Graduatorie

Il ministro Gelmini dovrà rispondere su quali eventuali provvedimenti amministrativi (immissione in ruolo) nei confronti dei ricorrenti e disciplinari nei confronti dei direttori scolastici regionali intende intraprendere per non gravare le casse dello Stato e per impedire un nuovo evidente danno erariale.

 

Il testo dell’interrogazione depositata ieri in VII Commissione dall’on. Russo (PD) presso la Camera dei Deputati

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-05293 presentata da

ANTONINO RUSSO

giovedì 8 settembre 2011, seduta n.515

 

ANTONINO RUSSO. -

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

- Per sapere - premesso che:

il decreto ministeriale n. 74 del 10 agosto 2011 ha previsto l'immissione in ruolo su tutto il territorio nazionale di 10.000 unità di personale docente da effettuarsi dalle graduatorie compilate per il biennio 2009-2011;

la sentenza n. 41 del 2011 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, laddove aveva previsto l'inserimento in coda nelle tre province aggiuntive scelte dal personale docente inserito nelle graduatorie valide per il biennio 2009-2011;

la sentenza n. 2486 del 2011 del Consiglio di Stato ha preso atto del contrasto delle tesi dell'amministrazione appellante con la citata decisione della Corte costituzionale e, per l'effetto, ha confermato in via definitiva la sentenza TAR Lazio n. 10809 del 2008 del 27 novembre 2008, che ha riconosciuto il diritto al trasferimento del personale docente all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie, con conseguente obbligo conformativo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di consentire l'inserimento a «pettine» nelle graduatorie secondo il punteggio posseduto dai ricorrenti a pieno titolo anche in riferimento alla stipula dei contratti TI e TD eventualmente derivanti da tale inserimento per il biennio 2009-2011, decisioni sulla scorta delle quali la controversia appare già decisa nel merito;

nella nota del 15 marzo 2011 del commissario ad acta nominato dal TAR Lazio, dottor Luciano Cannerozzi De Grazia, si ricordava ai dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che l'inserimento a pettine dei ricorrenti che avevano ottenuto dal tribunale un'ordinanza di ottemperanza dell'ordinanza cautelare doveva e deve intendersi disposto, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti quindi giuridici ed eventualmente economici, e come tali utili ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

nella nota del commissario ad acta del 4 aprile 2011 si chiariva come la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2287 del 2011 veniva con la presente dichiarata nulla e tamquam non esset ai fini della eventuale decisione di non ottemperare alle disposizioni commissariali e si invitava pertanto ancora una volta a procedere alla corretta esecuzione del giudicato cautelare mediante l'attuazione del provvedimento commissariale nei termini previsti;

nella nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 3071 del 7 aprile 2011 inviata ai direttori degli uffici scolastici regionali dal direttore generale, L. Chiappetta, facendo seguito alla nota n. 2287 del 2011, alla luce della nota di risposta del commissario ad acta del 4 aprile 2011, si riteneva doversi procedere alle modifiche delle graduatorie nei termini previsti dalla medesima;

nel telegramma inviato dall'ambito territoriale per la provincia di Vicenza ad una docente inserita, in seguito a ricorso, a pettine e pleno iure nelle graduatorie ad esaurimento 2009-2011 del medesimo ambito territoriale provinciale, veniva annunciato, contestualmente alla convocazione per le imminenti immissioni in ruolo retrodatate, l'accantonamento del posto in attesa della sentenza di merito, e l'avviso pubblicato in data 18 agosto 2011 sul sito dell'ambito territoriale provinciale del Verbano Cusio Ossola contenente le medesime indicazioni di cui al telegramma dell'Ambito territoriale provinciale Vicenza e il riepilogo del contingente nomine retroattive 2010/2011 grad. pettine I e II grado, pubblicato sempre in data 18 agosto 2011 dall'Ambito territoriale provinciale di Asti, da cui si evinceva l'accantonamento dei posti destinati ai docenti ricorrenti per l'inserimento a pettine, ad avviso dell'interrogante in chiara elusione degli ordini commissariali;

