2010/2011), rispetto a quelli previsti nell'anno scolastico 2007/2008, pari a 48.693, con un incremento di 14.694 posti. Con la nuova disposizione si propone di immettere in ruolo personale, per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico agli alunni disabili e coprire tutti i 90.000 posti di sostegno attivati nell'organico di fatto nell'anno scolastico 2006/2007. All'esito di tale processo saranno immessi in ruolo 26.684 docenti di sostegno.

Relazione Tecnica allegata

 

I componenti della VII Commissione Cultura possono sanare la questione dell'inserimento nelle GaE di oltre 20mila abilitati in estate attraverso i "Tirocini formativi attivi". Anief ha presentato un emendamento al D.L. 104/13: non si possono formare i docenti e poi lasciarli ai margini dicendo loro che non c'è posto.

Il Parlamento italiano deve proprio risolvere il problema dei docenti precari abilitati, e consentire a decine di migliaia la spendibilità lavorativa del titolo conseguito: nel corso dell'audizione svolta oggi pomeriggio dall'Anief alla Camera, durante la quale l'associazione sindacale ha presentato gli emendamenti al D.L. 104/13, gli onorevoli componenti la VII Commissione Cultura sono stati esortati a trovare la volontà politica per inserire nelle graduatorie ad esaurimento gli oltre 20mila abilitati in estate attraverso i "Tirocini formativi attivi" di tipo ordinario.

Marcello Pacifico, presidente Anief, ha spiegato ai parlamentari che la mancata assunzione di tale impegno andrebbe in conflitto con la logica che un anno e mezzo fa ha portato lo Stato italiano a bandire dei corsi nazionali abilitanti, con un numero di posti programmati sulla base delle disponibilità effettive: collocare oggi quei docenti - che hanno superato una dura selezione iniziale, svolto un lungo corso universitario, decine di esami, centinaia di ore di tirocinio all’interno delle scuole e una verifica finale davanti ad una commissione accademica - nelle sole graduatorie d'istituto, rappresenta un'ingiustizia. Oltre che una beffa.

"È assurdo - commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir - che prima lo Stato investa nella formazione in servizio di tanti docenti, ma poi quando si tratta di collocarli nella dimensione che meritano si tiri indietro. Accampando delle basse motivazioni burocratiche, in pratica si dice loro che non c'è posto. Siamo di fronte all'ennesima stortura del sistema organizzativo scolastico italiano, che stavolta rasenta l'incredibile".

"Una contraddizione - continua Pacifico - già ravvisata in estate, con la negata immissione in ruolo a migliaia di vincitori del concorso a cattedra. Anche per loro, tra l'altro, rimangono sbarrate le porte delle GaE. Lo stesso destino viene poi riservato ai diplomati con la laurea magistrale abilitante, lo scorso anno inseriti in una fascia aggiuntiva che poco dopo la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima. Come tale rimane lo stop al trasferimento per 5 anni dei neo-immessi in ruolo e la mancata collocazione di un migliaio di diplomati Afam, oggi costretti a fare supplenze attraverso le graduatorie d'istituto".

Assieme all'emendamento sui Tfa, il giovane sindacato ha presentato in audizione ai componenti della VII Commissione Cultura della Camera anche diverse altre modifiche al D.L. 104/13. Tra queste figura la necessità, nel rispetto della normativa nazionale (D.Lgs 29/93, D.Lgs 165/01) e comunitaria (direttiva 1999/90/CE), di cancellare l’invarianza finanziaria da disporre con un nuovo contratto che bloccherà la ricostruzione di carriera ai 26.264 docenti di materie curricolari, ai 13.400 ATA e ai 26.684 docenti di sostegno che saranno assunti nei prossimi tre anni su posti vacanti in organico di diritto.

Queste le altre richieste: l’introduzione dell’organico funzionale per i circa 4mila inidonei e insegnanti tecnico pratici in esubero; una deroga alle norme sul dimensionamento per garantire la dirigenza nelle istituzioni scolastiche collocate in zone montane e piccole isole, come previsto dal DPR 233/98; il ripristino dei concorsi per ricercatore; la cancellazione dell’obbligatorietà della formazione per quei docenti che operano in contesti particolari o i cui alunni hanno fatto riscontrare basse valutazioni in occasione delle prove Invalsi; il rispetto degli organici regionali di sostegno dell'anno scolastico 2005/06, ai fini dell'assunzione di circa 27mila docenti specializzati nel prossimo triennio, per non penalizzare alcune zone del paese.