Precariato

Il Miur ammette l’errore: le ferie ai precari vanno pagate. Un’altra battaglia vinta dall’Anief

A tutti i supplenti con contratti brevi o fino al 30 giugno prossimo che nel corso dell’anno non hanno chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, il Miur garantirà il pagamento sostitutivo delle stesse subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Ma non finisce qui, perché il giovane sindacato annuncia che in autunno impugnerà in tribunale quelle parti delle Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che a partire dal 1° settembre prossimo non permetteranno più la monetizzazione delle ferie: sono in palese contrasto con la Direttiva Comunitaria n. 2033/88.

Anche stavolta aveva ragione l’Anief: tutti i precari che nel corso dell’anno scolastico 2012/13 hanno sottoscritto contratti di supplenza per brevi periodi, fino al termine delle lezioni o al 30 giugno prossimo hanno diritto alla monetizzazione dei periodi di ferie maturati. A confermarlo alle organizzazioni sindacali è stata, il 12 giugno, la Direzione Generale del Bilancio del MIUR, che nell’occasione ha reso pubblica “l’avvenuta assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie per il pagamento delle supplenze brevi comprese quelle necessarie per il pagamento delle ferie, nella misura definita dal CCNL cioè 30/360 per i giorni di servizio previsti dal contratto”. Il Ministero dell’Istruzione, tramite il direttore generale Marco Ugo Filisetti, ha anche specificato che “la liquidazione ed il pagamento del compenso sostitutivo per le ferie non fruite dal personale docente ed ATA, titolare di contratti di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, è effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze, Ragionerie Territoriali dello Stato, al quale i dirigenti scolastici trasmetteranno gli atti necessari”.

Si chiude, pertanto, una vicenda con tanti dirigenti scolastici promotori, nel corso dell’anno scolastico, di atti vessatori nei confronti di decine di migliaia di supplenti, messi in ferie d’ufficio durante i periodi natalizi e pasquali di sospensione delle attività didattiche, oltre che nel corso dei “ponti” e in alcuni casi addirittura in corrispondenza del giorni liberi dei lavoratori docenti e Ata. Assaliti dal timore di doversi fare carico della monetizzazione delle ferie, questi dirigenti non hanno mai voluto ammettere la conferma per l’anno scolastico in corso delle norme contrattuali per tutte le tipologie di contratto a tempo determinato: i dispositivi contenuti nella spending review approvata nell’estate scorsa, confluiti negli artt. 54, 55 e 56 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, intendono infatti far decadere quanto disposto dal CCNL sulle ferie dei precari, negli artt. 13 e 19, ma sempre e comunque solo partire dal primo settembre 1° settembre 2013.

L’azione vincente dell’Anief non si fermerà qui. Da una ricerca approfondita, realizzata da esperti del giovane sindacato, risulta che gli articoli 54, 55 e 56 della Legge n. 228/12 sono in contrasto con la Direttiva Comunitaria n. 2033/88, attraverso la quale negli ultimi anni tutti i Paesi aderenti hanno provveduto a formulare leggi in rispetto del diritto dei lavoratori a usufruire delle ferie esclusivamente nei periodi di "incapacità lavorativa, di distensione e di ricreazione". Pertanto l’Anief annuncia sin d’ora che dal prossimo autunno avvierà un contenzioso contro la normativa nazionale in palese contrasto con quella europea appena citata.

“Quello della fruizione delle ferie solo ed esclusivamente in periodi di effettiva ‘distrazione’ dal servizio lavorativo – ricorda Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir per la scuola e i quadri – è un principio conclamato e riconosciuto da tutti i Paesi moderni. Affermare il contrario, anche attraverso il legislatore, significa voler ledere un diritto costituzionalmente garantito. Siamo convinti di tutto ciò e pronti a dimostrarlo al giudice di competenza”.

Per avere supporto sindacale, ad iniziare da tutti i provvedimenti di collocamento in ferie d’ufficio che i dirigenti scolastici hanno applicato quest’anno, senza mai annullarli e senza procedere al pagamento dell’indennità sostitutiva, basta inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..