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L'Eco del Sud - orte di giustizia Ue: “Ai lavoratori almeno 4 settimane di ferie l’anno”

I lavoratori hanno diritto a “beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane“. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione Europea, attraverso una sentenza riguardante un dipendente pubblico di Vienna, Hans Maschek, che si era visto rifiutare l’indennizzo per le ferie non godute a causa di una malattia subita nel periodo precedente l’accoglimento della sua domanda di pensionamento. A riprendere il provvedimento, l’Anief, in un comunicato nel quale si aggiunge che i giudici di Lussemburgo hanno pure ribadito che “il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione“. Questo “è conferito a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute. Quando cessa il rapporto di lavoro e dunque la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, la direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a un’indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria”.

La Corte di Lussemburgo ha ribadito, commenta Il Corriere della Sera, “i principi fondamentali del diritto alle ferie retribuite per sospendere il lavoro e beneficiare del necessario periodo di relax e svago”, sentenziando “che tale diritto deve essere rispettato “indipendentemente dallo stato di salute”. Pertanto, non sono ammissibili “legislazioni nazionali, come quella introdotta dalla città di Vienna, che ridimensionano quanto stabilito dalla normativa comunitaria. Secondo gli eurogiudici, è possibile invece stabilire a livello nazionale delle condizioni migliorative per i lavoratori, come aumentare il periodo minimo di ferie retribuite annuali oltre il minimo delle quattro settimane”.

“La sentenza dei giudici di Lussemburgo – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – pone fine ad una diatriba che ha visto sempre il sindacato accanto ai lavoratori, nel rivendicare il pagamento di tutte le ferie non fruite e l’illegittimità di imporle nei periodi di sospensione dell’attività didattica, come invece hanno fatto diversi dirigenti scolastici italiani. Sono diversi anni, dal 2012, che sosteniamo che il godimento delle ferie è un diritto conclamato e riconosciuto da tutti i Paesi moderni: va inteso come momento di ‘ricreazione’ e, per questo motivo, non può essere fruito durante la sospensione del servizio. Chi ha creato norme ad arte, come i nostri governi, per aggirare questo principio sacrosanto ora è stato messo con le spalle al muro. L’avvocatura dello Stato ora avrà i suoi problemi a spiegare ai giudici perché si è agito diversamente”.

Il Miur, dinanzi ai tribunali, avrà ora una bella “gatta da pelare”; ad iniziare dalla Scuola dove, anche sul finire di questo anno scolastico, a tanti docenti e Ata con supplenza breve, fino al termine delle attività didattiche o al 30 giugno 2016, non è stato corrisposto in pieno il pagamento delle ferie non godute, pari a circa 2 giorni e mezzo ogni 30 giorni di servizio. Diversi di questi giorni, da monetizzare, sono stati indebitamente sottratti dalle rispettive amministrazioni scolastiche, perché assegnati d’ufficio nel corso delle sospensioni didattiche dell’anno scolastico.

“Tale prassi – conclude l’Anief – è stata posta in essere malgrado tante sentenze, precedenti a quella odierna di Lussemburgo, avessero stabilito l’illegittimità di tale procedura, ad iniziare da quella emessa dalla Corte d’Appello dell’Aquila, che con la sentenza 142/2016 ha accolto l’appello di una docente precaria che chiedeva al Miur il compenso totale per le ferie maturate e non godute. In tale sentenza è stato bocciato il blocco imposto dalla Legge di Stabilità 2013, superando il comma 56 dell’articolo 1 della Legge n. 228/12. Pertanto, rimane in vigore l’articolo 19 del Ccnl Comparto Scuola 2006/2009”.