sono in corso le indagini dei procuratori della Corte dei conti, sezione giurisdizionale del Piemonte e dell'Umbria, nelle vertenze rispettivamente n. V2011/00867 del 7 luglio 2011 e n. 621/V2011/FRA del 20 maggio 2011, in merito alla presunta responsabilità erariale dei dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica relativamente alle assunzioni già disposte da graduatorie dichiarate illegittime per il biennio 2009-2011, indagini che ora interessano anche le disposizioni impartite dai direttori scolastici regionali in merito ai posti accantonati;

nella nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 6705/bis del 31 agosto 2011 si afferma che i posti sono stati accantonati in attesa della decisione del Consiglio di Stato, senza nulla riferire in merito alla giurisprudenza richiamata e alla difforme procedura di reclutamento messa in atto dagli uffici dell'amministrazione periferica in assenza di una chiara direttiva del capo dipartimento delle risorse umane o della direzione generale -:

quali provvedimenti amministrativi intenda mettere in atto per assegnare ai legittimi aspiranti i posti accantonati e quali provvedimenti disciplinari di propria competenza il Ministro interrogato intenda disporre nei confronti dei dirigenti degli uffici scolastici regionali che hanno disposto tali accantonamenti, nel rispetto del giudicato formatosi e per evitare un nuovo danno erariale alle casse dello Stato, da imputare proprio ai dirigenti responsabili. (5-05293)

Il posto accantonato non è una proposta di contratto, pertanto il docente non ha potuto optare. I ricorrenti Anief, inoltre, che hanno avuto una nomina dal 1 settembre 2011 potranno sempre rivendicare la retrodatazione giuridica della loro nomina al 1 settembre 2009 o 2010 se aventi diritto. Scarica il modello da inviare al Miur.

E’ incredibile come la Direzione generale del Miur prima non si pronunci sulle operazioni di nomina, poi prenda atto dei posti accantonati dai direttori scolastici regionali, infine, dia indicazioni su come riassegnare tali posti in violazione di norme di legge. L’accantonamento di un posto, infatti, non rappresenta una proposta di contratto visto che è legata alla risoluzione del contenzioso; ne discende che l’eventuale accettazione di un posto diverso non può essere interpretata dall’amministrazione come una chiara scelta del docente tra diverse possibilità, ragione che porterebbe allo sblocco degli stessi posti accantonati.

L’Anief, pertanto, impugnerà anche questa nota. E’ evidente, infatti, che i ricorrenti che hanno avuto un posto accantonato e un’immissione in ruolo dalle nuove graduatorie possono rinunciare a tale posto accantonato, così da renderlo giustamente libero per gli altri precari, soltanto se il Miur riconosca la retrodatazione giuridica ed eventualmente economica della loro nomina.
Per questa ragione, Anief mette a disposizione dei ricorrenti che hanno ottenuto un posto dal 1 settembre 2011 un modello da inviare al Miur in cui si manifesta la chiara volontà di non rinunciare ai diritti (nomina economica e giuridica) maturati dal 1 settembre 2009 o 2010, che si rivendicano in fatto, modello tanto più essenziale se si vuole sfuggire fin da subito al blocco del primo gradone di anzianità e al blocco della mobilità. Tale modello deve essere presentato anche da chi ha avuto una nomina dal 1 settembre 2010 e vuole rivendicare la retrodatazione al 1 settembre 2009, se avente diritto.

Con un comunicato ulteriore, saranno inviate le istruzioni operative per la continuazione del contenzioso al giudice del lavoro ai fini della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che per questi ricorrenti (retrodatazione) anche per tutti gli altri che non avevano ottenuto l’inserimento a pettine, ma avevano ricorso al Tar Lazio o al Presidente della Repubblica e non hanno avuto alcuna nomina in ruolo né dal 1 settembre 2009 né dal 1 settembre 2010.

Il modello deve essere inviato per raccomandata all’AT sede di nomina per il 2011, e anche all’AT sede del posto accantonato, e per conoscenza alla seguente mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Scarica il modello

Tolti i punti aggiuntivi non soltanto ai ricorrenti dell’Anief ma a tutti i docenti che li precedevano nelle loro graduatorie senza il bonus del titolo SSIS. Così dal Miur ottemperano a un ricorso ex 700 patrocinato dal sindacato.

