In Italia si continua a minimizzare il servizio lavorativo dei precari, disapplicando il principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell’Unione Europea: lo ha ribadito il Tribunale di Catania, che in funzione di giudice del lavoro ha ordinato al ministero dell’Istruzione la revisione della ricostruzione della carriera di un’assistente amministrativa assunta a tempo indeterminato nel settembre 2011 considerando a pieno tutti i servizi svolti. Il giudice ha quindi stabilito l’assolvimento del “diritto del ricorrente all’immediato riconoscimento dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dall’a.s. 2001-02, con la medesima progressione professionale riconosciuta dai CCNL Comparto Scuola via via vigenti al personale ATA di pari qualifica assunto a tempo indeterminato e, per l’effetto, condannare il Ministero dell’Istruzione a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente a tutta l’anzianità di servizio maturata e al pagamento delle differenze retributive derivanti dall’applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei singoli ratei”.