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Graduatorie: nuovo commissariamento sullo spostamento dei 24 punti e del servizio

I prefetti di Modena e di Napoli devono eseguire la sentenza, mentre il MIUR è condannato a 2.000 euro di multa nei confronti dei ricorrenti patrocinati dai legali dell’ANIEF, avv. Ganci e Miceli.

Si alza la posta nei confronti dell’Amministrazione inadempiente, e ora come commissari ad acta sono nominati i Prefetti invece che i Dirigenti del Ministero della Funzione Pubblica. Le nuove sentenze del 7 luglio scorso, comunicate dai legali dell’ANIEF, confermano la vigenza dello stato di diritto, di fronte a cui il MIUR non può sottrarsi o fare finta di niente. Valuteremo come Sindacato, in questi giorni, anche la responsabilità amministrativa dei dirigenti territoriali degli uffici centrali e periferici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, perché sono tenuti al buon andamento della pubblica amministrazione che, ovviamente, viene compromesso dall’errata compilazione delle graduatorie. Ancora una volta i legali dell’ANIEF confermano di saper interpretare correttamente la normativa e la giurisprudenza vigente al di là dell’ostilità e dell’incuranza dell’Amministrazione.

Le sentenze 23209/10 e 23210/10

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero …, proposto da:
…, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucio Stile in Roma, via Attilio Regolo, 12/D;

contro

- IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore; e l'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MODENA, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello stato in Roma, Via Dei Portoghesi 12;

per l'esecutività

della Sentenza del TAR LAZIO - ROMA, Sezione III Bis, n. 10728/2008, del 25/11/2008 appellata e non sospesa dal Consiglio di Stato Sez. VI ( ordinanza 1524/09) con la quale è stato accolto il ricorso n.4650/2007 l'odierna ricorrente con l'annullamento del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007, nella parte in cui l'art. 3, comma 2, dispone che non è possibile spostare i 24 punti aggiuntivi spettanti per il conseguimento dell'abilitazione SSIS da una graduatoria ad altra;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla Camera di Consiglio del 15 aprile 2010, il cons. Francesco Brandileone; uditi altresì i difensori delle parti come da verbale d'udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe è stato accolto il ricorso n.4650/2007 l'odierna ricorrente con l'annullamento del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007, nella parte in cui l'art. 3, comma 2, dispone che non è possibile spostare i 24 punti aggiuntivi spettanti per il conseguimento dell'abilitazione SSIS da una graduatoria ad altra:

Tale sentenza, debitamente notificata è oggetto di appello al Consiglio di Stato Consiglio di Stato, Sez. VI), e non sospesa dal Consiglio di Stato Sez. VI (ordinanza 1524/09).

Con atto di diffida del 25.05.2009, parte ricorrente intimava l'Amministrazione a dare esecuzione al giudicato, non avendo la medesima, nelle more, provveduto alla esecuzione.

Nonostante la succitata diffida l'Amministrazione non poneva in essere alcun ulteriore atto di esecuzione.

Con il ricorso in epigrafe è stata perciò chiesta l'adozione dei provvedimenti, ex art.27 n.4 r.d. del 26.6.1924 n.1054, art.37 legge 6.12.1971 n.1034, art.90 e 92 r.d. del 17.8.1907 n.642, e più in particolare chiede:

1)- che venga effettuato lo spostamento per le graduatorie a esaurimento valide per il biennio 2009/2011 del bonus dei 24 punti richiesto dalla ricorrente;

2) la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni;

Poiché non è contestato che l'Amministrazione non ha adottato al riguardo alcun atto di esecuzione, risulta parzialmente meritevole di accoglimento la richiesta formulata da parte ricorrente limitatamente al capo di domanda di cui al n.1, disattesa la richiesta risarcitoria per la sua genericità non suffragata da prova..

In sostanza deve essere dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di ripristinare della situazione giuridica scaturente dall’ annullamento giurisdizionale del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007, nella parte in cui l'art. 3, comma 2, dispone che non è possibile spostare i 24 punti aggiuntivi spettanti per il conseguimento dell'abilitazione SSIS da una graduatoria ad altra, secondo le modalità di cui in parte motiva della sentenza del TAR LAZIO , Sezione III Bis, n. n. 10728/2008.

Il Collegio deve, pertanto, farsi carico di disporre l'esecuzione della sentenza di cui trattasi, entro i limiti e con le modalità suindicate relativamente al capo domanda indicata in premessa, stabilendone le modalità nonchè i termini in cui pronunciarsi.

Ritiene per conseguenza, di nominare un commissario ad acta, previa assegnazione di un termine all'Amministrazione intimata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente in complessive euro 1.000.( mille).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio - Roma -, Sezione terza bis, pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie ed ordina al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica e all'Uffico scolastico provinciale di Modena (ciascuno per la parte di rispettiva competenza) di far luogo all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe secondo le modalità di cui in motivazione e per l'effetto assegna all'Amministrazione il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per provvedere e darne comunicazione alla parte ricorrente.

Nomina, nell'ipotesi di inesecuzione, il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Modena, il quale provvederà su istanza di parte ricorrente dopo lo spirare infruttuoso del termine sopra fissato, previa designazione di un funzionario delegato.

Il relativo compenso, posto a carico dell'Amministrazione resistente, sarà determinato con separata ordinanza, ad avvenuto espletamento dell'attività da parte del commissario ad acta.