Anief aveva da sempre richiesto il punteggio aggiuntivo di punti 6 oltre ai punti 30 attribuiti alle abilitazioni SSIS, considerato che la legge prevede un punteggio aggiuntivo di punti 30 ridotto, nei fatti, a punti 24, per l’attribuzione ulteriore di punti 6 ad abilitazioni diverse da quella SSIS, non oggetto del bonus. Così, su diffida dell’Anief, si erano uniformati diversi AT nell’applicazione della sentenza mai appellata entro i termini prescritti del Tar Lazio, tanto da assegnare ad alcuni ricorrenti dell’Anief il punteggio aggiuntivo di punti 6 proprio nella provincia di Caserta oltre ai 30 punti. Ma il giudice del lavoro di Caserta su un ricorso patrocinato dal più grande sindacato italiano ha deciso che l’amministrazione non aveva bene applicato la sentenza costringendo l’ex- provveditore, oggi, ad eliminare i punti 6 aggiuntivi dati ad abilitazioni diverse da SSIS a tutti i docenti che precedono nelle stesse graduatorie i ricorrenti dell’Anief prima delle imminenti operazioni di nomina in ruolo; domani, probabilmente, ad eliminare a tutti gli altri docenti sempre in possesso di abilitazione diversa da SSIS i 6 punti aggiuntivi in tutte le altre graduatorie in cui insistono prima delle operazioni di supplenza annuale.

Cui prodest questa azione sindacale? Ai ricorrenti poco o niente, perché avere 6 punti in più o vedere tolti 6 punti da chi li precede, non gli comprime il diritto richiesto, mentre a tutti gli altri contro-interessati molto, purtroppo, ma non per colpa dell’Anief. Noi siamo per riconoscere il diritto di ricorre al suo punteggio senza comprimere il diritto degli altri.

Articolo di Stampa del Corriere di Caserta
http://rstampa.pubblica.istruzione.it/utility/imgrs.asp?numart=13OEZL&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1


Decreto n. 2748 del 29 agosto 2011 dell’AT di Caserta di annullamento dei 6 punti aggiuntivi
http://www.csa.caserta.bdp.it/Pagine/Circolari.htm

 

 

Intervengono i carabinieri chiamati anche per sbloccare decine di posti assegnati d’ufficio a docenti di ruolo, privi di specializzazione. Quando l’amministrazione è incompetente e il sindacato è latitante, i precari si affidano alle forze dell’ordine. Per impedire casi analoghi, segnalali a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Riportiamo il resoconto di uno dei legali dell’Anief per la prov. di CL, Giancarlo Longo, presente durante le convocazioni.
Tutto è avvenuto ieri, a Torino, in sede di convocazione per l'assegnazione delle cattedre di sostegno, (scuola sec. II grad AD02 e AD03). Il 29 Agosto, l'USP di Torino pubblicava un elenco di disponibilità di cattedre di sostegno con circa 130 posti cui oltre 50 solo nella città di Torino. Dopo circa 24 ore emanava una circolare "errata corrige" ove diramava un nuovo elenco di disponibilità nel quale solo per l'AD03 erano "svanite" circa 60 cattedre di cui una trentina nella città di Torino. Dopo alcune indagini, si scopre che le cattedre sono state assegnate a personale di ruolo soprannumerario tra cui anche tecnici di laboratorio perdenti posto ma privi di specializzazione sul sostegno. Alle convocazioni che dovevano iniziare alle 9,30, il dirigente si presentava alle 12,30 comunicando che dopo una riunione con i sindacati l'ufficio aveva riconosciuto di avere commesso un errore e che avrebbe riassegnato agli abilitati su sostegno le cattedre assegnate ai perdenti posto ma di questo "accordo" non viene redatto alcun verbale e rimane tutto molto approssimativo e aleatorio. A questo punto logica -ancora prima che diritto- vorrebbe che si sospendessero le operazioni di nomina onde liberare le cattedre "occupate" e renderle disponibili –e pubbliche- ai docenti di sostegno. Invece la dirigente presente si ostina a effettuare le nomine e assegna le cattedre di AD02 fino al 100 posto in graduatoria poi alle 18 circa sospende le operazioni per l'AD02 e inizia quelle per l'AD03 che avrebbe voluto effettuare fino alle ore 19 per poi riprenderle domani. Nel frattempo molti docenti dell'AD03 chiedono alla dirigente di non iniziare affatto le operazioni AD03 finchè -in ottemperanza a questo fantomatico accordo- non vengano liberate e rese disponibili le cattedre "illegittimamente assegnate ai tecnici di laboratorio. La dirigente si rifiuta e vorrebbe continuare finché non vengono chiamati i carabinieri che la invitano a sospendere tutto e a riprendere domani alla presenza del dirigentte dell'USP Dr.Militerno (chiamato al telefono dai
carabinieri.) Domani alle 14 dovrebbero riprendere con l'AD02 anche se il dr.Militerno ai carabinieri ha detto che prima avrebbe fatto una nuova riunione con i sindacati per chiarire meglio la vicenda e che questa volta avrebbero redatto un verbale sottoscritto da tutti e consegnato ai docenti. 

