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Tecnica della Scuola: Ata, il Miur concede il punteggio per le mancate supplenze annuali

Viale Trastevere ammette il danno subito da migliaia di precari e collaboratori scolastici di ruolo (che non hanno potuto usufruire dei vantaggi derivanti dall’art. 59 del Ccnl), a causa della situazione di stallo riguardante il personale inidoneo e gli ex Itp degli enti locali. Soddisfazione dai sindacati.

Non vi saranno “code” giudiziarie per la vicenda delle mancate supplenze annuali causato dal blocco delle immissioni in ruolo di tutto il personale Ata, derivante a sua volta dalla situazione di stallo riguardante il personale inidoneo e gli ex Itp degli enti locali (che ha trovato soluzione solo in questi giorni). Il 22 marzo il Miur, infatti, ha emesso una nota, la n. 2932 del 2013, che a seguito dei “numerosi quesiti” pervenuti allo stesso dicastero di viale Trastevere, dà il via libera all’opportunità “di riconoscere il servizio ai soli fini giuridici al personale ATA inserito nelle graduatorie, che avrebbe avuto diritto alle nomine su posti attualmente ricoperti, invece, da personale titolare di contratti fino all’avente diritto ex art.40 legge 449/97 e inserito nelle graduatorie di istituto”.

Nella nota, il direttore generale Luciano Chiappetta spiega che “in considerazione del ritardo della procedura di transito dei docenti inidonei nel profilo ATA,s i ravvisa l’opportunità che, in sede di conciliazione con gli Uffici scolastici territoriali o presso le Direzioni provinciali del lavoro, venga riconosciuta la validità del servizio, ai soli fini giuridici, a coloro i quali si trovavano in posizione utile per il conferimento di supplenza annuale o temporanea”.

Il Miur ha così di fatto riconosciuto il danno subito da migliaia di precari e collaboratori scolastici di ruolo (che non hanno potuto usufruire dei vantaggi derivanti dall’art. 59 del Ccnl).

La nota si concluda con un’altra concessione: quella riguardante il “personale ATA che abbia avuto una supplenza annuale negli anni scolastici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 e non abbia usufruito nell’a.s. 2011/12 dei benefici del salva-precari perché titolare di contratto fino al 30 giugno”: nei loro confronti dovrà “essere riconosciuto il relativo punteggio per i mesi di luglio e agosto 2012”.

L’esito positivo della vicenda è stato accolto con piena soddisfazione dai sindacati. In particolare dall’Anief, che attraverso un comunicato trionfante ricorda di essere stato “l’unico sindacato ad aver depositato in tutti gli ambiti territoriali italiani le richieste di tentativo di conciliazione per il riconoscimento giuridico dell’incarico non assegnato a causa delle nomine all’avente titolo ex art. 40”. Il sindacato autonomo si sofferma sul fatto che “ora, il Miur riconosce la bontà della battaglia sindacale intrapresa e per evitare contenzione al giudice del lavoro invita gli ex-provveditorati a conciliare sul tema del riconoscimento del servizio”. E chiude, pertanto, invitando “tutto il personale che non ha ancora inviato il tentativo di conciliazione a farlo immediatamente”.

Fonte: Tecnica della Scuola