“Il differente trattamento stipendiale tra personale a termine e in ruolo potrebbe trovare applicazione solo in quanto si fondi su circostanze connesse alle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali solo potrebbero legittimare la differenza di trattamento”: a sostenerlo è il Tribunale del Lavoro di Modena che ha in questo modo accolto il ricorso presentato nel 2020 da un docente della scuola superiore assunto a tempo indeterminato nel 2015, dopo avere svolto alcuni anni di supplenze non considerate utili per gli scatti stipendiali.