Dopo la sentenza n. 180 emessa il 30 luglio scorso dalla Corte Costituzionale (redattore il vicepresidente Giuliano Amato) non vi sono più dubbi: “deve essere chiaro che il servizio prestato nella scuola secondaria, in un Istituto paritario o legalmente riconosciuto, non dà alcun punteggio per la mobilità. Cosa diversa è per il servizio prestato in una scuola “pareggiata”, che ha la stessa identica valenza della scuola Statale”. Gli enti del sistema di istruzione e formazione professionale sono pareggiati, poiché rilasciano un titolo di studio con valore legale, sono gestiti da un ente pubblico territoriale, la Regione che delega finanziamenti che arrivano dallo Stato centrale agli enti di formazione. Quindi, trattasi di scuole in cui il personale è stato reclutato secondo gli stessi criteri della scuola statale, quindi scorrendo una regolare graduatoria con criteri di pubblica trasparenza. L’Anief è da tre anni che lo sta dicendo.
“Abbiamo sempre ritenuto – dichiara Marcello Pacifico, presidente dell’Anief – che i docenti IeFP sono insegnanti dello Stato perché reclutati secondo bandi pubblici, o scorrendo graduatorie pubbliche, come attestano le prove depositate al Tar e al Consiglio di Stato e sono realtà gratuite per le famiglie come quelle statali”. Non essendoci, dunque, alcuna diversità rispetto alle scuole statali, va da sé, che i docenti IeFP che hanno pagato l’iscrizione al concorso straordinario 2020 facendo ricorso con Anief debbano essere ammessi a sostenere la prova attraverso una sessione straordinaria con la medesima modalità selettiva.