La scrivente organizzazione sindacale, considerate le numerose richieste inviate da tempo dai Consigli Accademici AFAM al Ministero Università e Ricerca, ai sensi dell’art. 5 DPR 132/2003 e dell’Art 1 DPR 295/06, per l’individuazione del presidente nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro, considerato che le medesime istituzioni AFAM sono in attesa ed in una situazione di stallo con i consigli di amministrazione che non possono approvare i bilanci ed autorizzare i pagamenti previsti per la progettazione didattica, ha sollecitato il Ministro dell’Università e della Ricerca con una richiesta, affinché le stesse nomine vengano fatte in tempi brevi in modo da consentire una regolare attività amministrativa e didattica delle medesime Istituzioni.
Attualmente la gran parte dei docenti in tale situazione utilizzavano l’art. 18 comma 3 del CCNL Scuola del 29/11/2007 che consente di usufruire dell’aspettativa per un anno scolastico, senza assegni, per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Tale aspettativa, oltre a non essere reiterabile, ha il problema dello sfasamento tra la fine dell’anno scolastico (31 agosto) e fine dell’anno accademico (31 ottobre), variamente e diversamente affrontato dalle istituzioni coinvolte creando anche disparità di trattamento nei confronti dei docenti.
In data 21 ottobre 2021 sono stati pubblicati gli avvisi 14328 e 14329 con le indicazioni per il conferimento degli incarichi a tempo Indeterminato per l’a.a. 2021/22 e l’avviso 14330 con le indicazioni per la Proroga degli incarichi a tempo determinato personale docente nonché per gli Incarichi di insegnamento fuori organico
Gli esperti del sindacato si sono riuniti e hanno prodotto una serie di richieste permettere al settore di assumere una migliore dimensione didattico-formativa: dall’equiparazione giuridico economica dell'AFAM allo status Universitario, al ripristino dei permessi artistici; dall’attivazione del terzo livello, alla piena verticalizzazione del curricolo musicale dalla scuola dell'infanzia all'Alta Formazione Artistica e Musicale con l’armonizzazione dell'intera filiera Musicale e Artistica.
Illegittima la nota Miur 4133 che nega la valutazione dei titoli AFAM conseguiti dopo il 31.12.2012. ANIEF invita gli interessati a dichiararli nell’aggiornamento GaE (entro il 17 maggio) e nel prossimo per le graduatorie di istituto. Solo così sarà possibile ricorrere in caso di mancato riconoscimento del punteggio.
Ancora una volta il Ministero pone in essere l'ennesima ingiustizia nei confronti di tutti coloro che hanno conseguito o che conseguiranno il titolo AFAM dopo il 31 dicembre 2012. La nota 4133 del 28 aprile 2014 indica il limite temporale del 31 dicembre 2012 per la valutazione (3 punti) del titolo di diploma AFAM vecchio ordinamento per le graduatorie ad esaurimento.
Per Marcello Pacifico, Presidente Anief e Segretario organizzativo Confedir, “non può sussistere una discriminazione tra possessori dei medesimi titoli, tanto più se rilasciati dalla stessa istituzione nel medesimo anno accademico e proprio ora che è intervenuta l'equipollenza tra i titoli del vecchio e nuovo ordinamento. Ogni diversa interpretazione – conclude Pacifico – negherebbe il valore e la spendibilità dei titoli AFAM conseguiti dopo il 31 dicembre 2012.
Per l’ANIEF, quindi, i nuovi diplomi di Conservatorio e delle Accademie del vecchio ordinamento hanno la stessa validità di quelli conseguiti prima del 31 dicembre 2012, ancorché conseguiti dopo l'entrata in vigore del comma 107 della legge 228/2012.
Pertanto, invitiamo tutti gli interessati (ad eccezione dei docenti di strumento musicale) a dichiarare il titolo entro il 17 maggio nella domanda di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento, sia su Istanze on line (sezione F2) che nel modello cartaceo predisposto da ANIEF per chi ricorre per l’inserimento. Allo stesso modo, sarà necessario dichiararlo anche nelle prossime domande per l’imminente aggiornamento delle graduatorie d’istituto.
Solo così, infatti, sarà possibile impugnare al giudice del lavoro l’eventuale mancata valutazione del titolo nelle prossime graduatorie, seguendo le indicazioni per ricorrere che il sindacato diramerà nei prossimi giorni.