Assegna al predetto commissario ad acta il termine ulteriore di giorni 120 (centoventi) per l'esecuzione.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro mille, in favore di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La presente sentenza va comunicata, a cura della Segreteria oltre che alle parti in causa, anche al suddetto Commissario ad acta.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 564 del 2010, proposto da:
Tramontano Raffaela, Anna Maria Iovino, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucio Stile in Roma, via Attilio Regolo, 12/D;

contro

- IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore; e l'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello stato in Roma, Via Dei Portoghesi 12;

per l'esecutività

della Sentenza del TAR LAZIO - ROMA, Sezione III Bis, n. 3062/2009, del 12 febbraio 2009 appellata e non sospesa dal Consiglio di Stato Sez. VI ( ord. n.4275 del 26 agosto 2009) con la quale è stato accolto il ricorso n. 5023/2007 per l'annullamento del Decreto del Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007, nella parte in cui, art. 1, comma 10, dispone che" ... al punteggio già posseduto dai candidati, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 2 maggio 2005 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie permanenti, indetta ai sensi del decreto ministeriale 31 marzo 2005 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 2 maggio 2005", ove interpretato nel senso di non consentire lo spostamento in un'altra classe di concorso del servizio maturato in data precedente al 2 maggio 2005 e già dichiarato in altra classe di concorso.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla Camera di Consiglio del 15 aprile 2010, il cons. Francesco Brandileone; uditi altresì i difensori delle parti come da verbale d'udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe è stato accolto il ricorso n. 5023/2007 per l'annullamento del Decreto del Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007, nella parte in cui, art. 1, comma 10, dispone che" ... al punteggio già posseduto dai candidati, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 2 maggio 2005 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie permanenti, indetta ai sensi del decreto ministeriale 31 marzo 2005 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 2 maggio 2005", ove interpretato nel senso di non consentire lo spostamento in un'altra classe di concorso del servizio maturato in data precedente al 2 maggio 2005 e già dichiarato in altra classe di concorso.

Tale sentenza, debitamente notificata è oggetto di appello al Consiglio di Stato Consiglio di Stato, Sez. VI), e non sospesa dal Consiglio di Stato Sez. VI ( ord. n.4275 del 26 agosto 2009)

Con atti di diffida del 25.05.2009, parte ricorrente intimava l'Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza citata, non avendo la medesima, nelle more, provveduto alla esecuzione.

Nonostante la succitata diffida l'Amministrazione non poneva in essere alcun ulteriore atto di esecuzione.

Con il ricorso in epigrafe è stata perciò chiesta l'adozione dei provvedimenti, ex art.27 n.4 r.d. del 26.6.1924 n.1054, art.37 legge 6.12.1971 n.1034, art.90 e 92 r.d. del 17.8.1907 n.642, e più in particolare chiede:

1)- che venga effettuato lo spostamento del punteggio di servizio già richiesto dalle ricorrenti e nominando fin d'ora un Commissario ad acta; che, in luogo dell'Amministrazione e quale ausiliario del Giudice, provveda in caso di inerzia o di persistenti comportamenti della P.A. contrari al deliberato giudiziale di cui si chiede l'esecuzione;

2) la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni, da quantificare in viaaequitativa, nei confronti della ricorrente per la perdita di chances in conseguenza dell'illegittima condotta dell'USP resistente.

Poiché non è contestato che l'Amministrazione non ha adottato al riguardo alcun atto di esecuzione, risulta parzialmente meritevole di accoglimento la richiesta formulata da parte ricorrente limitatamente al capo di domanda di cui al n.1, disattesa la richiesta risarcitoria per la sua genericità non suffragata da prova..

In sostanza deve essere dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di ripristinare la situazione giuridica scaturente dall’ annullamento giurisdizionale del Decreto del Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007, nella parte in cui, art. 1, comma 10, dispone che" ... al punteggio già posseduto dai candidati, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 2 maggio 2005 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie permanenti, indetta ai sensi del decreto ministeriale 31 marzo 2005 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 2 maggio 2005", ove interpretato nel senso di non consentire lo spostamento in un'altra classe di concorso del servizio maturato in data precedente al 2 maggio 2005 e già dichiarato in altra classe di concorso, secondo le modalità di cui in parte motiva della sentenza del TAR LAZIO , Sezione III Bis, n. 3062/2009.

Il Collegio deve, pertanto, farsi carico di disporre l'esecuzione della sentenza di cui trattasi, entro i limiti e con le modalità suindicate relativamente al capo domanda indicata in premessa, stabilendone le modalità nonchè i termini in cui pronunciarsi.

Ritiene per conseguenza, di nominare un commissario ad acta, previa assegnazione di un termine all'Amministrazione intimata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente in complessive euro 1.000.( mille).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio - Roma -, Sezione terza bis, pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie ed ordina al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica e all'Uffico scolastico provinciale di Napoli (ciascuno per la parte di rispettiva competenza) di far luogo all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe secondo le modalità di cui in motivazione e per l'effetto assegna all'Amministrazione il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per provvedere e darne comunicazione alla parte ricorrente.

Nomina, nell'ipotesi di inesecuzione, il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Napoli, il quale provvederà su istanza di parte ricorrente dopo lo spirare infruttuoso del termine sopra fissato, previa designazione di un funzionario delegato.

Il relativo compenso, posto a carico dell'Amministrazione resistente, sarà determinato con separata ordinanza, ad avvenuto espletamento dell'attività da parte del commissario ad acta.

Assegna al predetto commissario ad acta il termine ulteriore di giorni 120 (centoventi) per l'esecuzione.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro mille, in favore di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La presente sentenza va comunicata, a cura della Segreteria oltre che alle parti in causa, anche al predetto Commissario ad acta.