Tutte le notizie

Per l’eliminazione del bonus di punti 40 per il servizio prestato nelle scuole della provincia, per l’attribuzione di ulteriori punti 6 al titolo SSIS, per l’inserimento con riserva degli specializzandi e per l’inserimento a pieno titolo dei docenti nelle graduatorie trentine. Scadenza: 26 febbraio 2010.

Dopo i ricorsi presentati dall’ANIEF che hanno consentito l’inserimento degli specializzandi del IX ciclo nelle graduatorie di Trento nell’a.s. 2009-2010 e l’inserimento a pettine nell’a.s. 2010-2011 dei docenti inseriti in coda nell’a.s- 2009-2010 provenienti da altra provincia, l’ANIEF in occasione dell’aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente quadriennio 2009/2013 come approvato con delibera n. 14 del 15 gennaio 2010, promuove ricorsi nominali al TAR di Trento per i propri soci iscritti per l’annullamento:

- del comma 2, articolo 1 e dell’articolo 9 laddove si prevede un punteggio aggiuntivo di punti 40 per il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia, e conseguentemente per la remissione alla corte costituzionale dell’articolo 67, comma 8, della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 e di ogni altra legge provinciale che attribuisce un punteggio aggiuntivo diverso rispetto a quella previsto a livello nazionale (Ricorso annullamento bonus 40 punti per Trento);

- della lettera a), comma 1, articolo 6 laddove non prevede l’originario bonus di 30 punti al titolo SSIS, ridotto nei fatti a punti 24 per l’attribuzione di punti 6 a titoli diversi da quello SSIS come riconosciuto dal TAR Lazio (Ricorso 6 punti aggiuntivi per Trento);

- dell’articolo 5, laddove non prevede l’inserimento con riserva del personale docente specializzando presso le Università (Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, Accademie, Conservatori) che ha in corso una procedura di abilitazione (Ricorso inserimento con riserva SFP/COBASLID/AFAM specializzandi a Trento);

- del comma 2, articolo 2, laddove prevede l’inserimento in coda alla terza fascia del personale docente che proviene dalle graduatorie ad esaurimento, avendo presentato domanda di cancellazione, o che chiede per la prima volta l’inserimento nelle graduatorie provinciali essendo in possesso dei titoli di accesso di cui all’articolo 5 (Ricorso inserimento a pieno titolo a Trento).

L’ANIEF, inoltre, si impegna fin da adesso ad adire vie legali qualora all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie nazionali ad esaurimento previste per l’a.s. 2011-2012, come disposto dal comma 4-ter della legge 167/2009 e dal comma 7 dell’articolo 4 della presente ordinanza, non sia consentito ai docenti iscritti nelle graduatorie di Trento l’iscrizione a pettine in un’altra provincia nazionale previa cancellazione dalla graduatoria originaria.

La scadenza per aderire ai ricorsi, riservata ai docenti iscritti all’ANIEF è fissata al 26 febbraio 2010Ai ricorsi possono aderire esclusivamente i soci ANIEF. Chi ancora non avesse effettuato il rinnovo per il 2010 oppure deve iscriversi per la prima volta, deve seguire le istruzioni che trova nella sezione “Iscrizioni” del sito. A seguire le istruzioni operative, da scaricare cliccando sul/sui ricorso/i di proprio interesse:

 

Ricorso annullamento bonus 40 punti per Trento

 

Ricorso 6 punti aggiuntivi per Trento

 

Ricorso inserimento con riserva SFP/COBASLID/AFAM specializzandi a Trento

 

Ricorso inserimento a pieno titolo a Trento

 

La consegna del plico con i documenti per l’adesione al/ai ricorso/i e del modulo di iscrizione all’ANIEF può avvenire nelle seguenti modalità:

- Invio per posta Raccomandata 1 a/r entro il 26 febbraio 2010 ad ANIEF, via Valdemone n. 57 – 90144 Palermo (sulla busta è necessario indicare a quale/i ricorso/i si intende aderire);

oppure

- Consegna brevi mano entro il 26 febbraio 2010 presso studio legale dell’Avvocato Pinamonti, Piazza Ezio Mosna n. 25, Trento esclusivamente il venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:30.

La sede territoriale ANIEF di Trento presso lo studio legale dell’Avvocato Pinamonti, Piazza Ezio Mosna, n. 25, Trento offre anche un servizio di consulenza per la compilazione-presentazione delle domande di aggiornamento/inserimento e per la partecipazione ai ricorsi su Trento esclusivamente il venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00E’ possibile anche ottenere consulenza telefonica al n. 333 1226948 esclusivamente il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00.


Invitiamo tutti i soci a contattare la Segreteria Professionale per ogni eventuale chiarimento e/o informazione.

 

Non riesci ad aprire i file che hai scaricato? Probabilmente succede perché non hai installato un programma per la decompressione degli archivi ZIP-RAR. Clicca qui e scarica 7-Zip (gratuito) 

 

Il giudice di Milano ha stabilito che l’amministrazione deve farsi carico del finanziamento.

Ancora una volta l’Anief aveva ragione: il dirigente scolastico non può andare in ferie senza aver prima provveduto alla scelta di un sostituto adeguato ed in grado di gestire la scuola. A confermarlo è l’esito del ricorso sostenuto presso il Tribunale del lavoro di Milano da un docente assistito dai legali del sindacato dei dirigenti scolastici: oggi questa organizzazione sindacale ha reso noto che lo scorso 17 aprile il giudice del lavoro ha stabilito che l’amministrazione scolastica dovrà obbligatoriamente finanziare tutti i periodi di lunga sostituzione del dirigente scolastico.

Questo significa che avevamo ragione anche diversi mesi fa – ha dichiarato Marcello Pacifico, Presidente dell’Anief – quando abbiamo invitato i vicari dei dirigenti scolastici a ricorrere al Giudice del Lavoro. L’unico, a fronte della comunicazione del Miur di negare il finanziamento per la sostituzione dei dirigenti, in grado di sancire quello che va corrisposto nei loro confronti per legge: il 50% di indennità di reggenza, spettante per la responsabilità e la gestione degli istituti scolastici a loro affidati (e sottodimensionati), e le altre indennità relative alla sostituzione del dirigente per periodi maggiori a 15 giorni (esami di Stato, ferie o lunghe malattie)”.

Il Presidente del giovane sindacato reputa allora giusto che i dirigenti scolastici concordino con il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale il piano di queste sostituzioni, ad iniziare delle ferie, come del resto chiaramente previsto dall’articolo 17 comma 8 del CCNL area V già dal 1° marzo 2002. Ma a patto che provveda sempre a lasciare la scuola in mano ad un sostituto: “lasciare la scuola senza direzione equivale infatti a commettere reato di interruzione di pubblico servizio”, conclude Pacifico.

Per ricevere ulteriori informazioni o aderire ai ricorsi inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..