Parlamento

Spending review: presentati tutti gli emendamenti Anief in Senato

Si attende la votazione su giurisdizione GaE, tabella di valutazione dei titoli, ferie non godute e stabilizzazione dei precari, corsi di riconversione per ITP, abolizione trattenuta Enam, indennità di reggenza vicari, albo europeo ricercatori, finestra pensionati della scuola, assegnazione provvisoria neo-immessi in ruolo e reinserimento docenti cancellati.  

Il senatore Fleres (Gruppo coesione nazionale-Grande Sud) accoglie l’appello dell’Anief e presenta tutte le nostre proposte in V Commissione (1.129, 5.43, 6.27, 12.52, 14.34, 14.61, 14.63, 14.77, 22.25). Anche il senatore Pittoni (Lega) presenta l’emendamento sulle pensioni del personale scolastico (22.24). Convergenza dei senatori di Italia dei Valori e del Pd sulle ferie non godute dei precari (5.44, 5.45), ed emendamenti del Pd su finestra pensioni per personale inidoneo - utilizzo in organico funzionale degli ITP (14.53, 14.56, 14.59), finestra per le pensioni di tutto il personale della scuola (22.26, 22.45).

Ancora una volta, tra le 2.000 proposte di modifica e la cinquantina che riguardano la scuola, una decina saranno quelle proposte dal giovane sindacato specializzato in legislazione scolastica e diritto.

L’Anief ringrazia i senatori per aver accolto le proprie richieste e invita il Parlamento ad approvare rapidamente gli emendamenti illustrati al fine di dare risposte positive per migliorare la vita della scuola e la professionalità dei suoi operatori, prima della fiducia.

A partire da oggi iniziano le votazioni in V Commissione.

 

Gli emendamenti presentati

EMENDAMENTO 1.129

Articolo 1

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

“27-bis.     Al fine di semplificare l’azione amministrativa in materia di assunzione dalle graduatorie ad esaurimento del personale scolastico e di snellire le procedure relative al contenzioso presso il giudice ordinario, la risoluzione delle eventuali controversie legate alla valutazione dei titoli dichiarati all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, inerente una procedura concorsuale, è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, è abrogato il comma 4-quater dell’art. 1 della legge 167/2009.”

EMENDAMENTO 5.43

Articolo 5

Al comma 8, dopo il penultimo periodo, inserire il seguente:

“In osservanza dell’articolo 7 della direttiva comunitaria 2033/88/CE resta salvo il diritto del lavoratore ad usufruire di un'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute, nel caso in cui sia stato in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, o ancora se stia assunto a tempo determinato e per tale ragione non abbia potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite.”

EMENDAMENTO 6.27

Articolo 6

 Al comma 20, lettera b), ultimo capoverso, aggiungere il seguente:

A partire dall’anno scolastico 2012-2013, l’esercizio della funzione di revisore dei conti in seno all’istituzione scolastica, di cui al comma 616 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 è svolto senza alcuna oneri per la finanza pubblica, come predeterminato dall’articolo 57 comma 3 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44. I risparmi previsti sono utilizzati per coprire le assunzioni disposte dal giudice in violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE per condanna dell’abuso del contratto a termine nei confronti del personale precario della scuola che ha prestato servizio su posto vacante e disponibile per più di 36 mesi. Conseguentemente all’art. 9, c. 18 della legge 12 luglio 2011, n. 106, è soppressa la parola “anche” e il testo nell’ultimo capoverso dalle parole "In ogni caso" fino alle parole "presente decreto". 

EMENDAMENTO 12.52

Articolo 12

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

“Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è nominato un commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione dell’ex-Enam  e di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell’articolo 7, comma 3-bis della Legge 30 luglio 2010, n. 122, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono gia` stati individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e sono gia` stati contratti i relativi mutui. Per la liquidazione si applicano le disposizioni previste nei successivi commi per la Società di cui al comma precedente. Conseguentemente è abrogata nei confronti del personale scolastico la trattenuta obbligatoria sullo stipendio intestata all’ENAM, a decorrere dall’a. s. 2012-2013.

EMENDAMENTO 14.34

Articolo 14

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3bis.  Al fine di dotare le università delle risorse umane necessarie per lo svolgimento delle loro attività didattica e di ricerca, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l’articolo 24 è inserito il seguente:

Art. 24-ter (misure per lo sviluppo dell’attività di ricerca degli atenei)

“1. Le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2013 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009.

2. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all’approvazione della presente legge, hanno all’attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, al di là delle procedure previste dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240, le Università con chiamata diretta possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto.

3. Conseguentemente, sono altresì titoli valutabili nei concorsi per l’abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, la tesi di dottorato come previsto dal comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009, anche conseguito all’estero, l’attività di insegnamento a contratto svolta presso le Università, le pubblicazioni scientifiche di rilevanza anche internazionale, gli assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativi, o a progetto, i rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata”

EMENDAMENTO 14.61

Articolo 14

Al comma 14, sostituire le parole “transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico” con il seguente testo “deve frequentare corsi di riconversione professionale come previsti dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Conseguentemente,  all’art. 33, c. 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’ art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente periodo: “Sono fatte salve le disposizioni specifiche previste dalla disciplina contrattuale vigente in tema di riconversione professionale e trasferimenti del personale scolastico.

EMENDAMENTO 14.63

Articolo 14

Dopo il comma 14, inserire il seguente

“14-bis.  Al fine di semplificare l’azione amministrativa e di favorire la mobilità compartimentale del personale docente e ata, sono abrogati il comma 21 dell’art. 9 della legge 12 luglio 2011, n. 106 e il comma 4-quinquies dell’art. 1 della legge 24 novembre 2009, n. 167. Con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro l’approvazione del prossimo decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, è disposto il reinserimento del personale di ruolo cancellato precedentemente.”

 

EMENDAMENTO 14.77

Articolo 14

Al comma 22, penultimo capoverso, inserire il seguente:

“Resta valida l’attribuzione dell’indennità di reggenza già prevista nei contratti collettivi di lavoro in caso di assenza del dirigente o di sua sostituzione o ancora in scuole oggetto di procedure di dimensionamento”.

 

EMENDAMENTO 22.25 – 22.26

Articolo 22

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

“d-bis) ai lavoratori del comparto scuola che maturano entro il 31 dicembre 2012 i requisiti vigenti alla data di conversione della legge 22 dicembre 2011, n. 214”