Il merito del contenzioso è stato definito dalla sentenza n. 2486 del 27 aprile 2011 del Consiglio di Stato e dalla sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale. I docenti potevano spostarsi un un’altra provincia nel biennio 2009-2011.

E’ incredibile come soltanto qualche ora dopo una domanda specifica posta da una giornalista di Rai3 al ministro Gelmini sui posti accantonati durante la conferenza stampa relativa all’avvio dell’anno scolastico 2011-2012, dopo diverse diffide inviate dall’Anief nelle settimane scorse, a convocazioni per le immissioni in ruolo concluse, l’ufficio stampa del Miur finalmente si pronuncia sulla questione con un italiano non perfetto - potevano, almeno avvisare la Gelmini -, benedicendo l’operazione di accantonamento, in nome di un esito del contenzioso ancora non definito, in quanto privo di una sentenza del CdS. Comunicato di cui potevano avvisare il ministro che proprio sulla questione non aveva risposto in maniera chiara e precisa, anzi, aveva affermato essere di competenza dei direttori scolastici regionali.

Da una parte, dunque, il ministro affermava che non ha deciso Lei l’accantonamento - e come smentirla, visto che non vi sono atti ufficiali nei decreti o nelle note del Miur, dall’altra parte il suo ufficio stampa concordava con quanto avvenuto, ovvero rendeva il ministro complice del presunto reato di omissione di atti d’ufficio - mancata assegnazione di un incarico a t. i. ai docenti inseriti a pettine, e del danno erariale creato dall’assegnazione per lo stesso posto – fino all’intervento della Procura della Corte dei Conti - di due stipendi, al supplente e al neo-immesso in ruolo con nomina retrodatata al 1 settembre 2010.

Ma, da buon avvocato il ministro Gelmini e con Lei i direttori degli uffici scolastici regionali dovrebbero sapere che l’ordine di un ausiliare del giudice non può essere eluso in auto-tutela dall’amministrazione. Poi dovrebbero sapere che vi è una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 2486 del 27 aprile 2011, che in via definitiva ha riconosciuto il diritto al trasferimento dei precari, formando un giudicato, pur non sapendo leggere la sentenza n. 41 della Consulta che ha bocciato l’intervento del Parlamento teso a salvare l’operato del ministro Gelmini per le province di coda.

Che poi ci si affidi alla Provvidenza o alla sorte, contenti che alcuni dei ricorrenti inseriti a pettine siano immessi in ruolo dal 1 settembre 2011 per levarseli di torno, sa ancora più dell’incredibile, visto che, comunque, gli stessi ricorrenti neo-immessi in ruolo potranno proseguire il contenzioso per avere retrodata la nomina in ruolo e per richiedere congrui risarcimenti danni monetari, visto che la loro assunzione non è stata determinata da una transazione.

A questo punto, visto che non vuole più seguire il suo ministero come si è visto per le assunzioni del personale, le consigliamo di dimettersi, per non gravare le giovani generazioni dei danni erariali causati e per non bloccare le tredicesime a un milione di dipendenti pubblici. Infatti, per colpa della sua cattiva amministrazione, tutte le immissioni in ruolo fatte dalle graduatorie ad esaurimento in questi due anni sono illegittime, e di questo ne dovrebbe prendere atto e avere la bontà di non dare lezioni a nessuno, specialmente quando invoca la solidarietà di tutti i cittadini in merito alla grave crisi economica che ci investe.